Certificazione Energetica: Fino al 1° ottobre in Piemonte si applicano le Linee Guida Nazionali

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La Giunta della Regione Piemonte ha approvato il Regolamento attuativo che istituisce l´attestato di certificazione energetica degli edifici.
Tale provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2009; fino ad allora, come riportato sul sito della Regione Piemonte, l´attestato di certificazione energetica dovrà essere comunque redatto secondo le modalità indicate nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,

La Giunta della Regione Piemonte, nel corso della seduta del 4 agosto scorso, ha approvato tre provvedimenti attuativi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell´edilizia”.
Uno dei citati provvedimenti è il Regolamento attuativo che istituisce l´attestato di certificazione energetica degli edifici.
Tale provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2009; fino ad allora, come riportato sul sito della Regione Piemonte, l´attestato di certificazione energetica dovrà essere comunque redatto secondo le modalità indicate nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.

I punti principali del certificazione energetica degli edifici del Piemonte, così come sintetizzati dalla stessa Regione:

OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.

LA VALIDITA’
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.

ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.

CHI SONO I CERTIFICATORI
Per svolgere l’attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all’Elenco regionale dei certificatori energetici. Sono ammessi all’iscrizione ingegneri, architetti, periti e geometri. Possono essere ammessi anche altri soggetti laureati o diplomati, con titolo di studio tecnico scientifico, a seguito del conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale, del corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte.

I CORSI
I corsi di formazione, strutturati in due moduli con verifica finale, sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l’energia, dalle Agenzie formative, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale previa apposita intesa con la Regione Piemonte.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio.

I CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.

LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA CERTIFICAZIONE
La Regione Piemonte realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (SICEE) contenente l’elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati. Nell’ambito del SICEE è prevista la realizzazione del “Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte”, contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Pertanto, la Regione Piemonte metterà a disposizione dei soggetti abilitati procedure informatizzate a supporto dell’iscrizione all’elenco dei certificatori, della prenotazione, dell’acquisizione dei codici regionali degli attestati, e per la compilazione e trasmissione telematica degli attestati. I servizi informativi, assieme alle modalità ed alle istruzioni per il loro utilizzo, saranno resi disponibili al più presto.

Clicca qui per scaricare il testo del Regolamento
Clicca qui per scaricare un documento di sintesi sull’Attestato di Certificazione energetica a cura della Regione Piemonte

 
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