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Cessione dei crediti 1+2: le nuove faq delle Entrate

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Le nuove modalità di cessione dei crediti (2+1) sono applicabili dal 16 febbraio 2022; ecco cosa accade a quelle comunicate prima

La cessione dei crediti per i bonus edili ha subìto una serie di limitazioni per contrastare le frodi. I paletti, introdotti dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono stati corretti con il Decreto Frodi (DL 13/2022). I contenuti del Decreto Frodi sono poi nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.

A seguito dell’entrata in vigore del DL 13/2022 (cd. decreto frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022)?

Il DL frodi (DL 13/2022) ha modificato gli articoli 121 e 122 del DL 34/2020, eliminando le restrizioni introdotte dall’art. 28 del DL 4/2022 (decreto Sostegni-ter) di una sola cessione: diventa possibile una prima cessione “Jolly” più 2 cessioni ulteriori, ma di tipo qualificato (banche, istituti di credito, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate, con la nuova faq pubblicata sul suo sito,  ha chiarito che continuano a trovare invece applicazione, non essendo stati modificati dal decreto frodi, il comma 2 dell’art. 28 del DL sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022.

Resta valido anche il contenuto del successivo comma 3 dell’art. 28, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate.

Comunicazioni già inviate entro il 16 febbraio 2022

  • prima cessione già comunicata. Per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche);
  • sconto in fattura già comunicato. Per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).
Cessione del credito: comunicazioni già inviate entro il 16 febbraio 2022

Cessione del credito: comunicazioni già inviate entro il 16 febbraio 2022

Comunicazioni a partire dal 17 febbraio 2022

  • dopo la comunicazione della prima cessione, per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare solo 2 cessioni qualificate (banche);
  • dopo la comunicazione dello sconto in fattura, per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).
Cessione del credito: comunicazioni a partire dal 17 febbraio 2022

Cessione del credito: comunicazioni a partire dal 17 febbraio 2022

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione con la tabella proposta di seguito.

 

In pratica, per la prima cessione o sconto in fattura:

  • prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e 2 volte a banche;
  • prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto 2 volte a banche;
  • sconto comunicato all’Agenzia entro il 16 febbraio: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e 2 volte a banche.

Per le cessioni successive alla prima:

  • cessione successiva alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e 2 volte a banche;
  • cessione successiva alla prima comunicate all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto 2 volte a banche.

 

Per orientarti correttamente tra le norme sui bonus fiscali, ti consiglio questa tabella e questo software gratuito su bonus edilizia.

 

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