Cessione ecobonus e sismabonus: le nuove risposte delle Entrate
Nuovi chiarimenti delle Entrate: no alla cessione del credito ecobonus e sismabonus se cedente e cessionario coincidono o se non c’è collegamento con l’intervento
Con le risposte n. 247 e n. 249, l’Agenzia delle Entrate fornisce i limiti precisi circa la possibilità di cessione del credito ecobonus e sismabonus.
In caso di interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) o di adozione di misure antisismiche (sismabonus) è prevista la possibilità di cedere la detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Ma esistono alcune limitazioni, ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione sono necessari:
- il requisito del collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione
- il requisito della terzietà tra titolare del diritto alla detrazione ed impresa alla quale è ceduto il credito.
Ma vediamo in dettaglio i 2 casi analizzati negli interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
Interpello n. 247
Nel primo interpello l’istante rappresenta di dover eseguire degli interventi di risanamento, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sulla propria abitazione e, non avendo abbastanza capienza Irpef per fruire della detrazione prevista, intende cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi riqualificazione energetica alla società di cui egli stesso è socio ed amministratore.
Risposta
L’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge n. 205 /2017 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, confermando che il credito può essere ceduto:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari
- alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, benché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In riferimento al quesito avanzato, l’Agenzia ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione non possa ravvisarsi nel solo fatto che l’istante sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito. Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto rispetto al quale la società risulta del tutto estranea.
In definitiva: no alla cessione del credito se cedente e cessionario coincidono.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 247/2019
Interpello n. 249
La seconda istanza di interpello riguarda, invece, un contribuente che intende cedere la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) e per lavori antisismici (sismabonus) all’impresa subappaltatrice dei lavori di cui egli stesso è titolare.
Anche nel caso del sismabonus, chiariscono le Entrate, è prevista la possibilità per i soggetti beneficiari di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi; nonché ad altri soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
Inoltre, analogamente a quanto previsto in caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
È tuttavia importante che venga rispettato un ulteriore requisito richiesto dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari: quello della terzietà tra titolare del diritto alla detrazione ed impresa alla quale è ceduto il credito.
Così non è nel caso in esame; pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate:
Il contribuente non può cedere il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante per i predetti lavori a favore della propria azienda individuale subappaltatrice di una parte degli interventi necessari.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 249/2019

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