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Bonus facciate ed ecobonus sono cumulabili?

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Dalle Entrate: ecco quando la detrazione bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)

La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)?

Alla domanda di un contribuente risponde l’Agenzia delle Entrate tramite la rivista telematica FiscoOggi.

In risposta alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di accedere contemporaneamente al bonus facciate e ad altri benefici fiscali, quali in particolare l’ecobonus nel caso di rifacimento di intonaci in quantità superiore al 10% della superficie della facciata, o anche interventi di ristrutturazione, il Fisco ribadisce che i due benefici fiscali possono essere sommati, con le rispettive differenti modalità.

Bonus facciate

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate“.

Le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate), ai sensi del dm n. 1444/1968, sono incentivate con una detrazione Irpef del 90%, senza alcun limite di spesa.

Zone territoriali A e B

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del dm n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/20, in merito alla cumulabilità della detrazione, gli interventi ammessi al bonus facciate possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica (ecobonus) riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, entrambi già detraibili (artt. 14 e 16 del dl n. 63/2013): è prevista, quindi, la possibilità di fruire di un’unica detrazione per le stesse spese.

Tuttavia, è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni qualora vengano realizzati interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili,  a condizione che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

In particolare, al punto 6 della circolare n. 2/2020, si legge:

Il comma 221 stabilisce che sono ammessi al “bonus facciate” esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi da quelli appena menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinate rispettivamente dall’articolo 14 e dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Si precisa, tuttavia, che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi al cd. “ecobonus” – il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

praticus-ta

Clicca qui per scaricare la guida AE sul bonus facciate

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