Detrazione 50% anche se la comunicazione all’ENEA è tardiva?
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Per le Entrate la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea per interventi di risparmio energetico non fa perdere la detrazione
Si ha diritto alla detrazione del 50% (bonus ristrutturazioni) anche nel caso in cui ci si dimentica di inviare la comunicazione all’Enea, ossia la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale si ha diritto all’agevolazione.
Questo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate, su FiscoOggi, in risposta ad un contribuente.
Il quesito posto al Fisco
Un contribuente dichiara di aver installato nel 2020 un condizionatore a pompa di calore e di aver pagato con bonifico parlante.
Non avendo trasmesso all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento, l’istante chiede al Fisco se rischia di perdere la detrazione.
Il parere delle Entrate
Per l’ Agenzia in base a quanto stabilito nella risoluzione n. 46/2019 e nella successiva circolare n. 19/2020, si ha che: a partire dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017, vige l’obbligo di trasmettere all’Enea, per via telematica, le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, con riferimento ai quali spetta la detrazione, pari al 50% della spesa sostenuta (prevista dall’articolo 16-bis del Tuir).
Comunicazione necessaria per poter monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito della realizzazione degli stessi interventi; tra questi interventi rientra anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.
Tuttavia, ricorda il Fisco, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.
Nel dettaglio, le Entrate chiariscono che:
la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata, non determina la perdita del diritto alla predetta detrazione.
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 46/2019
Clicca qui per scaricare la circolare n. 19/2020

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