Certificatore energetico: chi può farlo e perché è una figura professionale così ricercata
Come diventare un certificatore energetico: requisiti, normativa, formazione e responsabilità del certificatore energetico
Il certificatore energetico è un tecnico abilitato incaricato dal committente o proprietario dell’immobile di redigere l’APE. Attraverso l’APE il certificatore fornisce una descrizione delle caratteristiche energetiche degli edifici e ne certifica il grado di efficienza energetica. In alcune regioni è necessario essere iscritti a specifici albi.
Il certificatore energetico è una figura professionale attualmente molto ricercata, grazie alle numerose opportunità legate ai bonus edilizia.
Per non perdere questa grande opportunità professionale, in questo articolo approfondiamo:
- i requisiti da possedere per diventare un certificatore energetico;
- i corsi di formazione per diventare certificatore energetico;
- le responsabilità, gli obblighi e le sanzioni in cui può incorrere il certificatore energetico nel caso di non corretta certificazione.
Per evitare di incorrere in gravi sanzioni dovute a una non corretta certificazione, ti fornisco subito anche un approfondimento su cos’è e come si fa la certificazione energetica.
Chi sono i tecnici abilitati a fare la professione di certificatori energetici?
I requisiti richiesti per svolgere la professione di certificatore energetico a livello nazionale sono specificati nel dpr 75/2013. I tecnici abilitati sono tutti coloro che sono iscritti ad un albo/collegio professionale e che possiedono i requisiti di cui all’art. 2 del dpr 75/2013.
È necessario ricordare che il dpr 75/2013 ha subito delle modifiche con l’introduzione del dl 145/2013 (c.d. destinazione Italia) convertito in Legge 9/2014, nel dettaglio è aumentato il novero dei tecnici che possono essere abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione.
I tecnici abilitati alla certificazione energetica devono rispondere, quindi, ai requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del dpr 75/2013. Prima di tutto devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura;
- laurea magistrale in ingegneria – da LM-20 a LM-35, ossia aerospaziale, biomedica, chimica, civile, sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, ambiente e il territorio;
- laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- laurea magistrale scienza e ingegneria dei materiali;
- laurea magistrale scienze e tecnologie agrarie;
- laurea magistrale scienze e tecnologie della chimica industriale;
- laurea magistrale scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- laurea specialistica in: architettura e ingegneria civile, ingegneria aerospaziale e aeronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie della chimica industriale;
- laurea triennale in: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’ edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali; laurea triennale in: disegno industriale, ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie agrarie e forestali;
- diploma di istruzione tecnica settore tecnologico in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia; elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica; costruzioni, ambiente e territorio; agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio;
- diplomi di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica;
- diploma di geometra;
- diploma di perito agrario o agrotecnico.
Oltre al possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, il tecnico deve necessariamente essere iscritto all’ordine o collegio professionale e abilitato alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
Dunque i tecnici in possesso di tali titoli, iscritti all’albo professionale ed abilitati all’esercizio della professione, non hanno l’obbligo di conseguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ma possono redigere l’APE direttamente.
In alternativa, per diventare certificatore energetico, il comma 4 dell’articolo 2 dispone che coloro i quali possiedono uno dei titoli di studio sopra riportati (art. 2, comma 3, dpr 75/2013), ma non sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, devono ottenere un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Il comma 4 dell’articolo 2 del dpr 75/2013, va ad indicare, infine, ulteriori titoli di studio, grazie ai quali è possibile ottenere la qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica che sono laurea magistrale e specialistica in:
- fisica;
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- matematica;
- modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
- pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale;
- scienze chimiche;
- scienze della natura;
- scienze e tecnologie geologiche,
- scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
- scienze geofisiche;
- laurea in: ingegneria dell’informazione; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; scienze geologiche; scienze matematiche;
- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli indicati nell’art. 2, comma 3 lett. c);
- diploma di perito industriale, con indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell’art. 2, comma 3 lett. d).
Chi è in possesso di almeno uno di quest’ultimi titoli di studio, per diventare tecnici abilitati, deve in ogni caso ottenere sempre un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Chi supera con esito positivo l’esame finale ottiene l’attestato abilitante da parte di enti accreditati e riconosciuti indispensabile per l’iscrizione all’albo dei certificatori ove previsto.
L’attestato abilitante deve essere rilasciato da enti accreditati e riconosciuti e, spesso, è valido per il conseguimento di crediti formativi professionali presso i maggiori ordini e collegi.
