Un professionista può dedurre il 20% dell’Imu per un immobile adibito ad uso promiscuo?
A rispondere l’Agenzia delle Entrate: ok alla deducibilità Imu per immobili strumentali, no se relativa ad immobili ad uso promiscuo
Numerosi sono i professionisti che scelgono di destinare una parte della propria abitazione a studio privato: è il caso di immobili ad uso promiscuo.
Gli immobili ad uso promiscuo, essendo legati a due differenti soggetti (privato e professionista), generano spesso molta confusione in merito ad alcune tematiche di natura fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come funziona la deducibilità dell’Imu per i professionisti. Sulla rivista telematica Fisco Oggi viene, infatti, riportato il quesito di un professionista circa la deducibilità Imu per un immobile adibito a uso promiscuo; in particolare viene chiesto se:
Un professionista può dedurre il 20% dell’Imu per un immobile adibito a uso promiscuo?
Al riguardo viene chiarito che, in base all’art. 14, comma 1, del dlgs 23/2011, per quanto riguarda l’imposta sugli immobili dal 2014 il professionista può portare in deduzione il 20% dell’Imu relativa agli immobili strumentali.
Tuttavia, come espressamente chiarito nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (paragrafo 8.1), l’art. 43, comma 2 del TUIR si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni.
Pertanto, l’immobile nel quale il professionista abita e svolge la propria professione (ad uso promiscuo) non può essere considerato strumentale e, di conseguenza, non è ammessa la deducibilità dell’Imu.
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Clicca qui per scaricare la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014

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