Detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia e pagamento delle spese
Dalle Entrate: ok alla detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia anche in caso di bonifico fatto da persona diversa del beneficiario
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia e la relativa modalità di pagamento.
Al fine di poter usufruire dell’agevolazione fiscale, tra gli adempimenti previsti, è necessario effettuare il pagamento dei lavori eseguiti tramite bonifico (bancario o postale), da cui risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- i dati del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato (numero di partita Iva o codice fiscale).
Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione.
In riferimento alla seguente domanda avanzata da un contribuente sulla rivista telematica FiscoOggi:
Non disponendo di un conto corrente bancario, posso richiedere la detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia se pago l’impresa con un bonifico fatto dal conto di mia nipote?
l’Agenzia ha chiarito che il beneficiario della detrazione può anche essere un soggetto diverso dall’ordinante il bonifico.
Infatti, come sancito nella circolare n. 17/2015:
si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
In definitiva si ha che il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa è soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione e che solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione.

Il beneficiario può essere anche un soggetto Irpeg con codice fiscale ?
Ciao Alessandro,
in merito al bonus facciate attendiamo maggiori chiarimenti che si avranno con decreti attuativi/circolari dell’Agenzia delle Entrate.
In linee generali, così come avviene per le altre detrazioni, possono accedere al bonus tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione quindi spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
– proprietari o nudi proprietari
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– locatari o comodatari
– soci di cooperative divise e indivise
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Tuttavia solo con maggiori dettagli, che dovrebbero essere fornite dalle Entrate, potremo capire l’effettivo campo di applicazione di tale detrazione.