Come diventare certificatore energetico? I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Per i tecnici che devono necessariamente seguire e superare l’esame per essere abilitati alla professione di certificatore energetico è necessario seguire un corso che abbia i requisiti minimi espressi dall’allegato 1 del dpr 75/2013.
Ti indico di seguito i requisiti minimi del corso di formazione per essere abilitato alla professione di certificatore energetico.
La durata minima del corso per l’abilitazione alla professione di certificatore energetico è di 64 ore. I contenuti minimi del corso sono i seguenti:
I Modulo
- La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici.
- Le procedure di certificazione.
- La normativa tecnica.
- Obblighi e responsabilità del certificatore.
II Modulo
- Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
- Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
- Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.
III Modulo
- Analisi tecnico economica degli investimenti.
- Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.
IV Modulo
- Involucro edilizio: le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti.
- Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
- Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative.
- Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi impianti; della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
- L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
- Comfort abitativo.
- La ventilazione naturale e meccanica controllata.
- L’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti.
VIII Modulo
- La diagnosi energetica degli edifici.
- Esempi applicativi.
- Esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal ministero dello sviluppo economico d’intesa con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Cosa fa il certificatore energetico e chi lo nomina?
Il certificatore energetico è un professionista competente in materia di efficienza energetica abilitato al rilascio della certificazione delle prestazioni degli edifici.
Il certificatore viene nominato dal committente o proprietario dell’ immobile. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti il certificatore energetico viene nominato prima dell’inizio dei lavori e va obbligatoriamente indicato nella pratica edilizia consegnata in comune. È attivo anche durante la realizzazione dell’edificio con sopralluoghi in cantiere, controlli, verifiche strumentali anche in coordinamento con la direzione dei lavori.
Per stabilire la prestazione energetica dell’edificio, il certificatore deve effettuare l’analisi energetica dell’edificio tenendo conto di una serie di fattori. In particolare deve analizzare le caratteristiche di infissi, pareti, sistemi di condizionamento dell’aria, la tipologia dell’impianto installato e l’eventuale presenza di sistemi di produzione di energia rinnovabile come i pannelli solari.
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Il costo di una certificazione energetica varia a seconda delle caratteristiche dell’edificio da certificare, della metratura, della zona in cui si trova e dalla tempistica impiegata.
Di seguito riportiamo una simulazione di costo per la redazione di un APE redatto applicando le norme per il calcolo del corrispettivo per prestazione professionale (decreto parametri dm 17/06/2016) e supponendo un valore dell’opera di 100.000 €. Nell’ esempio riportato il costo calcolato per la redazione dell’APE è di 370,50 €.
- Attestato di Certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
- Valore dell’opera [V]: 100 000.00 €
- Parametro sul valore dell’opera [P]: 13.0000%
- Grado di complessità [G]: 0.95
- Specifiche incidenze [Q]: 0.03
Se hai bisogno di calcolare i costi per la redazione di APE ti lascio il link per scaricare gratuitamente un software per il calcolo delle parcelle.
Quali sono le responsabilità del certificatore?
Il certificatore energetico in caso di errore nella redazione dell’APE va incontro a diverse responsabilità:
- responsabilità amministrativa: se il tecnico rilascia un APE non veritiera o senza i requisiti di volontarietà e consapevolezza, è sanzionato con una multa pari al 70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale e la sospensione dall’ordine o collegio professionale competente;
- responsabilità civile: se il tecnico rilascia un APE non veritiera per negligenza, imperizia o errore di calcolo è tenuto al risarcimento dei danni causati involontariamente o colposamente;
- responsabilità penale: se il tecnico rilascia un APE non veritiera o se il direttore dei lavori attesta falsamente la correttezza dell’APE è prevista la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro.
Il certificatore energetico deve essere un soggetto terzo che non può avere conflitto di interesse con progettisti, direttore dei lavori, produttori dei materiali ecc. Per garantire la sua neutralità rispetto al processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, il certificatore è tenuto ad allegare all’APE una dichiarazione di indipendenza con la quale dichiara espressamente l’assenza di conflitto di interessi e di coinvolgimento diretto o indiretto.

Un certificatore abilitato può rilasciare certificazione energetica o ape per un edificio di sua proprietà o di suoi famigliari e congiunti?
Per la redazione dell’APE ordinario vige il principio di terzietà. Quindi direi di no.