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Pagamenti PA, nuovi chiarimenti della Ragioneria di Stato

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Ecco i chiarimenti circa il blocco pagamenti PA alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 e relative soluzioni interpretative, dall’ambito soggettivo allo split payment

Con la circolare 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce importanti chiarimenti circa la disciplina del blocco dei pagamenti PA (Pubbliche Amministrazioni) in presenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018.

Ai sensi dell’art. 48-bis del dpr 602/1973, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (il precedente limite era di 10.000 euro) sono tenute a verificare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui non risultino in regola, le PA non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per le somme iscritte a ruolo.

La circolare n. 13 del 21 marzo 2018

Modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018

A partire dal 1° marzo 2018 sono operative le seguenti modifiche introdotte dalla recente legge di Bilancio:

  •  la nuova soglia dei 5.000 euro oltre il quale scatta l’obbligo di verifica e il blocco dei pagamenti da parte degli enti della PA nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali
  • estensione da 30 a 60 giorni del periodo di sospensione del pagamento, da parte dei soggetti pubblici, degli importi delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente

Soluzioni interpretative

Il documento contiene, inoltre, le soluzioni interpretative relative ad alcuni profili della disciplina rispetto ai quali sono emersi dubbi e incertezze, ossia:

  • ambito soggettivo
  • split payment
  • pagamento e giudizio di ottemperanza
  • pagamento agli eredi del beneficiario originario
  • mandato con rappresentanza e procura all’incasso
  • inadempienza contributiva
  • fermo amministrativo
  • pagamenti di tributi a favore di società di capitali
  • frazionamento dei pagamenti

In particolare, il documento chiarisce che rientrano nell‘ambito soggettivo della disciplina in esame (prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia di 5.000 euro sono tenuti a procedere nei confronti dei beneficiari alla verifica prevista):

  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali, anche consortili
  • le altre aziende pubbliche
  • le gestioni commissariali (previste da norme statali o regionali in relazione a settori specifici o a situazioni particolari.

Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (enti a struttura associativa).

Infine, la circolare, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48-bis, precisa che non sussiste l’obbligo dell’espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro.

Infine, in merito al rapporto tra le disposizioni sul blocco dei pagamenti della PA e il meccanismo dello split payment, la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui risultano assoggettate alla scissione dei pagamenti le PA, per l’individuazione della soglia dei 5.000 euro, non dovranno considerare l’Iva, ma dovranno tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo dovuto al netto dell’Iva.

 

Clicca qui per scaricare la circolare 21 marzo 2018, n. 13

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