Chi è responsabile di un abuso edilizio?
Chi ha la disponibilità del bene considerato abusivo, assume anche la responsabilità di quest’ultimo, lo afferma il Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 2122/2020 il Consiglio di Stato chiarisce la natura della responsabilità di un abuso edilizio: nel caso specifico tra chi lo commette materialmente e chi ne sfrutta i vantaggi.
Il caso
La società amministratrice di un’area demaniale si vedeva recapitare una ordinanza di demolizione dal Comune, riguardante alcune opere eseguite senza il necessario titolo edilizio.
La società si opponeva lamentando il fatto che le opere abusive erano già presenti sull’area data in concessione, prima che ne assumesse la conduzione.
Per questo motivo, gli amministratori della società facevano ricorso al Tar motivando principalmente la loro estraneità agli abusi edilizi commessi da terzi.
Il Tar respingeva il ricorso ribadendo che ai sensi dell’art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) del dpr n. 380/ 2001, deve essere considerato responsabile degli abusi anche il soggetto che abbia sfruttato, o tentato di sfruttare, economicamente il bene stesso, avendone una effettiva disponibilità materiale, come accaduto nel caso di specie.
La società, quindi, si appellava al Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
I Giudici sono d’accordo con il giudizio di prime cure, nel considerare la circostanza che vedeva la società appellante richiedere una istanza di condono per una delle opere dichiarate abusive.
Per i Giudici, tale eventualità non fa che confermare, secondo costante orientamento giurisprudenziale, che:
l’attribuzione della realizzazione del manufatto ad altri diviene irrilevante in ragione della natura permanente dell’illecita occupazione del suolo demaniale, di talché l’attuale proprietaria dei manufatti abusivi è da considerarsi correttamente, secondo la terminologia adoperata dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, quale “responsabile dell’abuso”
Infatti, la società presentando istanza di condono di alcune opere non ha fatto che confermare la volontà di mantenere la disponibilità e l’utilizzo degli immobili considerati abusivi.
In sostanza, i Giudici sottolineano che sia nell’art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) che nell’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) del dpr 380/2001 si fa riferimento al “responsabile dell’abuso” quale indirizzatario di un’ingiunzione al ripristino dello stato originario dei luoghi.
Infatti, nella definizione di “responsabile dell’abuso” rientra non solo chi ha realizzato materialmente la violazione contestata ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, “quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato“.
Il ricorso, quindi, non è accolto.
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