Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sui requisiti dei R.S.P.P.
Il D.Lgs. 195/2003 (che ha modificato il D. Lgs. 626/94 con l’aggiunta dell’art. 8.bis) ha introdotto norme più dettagliate e rigide relativamente ai requisiti necessari per svolgere le mansioni di responsabile ed addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Per il responsabile (RSPP), in particolare, oltre al possesso di un titolo di studio almeno di istruzione secondaria superiore (attinente in qualche modo l’attività dell’azienda), è anche richiesto l’attestato di superamento di un corso di formazione specifico.
Dall’applicazione di queste nuove norme sono stati parzialmente esclusi coloro i quali (alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) avevano svolto tali funzioni da almeno 6 mesi.
Il Ministero del Lavoro interviene ora con una circolare per fornire chiarimenti sulla corretta interpretazione del succitato art. 8 bis.
In tale circolare si legge, tra l’altro, che nelle more dell’istituzione del predetto corso, possono svolgere le funzioni di RSPP i soggetti titolari di idoneo titolo di studio che abbiano frequentato un corso rispondente all’art. 3 del D.M. Sanità 16.01.1997.
Documento | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Circolare del Ministero del Lavoro n. 39/2003 | 18 Kb | ![]() |
D.M. Sanità 16.01.1997 | 7 Kb | ![]() |
D.Lgs. 195/2003 | 18 Kb | ![]() |
Attenzione: Per la visualizzazione del file in formato ACCAreader si richiede la presenza sul sistema di: ACCAreader ver. 5.00
Clicca sull’ immagine per effettuare gratuitamente il download del programma.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!