Certificazione generatori a biomasse, pubblicato il nuovo Regolamento
In vigore dal 2 gennaio le regole per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore a biomasse solide e le modalità di installazione e manutenzione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.294 del 28 dicembre) il decreto 7 novembre 2017, n. 186, recante:
Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
Il regolamento disciplina il sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore ad uso di riscaldamento civile alimentati con:
- legna da ardere
- carbone legna
- biomasse combustibili
Stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione.
Impianti a biomasse
La normativa nazionale, recependo quella europea, definisce la biomassa come:
la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Le biomasse possono essere utilizzate per alimentare impianti che generano elettricità o calore.
L’utilizzo delle biomasse esclusivamente a scopi termici, per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto del patrimonio forestale e della biodiversità, rappresentano una preziosa risorsa energetica rinnovabile.
Decreto, i contenuti
Il decreto 186/2017 contiene le regole per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa solida (come legna da ardere, pellet o cippato).
In pratica, individua:
- la procedura per il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore da parte di organismo notificato
- le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità
- i metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione
- le indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione
Certificazione
La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio.
In riferimento ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità (5 quelle individuate nel decreto) al generatore di calore.
Il provvedimento individua, inoltre, la definizione della procedura per il rilascio della certificazione ambientale al produttore da parte di un organismo notificato. Infine, alcuni adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore.
In particolare, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale è tenuto ad indicare nel libretto di installazione e manutenzione del generatore:
- la classe di appartenenza
- le informazioni aggiuntive per il rispetto delle prestazioni emissive stabilite dal decreto
- le corrette modalità di gestione proprie del generatore
- il regime di funzionamento ottimale
- i sistemi di regolazione presenti
- le configurazioni impiantistiche più idonee
- i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui verrà collegato il generatore
Ambiti di applicazione
Il decreto individua, per il rilascio della certificazione ambientale, le seguenti categorie di generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili (individuati nel dlgs 152/2006):
- caldaie fino a 500 kW
- camini chiusi
- caminetti aperti
- stufe a legna
- stufe ad accumulo
- cucine a legna e stufe
- inserti e cucine a pellet
Per ciascuna categoria di generatore è indicata la specifica norma tecnica di riferimento.
Clicca qui per scaricare il decreto 7 novembre 2017, n. 186
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