Comunicazione opzione tardiva
Cessione del credito entro il 31 marzo: chi non riesce ad effettuare la comunicazione può rimediare! La sanzione è pari a 250 euro
Entro il 31 marzo, oramai lo sappiamo tutti, andava comunicata all’Agenzia delle Entrate l’eventuale opzione esercitata dal contribuente relativa a cessione del credito o sconto in fattura, in luogo della detrazione diretta.
Nello specifico, l’art. 121 del dl 34/2020 prevede che in relazione alle spese sostenute per interventi agevolati con Superbonus è possibile esercitare opzione per sconto in fattura o cessione del credito da comunicare entro il 16 marzo dell’anno successivo. Il decreto Milleproroghe (dl 198/2022) ha portato tale scadenza al 31 marzo 2023. Viste le continue modifiche normative (il dl 34/2020 che ha dato vita al Superbonus è stato modificato oltre 30 volte!) ti consiglio di affidarti solo a strumenti costantemente aggiornati, per non incappare in procedure errate o obsolete (puoi provare gratuitamente per 30 giorni il software per la gestone delle pratiche edilizie).
Dunque, entro venerdì 31 marzo occorreva procedere alla comunicazione della rata per il 2023 (ossia delle spese sostenute nel 2022 o rate successive alla prima per le spese sostenute nel 2021 e 2020). Ma per fare questa comunicazione, ovviamente, è necessario aver trovato un cessionario, ossia una persona disposta a comprare il credito e occorre aver firmato un contratto per la cessione di tale credito. In considerazione della situazione di stallo in cui ci si trova (banche e poste hanno sospeso l’acquisto dei crediti e pochi sono disposti a comprare qualcosa che potrebbe comportare rischi di vario genere), risulta altamente probabile che in molti si trovino nella condizione di aver sostenuto la spese e non essere in grado di utilizzare il credito in detrazione diretta o di cederlo a terzi.
Ma cosa accade, dunque, a chi non è riuscito ad effettuare la comunicazione in tempo? Perde definitivamente la possibilità di cedere le rate 2023? La risposta è no. Può procedere al costo di 250 euro. Vediamo i dettagli.
Proviamo ad analizzare le regole sulla comunicazione dell’opzione.
Secondo quanto previsto l’art. 121 comma 7 del dl 34/2020, le modalità di esercizio delle opzioni sono attualmente recate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 e modifica del provvedimento 202205 del 10 giugno 2022.
Con la circolare 33 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti aspetti, tra cui anche quello della remissione in bonis.
Ovviamente, per rispettare i tempi della comunicazione al 31 marzo, è necessario procedere con l’asseverazione ENEA (invio telematico) almeno 5 giorni lavorativi di anticipo e quindi i tecnici dovranno procedere entro il 24 marzo 2023. Al riguardo, ti rimando a uno specifico articolo di BibLus-net (Superbonus: asseverazione Enea entro il 24 marzo?).
Come vedremo a breve, è possibile ricorrere alla remissione in bonis per le comunicazioni successive al 31 marzo, come anche chiarito dalla legge di conversione del decreto blocca crediti (dl 11/2023 convertito dalla legge 38/2023).
Cos’è la remissione in bonis?
La remissione in bonis è un istituto con cui i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, dl 16/2012).
In pratica, la remissione in bonis è molto simile al ravvedimento operoso, anche se non è proprio la stessa cosa.
Secondo le indicazioni della circolare 33 del 2022, in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente al termine di scadenza, attraverso l’istituto della remissione in bonis.
Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:
Inoltre, la trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
Comunicazione opzione, norme e prassi
La legge 38/2023 di conversione del dl 11/2023 (blocca crediti) ha fornito chiarimenti in materia di comunicazione di cessione del credito.
In particolare, l’art. 2-quinquies precisa che è possibile ricorrere alla remissione in bonis dopo il 31 marzo 2023, a condizione di cedere il credito a banche o intermediari finanziari.
Ecco il testo dell’art. 2-quinquies:
Art. 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Se non si riesce entro il 31 marzo e se ci sono tutti i requisiti, la trasmissione va fatta entro il 30 novembre 2023, con una sanzione di 250 euro.
La sanzione va pagata con F24 con codice “8114” secondo le indicazioni della circolare 38/2012.
Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”:
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
Scarica le legge 38/2023 di conversione del dl 11/2023 (e il testo coordinato del dl blocca crediti).
Arriva il nuovo APE? Nuove modalità di calcolo del fabbisogno di energia, passaporto di ristrutturazione,…
Il primo correttivo del codice appalti, dlgs 36/2023, è in gazzetta ufficiale e riguarda la…
Passaporto di ristrutturazione: cos'è e come funziona. Obbligo entro il 31 dicembre 2024 (altro…)
Al via dal 5 giugno la pubblicazione dei nuovi bandi MePA aggiornati al nuovo codice…
L'art. 76 del dlgs 36/2023 disciplina la procedura negoziata senza bando. Cosa cambia rispetto al…
Nel bando di gara il metodo di calcolo della parcella ingegneri deve essere chiaro: se…
Commenti
Prima di scrivere questo commento mi sono consultato con 3 commercialisti che emettono visti di conformità, in quanto, dalla lettura di tutto quello che c'è sui giornali e siti specializzati, avevo compreso esattamente quello che avete riportato nel presente articolo.
Ebbene, nonostante le mie convinzioni, tutti e 3 mi hanno confermato l'esatto opposto! senza comunicazione entro il 31/03 la prima rata 2023, relativa alle fatture pagate nel 2022, verrà "persa (andrà, in realtà, in detrazione diretta).
Quanta confusione!!
Buongiorno Francesco e grazie per averci scritto. E' sempre buona norma consultarsi con professionisti, per cui bene hai fatto. Ed hai perfettamente ragione sulla confusione generata.
In ogni caso sentiamo di confermarti che quello che la norma prevede è quanto riportato, con dovizia di dettagli, nel nostro articolo.
Buon lavoro e continua a seguirci