Chiarimenti obbligo SOA: categorie e limiti da applicare
Obbligo SOA: la soglia dei 516.000 euro deve essere calcolata in riferimento al singolo contratto di appalto/subappalto. Ecco le categorie per i bonus edilizi
Torniamo a parlare di SOA e bonus edilizi, ossia della qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), finalizzato a dimostrare la propria competenza ed esperienza.
Dopo i chiarimenti dell’ANAC della settimana scorsa, è intervenuto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, CSLLPP, sollecitato da alcune richieste di chiarimento avanzate dall’ANCE; mentre la Commissione Finanze della Camera, in sede di conversione del dl n. 11/2023, ha approvato un emendamento che chiarisce alcuni aspetti dei nuovi obblighi sulla qualificazione SOA che, ricordiamo, è uno dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni fiscali. Proprio per questo, se vuoi gestire correttamente la tua pratica Superbonus e non rischiare di perdere l’agevolazione, ti suggerisco un utile strumento per la determinazione degli incentivi, dei computi, dei quadri economici, sia in fase di progetto che in contabilità lavori, con tutta la modulistica aggiornata alle norme in continuo cambiamento.
Obbligo SOA, cos’é
A partire dal 1° gennaio 2023 i contratti di appalto/subappalto, con importo superiore a 516.000 euro euro, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica possono accedere al Superbonus, nonché agli altri bonus edilizi per i quali si richiede lo sconto in fattura o si opta per la cessione del credito, solo se l’impresa esecutrice è in possesso di attestazione SOA. Si tratta della qualificazione necessaria ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 50/2016) che individua, appunto, il funzionamento degli organismi di attestazione.
Stiamo parlando, quindi, di un obbligo legato ad una norma che si utilizza nei lavori pubblici e fa riferimento al dpr n. 207/2010 (regolamento di attuazione) contenente l’allegato A che definisce un elenco di categorie di opere generali e specializzate.
Emendamento: come calcolare la soglia dei 516.000 euro
Tra i vari emendamenti in materia di Superbonus discussi alla Camera e che hanno ottenuto il via libera dalla Commissione Finanze della Camera, si segnala quello in merito all’ambito di applicazione dell’attestazione SOA. In particolare:
- la soglia dei 516.000 euro deve essere calcolata in riferimento al singolo contratto di appalto o subappalto;
- l’impresa non deve necessariamente possedere l’attestazione al momento della sottoscrizione del contratto ma può averla acquisita anche dopo, purché entro il 1° gennaio 2023, confermando quanto espresso dal CSLLPP e, ancora prima, dall’Agenzia delle Entrate.
Parere CSLLPP: non è richiesta una corrispondenza tra le categorie indicate nell’Allegato A del dpr n. 207/2010 con i lavori da eseguire
Nel documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha risposto ai dubbi avanzati dall’ANCE in riferimento all’articolo 10-bis del dl n. 21/2022. In particolare viene chiesto quale categoria scegliere per qualificarsi?
La norma ha l’obiettivo di garantire che i lavori sul patrimonio edilizio esistente, soprattutto se rilevanti dal punto di vista economico (superiore ai 516.000 euro), siano realizzati da imprese in possesso dell’esperienza e delle competenze richieste a garanzia della corretta esecuzione. Chiarite la ratio e la finalità della norma, la Commissione ha fornito la sua interpretazione secondo cui negli interventi privati che usufruiscono del Superbonus e dei bonus edilizi non è necessario replicare tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici.
Lo scopo della norma, ricorda infatti il CSLLPP, è quello di garantire la professionalità, la competenza e l’esperienza dell’impresa a garanzia della corretta esecuzione degli interventi che beneficiano del Superbonus e dei bonus edilizi. Il riferimento all’art. 84 del codice appalti è, quindi, un rinvio formale; sarebbe opportuno, invece, considerare una delibera ANAC (n. 681/2019) che, seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro, sostiene che i ai fini della qualificazione dell’impresa non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
In definitiva, non essendoci uno specifico riferimento normativo, per poter eseguire interventi edilizi di importo superiore ai 516.000 euro che usufruiscono del Superbonus e dei bonus edilizi su immobili privati, le imprese edili devono possedere la certificazione SOA ma non è necessario che essa si riferisca alla categoria e alla classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.
Quali sono le categorie SOA?
Per rispondere, quindi, al quesito avanzato, per i lavori oltre i 516.000 euro, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, i tecnici del CSLLPP chiariscono che non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.
Quali sono i requisiti da attestare?
In riferimento all’art. 84 del dlgs n. 50/2016 (citato nell’art. 10-bis del dl n. 21/2022) i requisiti da attestare sono i seguenti:
- l’assenza dei motivi di esclusione (art. 80 del Codice dei contratti), che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 83 del Codice dei contratti);
- il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- il possesso di certificazione del rating di impresa rilasciata dall’ANAC (art. 83, comma 10 del Codice dei contratti).
Applicazione temporale dell’obbligo SOA
Relativamente all’applicazione temporale dell’obbligo di qualificazione SOA, la Commissione ha distinto le seguenti ipotesi:
- per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
- per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 dlgs 50/2016
oppure
- in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione.
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000,00 ricompresi negli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020 è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data. In via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, è possibile dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione.
A chi non si applica l’obbligo SOA?
Secondo le previsioni contenute nell’articolo 10-bis, l’obbligo di attestazione SOA non si applica in riferimento a:
- i contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
- i contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.
In merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del dl n. 21/2022 vedi la nota ANAC per maggiori chiarimenti.
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