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Cessione del credito d’imposta per gli affitti: le istruzioni delle Entrate

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Al via dal 13 luglio la cessione del credito d’imposta per gli affitti: modalità e contenuto della comunicazione alle Entrate

Tra le misure del decreto Rilancio (dl n. 34/2020) emanate a favore delle attività commerciali e professionali, è prevista la possibilità di usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi e per gli affitti di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole (vedi articolo precedente).

Il credito d’imposta sugli affitti

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% (articolo 28 del decreto Rilancio) dell’ammontare del canone di locazione.

Si tratta, quindi, di un’agevolazione che permette di recuperare il 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (la risoluzione 32/E istituisce il codice tributo) e può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’agevolazione è stata resa operativa con la circolare 14/E delle Entrate, con cui l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sull’utilizzo, i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sulle locazioni e le modalità di fruizione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 250739/2020, contenente le istruzioni ed il modello per la cessione da parte dei beneficiari a terzi (i proprietari degli immobili, istituti di credito ed altri intermediari finanziari) del credito d’imposta maturato sulle locazioni dei mesi di marzo, aprile, maggio e in alcuni casi anche giugno 2020.

Provvedimento n. 250739/2020

Con il provvedimento l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni ed il modello da utilizzare per la cessione a terzi del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

La comunicazione va fatta a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I dati da comunicare

All’interno della comunicazione vanno specificati i seguenti dati:

  • codici fiscali di cedente e cessionari;
  • tipologia del credito d’imposta ceduto;
  • ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario;
  • estremi di registrazione del contratto;
  • data di cessione del credito.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari:

  • al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (rientrano anche gli uffici dei professionisti);
  • al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

Beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d’imposta (sia per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda) sono quelli che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; così come agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014; nonché gli imprenditori e le imprese agricole.

Requisiti

Condizione necessaria per accedere all’agevolazione per i locatari esercenti attività economica è il calo del fatturato (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro). In pratica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; può quindi verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

Per gli enti non commerciali, invece, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile, per cui viene corrisposto il canone, abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto.

La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità operative

L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Come utilizzare i crediti

Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti: l’adeguamento degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

 

Clicca qui per scaricare il provvedimento AE

Clicca qui per scaricare il modello per la comunicazione

 

factus

 

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