CERTIFICAZIONE ENERGETICA: può essere rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 192/2005?
Dopo più di quindici anni di relativa stabilità della normativa concernente il risparmio energetico in edilizia, a partire dallo scorso anno il quadro normativo di riferimento è stato modificato, in maniera significativa, con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Dopo più di quindici anni di relativa stabilità della normativa concernente il risparmio energetico in edilizia, a partire dallo scorso anno il quadro normativo di riferimento è stato modificato, in maniera significativa, con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con tale provvedimento il Governo ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2002/91/CE, il cui obiettivo era quello di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, inteso come il contenimento dell’energia necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, etc. ).
La direttiva 2002/91/CE prevedeva l’istituzione, tra l’altro, di “Attestato di certificazione energetica degli edifici” da mettere a disposizione del proprietario, del locatario o dell’acquirente di un edificio.
La “Certificazione Energetica” è nata con l’obiettivo di consentire ai potenziali utilizzatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico degli edifici, al pari di quanto avviene, ad esempio, per gli elettrodomestici.
Il D.Lgs. 192/2005 all’art. 6 prevede l’obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (8.10.2005), per gli edifici di nuova costruzione e per quelli interessati da ristrutturazioni (ad eccezione degli edifici tutelati e dei fabbricati industriali, artigianali ed agricoli).
Tra pochi giorni (8.10.2006), quindi, l’Attestato di Certificazione Energetica dovrebbe diventare obbligatorio (nei casi precedentemente illustrati); ciò non è tuttavia possibile a causa delle numerose carenze normative.
Il D.Lgs. 192/2005, infatti, rimanda a decreti attuativi la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo e dei requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia, la cui emanazione era prevista entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Tale scadenza non è stata purtroppo rispettata e, pertanto, continuano a valere le norme transitorie definite dal decreto (allegato I).
Esse prevedono che, per gli edifici che rientrano nel campo di applicazione del decreto, sia determinato in sede progettuale il FAEP (fabbisogno annuo di energia primaria – espresso in kWh/m2anno) per la climatizzazione invernale, e si verifichi che lo stesso risulti inferiore a valori prestabiliti.
Il FAEP [kWh/m2anno] assegnato a ogni edificio, o porzione di un edificio, potrebbe essere assunto come indice prestazionale e confrontato con valori di riferimento per valutare la prestazione energetica dell’immobile.
Manca, tuttavia, la definizione di una scala di valori con cui raffrontare l’indice associato al proprio immobile per assegnare al proprio immobile la classe energetica di appartenenza (classe A, B, C, etc.).
Il regime transitorio attualmente in essere prevede, inoltre, che il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria possa essere addirittura omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto di prefissati limiti di trasmittanza termica.
Non è assolutamente possibile, quindi, al momento, provvedere al rilascio della certificazione energetica prevista dal D.Lgs. 192/2005, perché, oltre a quanto in precedenza illustrato, deve tenersi conto del fatto che:
- non sono ancora individuati i soggetti abilitati al rilascio della certficazione energetica ( mancando il provvedimento che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici – art. 4 comma 3)
- mancano le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (previste dall’art. 6 comma 9).
Quanto affermato può trovare eccezione solo nel caso in cui le Regioni abbiano sopperito alle carenze del Legislatore Nazionale, completando il quadro normativo.
Cosa ben diversa sono le certificazioni energetica su base volontaria che comunque, al momento, non possono essere ritenute valide ai fini dell’ottemperamento degli obblighi previsti del D.Lgs. 192/2006.
Documento | Dimensione | Formato |
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 | 115 Kb | ![]() |
Allegato A | 196 Kb | ![]() |
Allegato B | 43 Kb | ![]() |
Allegato C | 83 Kb | ![]() |
Allegato E | 70 Kb | ![]() |
Allegato F | 201 Kb | ![]() |
Allegato G | 132 Kb | ![]() |
Allegato H | 146 Kb | ![]() |
Allegato I | 414 Kb | ![]() |
Allegato L | 257 Kb | ![]() |
Allegato M | 220 Kb | ![]() |
Direttiva 2002/91 | 132 Kb | ![]() |

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