Cessione del credito per un condominio: ok anche per soggetti non residenti in Italia
I chiarimenti del Fisco: il contribuente residente all’estero ha diritto all’ecobonus e può cedere il credito corrispondente
Con la risposta all’interpello n. 25/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sulla cessione del credito per un condominio relativo all’Ecobonus, in particolare sull’applicabilità delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici per i soggetti non residenti in Italia.
Interpello
L’istante, residente negli Stati Uniti, è proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate facenti parte di un complesso condominiale che sta per essere oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
L’istante chiede se, come soggetto non residente fiscale in Italia:
- può fruire delle detrazioni previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica da effettuare;
- può cedere ai soggetti fornitori, che effettueranno gli interventi, il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica;
- rientra o meno tra i soggetti che ricadono nella “no tax area”.
Risposta AE sulla cessione del credito condominio
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’istanza di parere avanzato, richiama innanzitutto le disposizioni normative in merito:
- la legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità per i condomini di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati;
- la detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari;
- alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi i soggetti residenti o non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito (circolare 31 maggio 2019, n. 13\E);
- ai sensi del dl n. 50/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella “no tax area”.
Nel caso in esame, il Fisco chiarisce che, se rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, l’istante ha diritto a fruire della detrazione prevista per gli interventi da farsi e, di conseguenza, può cedere il credito corrispondente alla detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati.
Viene anche chiarito che tale credito, non può essere ceduto, invece, a banche e agli intermediari finanziari poiché l’istante non è un contribuente che ricade nella “no tax area”, intendendosi per tali i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.

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