Cessione del credito 2023

Cessione del credito 2023: le regole dopo il blocco

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Cessione del credito 2023: il decreto “blocca cessioni” pone fine alle nuove operazioni di cessioni del credito e sconto in fattura. Ecco le nuove regole

Il dl 11/2023, decreto blocca cessioni- riscrive completamente le regole sullo sconto in fattura e cessione dei crediti per il 2023, con modifiche radicali all’art. 121 del dl rilancio.

Il decreto cessioni prova a sbloccare i crediti cosiddetti incagliati indicando i documenti che il cessionario deve obbligatoriamente possedere per l’esonero della responsabilità in caso di violazioni. Se non possiedi tale documentazione e non attesti l’esistenza del cantiere con prove documentali, avrai difficoltà nel trovare un cessionario disposto ad acquistare il credito d’imposta poiché in caso di truffa o dolo, risponderà anche lui, in concorso, per il reato commesso. Per non incorrere in questo rischio ti consiglio un software per la gestione della pratica e dei lavori edili agevolabili, che ti permette di attestare l’esistenza del cantiere e la realizzazione degli interventi mediante l’acquisizione in cantiere istantanea di foto e video-geolocalizzati, che puoi condividere con tutti gli stakeholder e che ti fornisce la check-list completa degli elaborati obbligatori con relativi modelli precompilati.

Cessione del credito 2023, le modifiche del decreto blocca cessioni

Il dl 11/2023, già ribattezzato come decreto blocca cessioni, definisce le misure urgenti messe in campo dal governo in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del dl 34/2020, riscrivendo le nuove regole per il 2023.

I punti principali del decreto cessioni sono i seguenti:

  1. stop agli enti locali all’acquisto dei crediti da Superbonus;
  2. responsabilità solidale del cessionario;
  3. stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura;
  4. stop anche al vecchio meccanismo di cessione dei crediti (dl 63/2013).

Cessione del credito 2023, stop all’acquisto dei crediti per gli enti locali

Nelle ultime settimane regioni e province si stavano muovendo per provare a sbloccare il mercato dei crediti fiscali, al fine di fare ripartire una seri di cantieri sospesi e rilanciare il settore edilizio.

Il governo introduce un divieto secco per comuni, province e regioni di acquistare crediti derivanti da bonus edilizi. Stando alle parole della Premier e del ministro dell’economia, questa misura sarebbe necessaria per evitare danni più grossi alle casse dello Stato, che rischierebbe di non avere neanche i fondi per la prossima manovra. In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. a) prevede che:

ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni […] non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121.

Responsabilità solidale del cessionario, le nuove regole sulla cessione del credito 2023

Il decreto cessioni prova a sbloccare i crediti cosiddetti incagliati perimetrando la responsabilità solidale del cessionario in caso di truffa o dolo.

Entrando nello specifico, il decreto introduce una serie di documenti per l’esonero della responsabilità dei cessionari.

In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. b) prevede che il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso dei seguenti 9 documenti:

  1. titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).

Se hai difficoltà nell’individuare e reperire la documentazione necessaria ad accertare un eventuale esonero della responsabilità, puoi utilizzare un software superbonus 110 linee-guida, che ti fornisce la check-list completa degli elaborati sopra richiamati e relativi modelli precompilati e ti permette al contempo di acquisire istantaneamente foto e video-geolocalizzati direttamente sul cantiere che attestano la realizzazione degli interventi.

Questi 9 documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate. Resta comunque da sciogliere il nodo del sequestro  preventivo del credito.

Documenti per esonero responsabilità solidale

Cessione dei crediti 2023, documenti per esonero responsabilità solidale

Stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura

Dal 17 febbraio non è più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per i seguenti interventi (art. 121 c. 2):

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica.

Ricordiamo che bonus verde e bonus mobili già non potevano essere ceduti. Ti ricordo che puoi consultare la tabella aggiornata con tutti i bonus edilizi e le relative regole.

Resta possibile procedere con sconto in fattura/cessione del credito nei seguenti casi:

  1. interventi Superbonus diversi da quelli effettuati dai condomìni (in sostanza le unifamiliari) per i quali sia già stata presentata la CILA-S (CILA-S entro il 16 febbraio 2023);
  2. interventi effettuati dai condomìni per i quali sia stata adottata la delibera assembleare e risulti presentata la CILA-S (entro il 16 febbraio 2023);
  3. interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (entro il 16 febbraio 2023).

Cessione del credito, anche le vecchie regole sono abrogate!

A questo punto è lecito chiedersi se sarà più possibile usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito secondo le regole previgenti al dl 34/2020. Il meccanismo di cessione del credito non è stato introdotto dall’art. 121 del decreto rilancio, ma è stato inserito in una delle tante modifiche dal dl 63/2013.

E ad un’attenta analisi dle dl 11/2023 si nota che l’art. 2 all’ultimo comma 4 prevede espressamente l’abrogazione anche del vecchio meccanismo di cessione del credito, ossia l’art. 14 del 63/2013 , al comma 2-ter. che prevedeva che:

  • Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell’anno  precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (incapienti, ndr) in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene abrogato anche il punto 3.1. che prevedeva, inoltre, che;

Anche il meccanismo di cessione del sismabonus è abrogato: l’art. 16 comma 1-quinquies. prevedeva che (interventi 75%/85%) che:

  • qualora gli interventi […] siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta […] spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (incremento di una classe di rischio sismico, ndr) e 85% (incremento di 2 o più classi di rischio sismico, ndr). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In pratica, non è più possibile cedere il credito.

In definitiva, solo per le CILAS presentate entro il 16 febbraio sarà possibile cedere anche il credito.

La cessione dei crediti consiste nella possibilità in capo al beneficiario di una detrazione fiscale di cedere, dietro opportuno corrispettivo, il credito maturato a seguito del sostenimento di una spesa per lavori edilizi agevolati. In pratica, il contribuente sostiene una spesa per lavori edilizi e matura un credito Irpef (o Ires in alcuni casi), in una percentuale prestabilita rispetto alla spesa sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito in maniera diretta, compensando le proprie imposte nei confronti del fisco oppure può scegliere di cedere il suo credito a una terza persona. In tal caso, il contribuente è detto “cedente” e il soggetto che riceve il credito è detto “cessionario“.

L’art. 121 ha dato la possibilità di cedere il credito a chiunque, anche alle banche o agli istituti di credito. Inizialmente era possibile procedere ad un numero illimitato di cessioni; successivamente, a seguito del dl antifrodi del novembre 2021 e della legge di Bilancio 2022, il numero di cessioni è stato fortemente ridimensionato e sono subentrate anche cessioni qualificate.

Nell’immagine successiva sono riportate le cessioni attualmente possibili per gli interventi avviati prima del 16 febbraio 2023.

Quinta cessione del credito

Cessione del credito

Quando scade il termine per la cessione del credito?

Il termine ultimo per procedere alla cessione del credito è  il 16 febbraio 2023.

In estrema sintesi per gli intervento che presentino CILA e delibera assembleare antecedente al 16 febbraio sarà possibile usufruire di cessione del credito o sconto in fattura. Per tutti gli altri non sarà più possibile cedere, ma solo usufruirne in maniera diretta.

Diverso è il discorso della data di scadenza per la comunicazione dell’opzione di cessione dei crediti maturati nell’anno precedente: per tale comunicazione la scadenza è fissata al 31 marzo 2023 (quella naturale era il 16 marzo, già prorogata al 31 marzo).

Cessione dei crediti, il video

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