Certificato di regolarità fiscale: le modalità di ottenimento del DURF
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Il DURF (o certificato di regolarità fiscale) sarà presto disponibile nel cassetto fiscale grazie ad un’applicazione delle Entrate
Dal 1° gennaio 2020 sono previsti nuovi adempimenti fiscali, per committenti, appaltatori e subappaltatori: tra di essi vi è il DURF ovvero un certificato di regolarità fiscale.
Le misure sono entrate in vigore per contrastare l’omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione viene resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.
Il Documento Unico di Regolarità Fiscale – DURF
In particolare, in base al decreto Fiscale che ha inserito l’articolo 17-bis nel dlgs n. 241/1997, per le opere o i servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con modelli F24 e deve richiedere all’Agenzia il DURF.
È grazie alla certificazione di regolarità fiscale, il cui schema è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, che le imprese committenti possono verificare in maniera più veloce che le appaltatrici siano in linea con i requisiti richiesti in caso di opere o servizi superiori a 200.000 euro.
Il modello del DURF è stato approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020; mentre i primi chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020.
Il documento ha una validità di 4 mesi.
E’ previsto che il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio (o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate), in caso di:
- mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati:
- omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa.
Tuttavia, è stato evidenziato il rischio che l’Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF (il primo termine è scaduto il 22 febbraio) e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l’obbligo dell’invio telematico.
Ciò significa che se entro la scadenza l’appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20% del totale fatturato.
Interrogazione parlamentare sul DURF
Al riguardo, si segnala una interrogazione parlamentare in cui si chiedono chiarimenti sul rischio che l’Agenzia delle Entrate non riesca a rilasciare in tempo il DURF e, quindi, che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca.
Nella risposta, del sottosegretario del Ministero dell’Economia, viene innanzitutto chiarito che i nuovi obblighi sono disapplicati qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici alleghino una certificazione da cui risulti che le stesse:
- siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
In relazione ai tempi di rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti, è stato precisato che l’Agenzia ha provveduto ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre, e rilasciare “a vista”, la suddetta certificazione.
Il Sottosegretario ha chiarito inoltre che, fra qualche mese, sarà disponibile l’App che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e renderlo disponibile all’interno del “cassetto fiscale” del contribuente.
Clicca qui per scaricare la circolare n.1/E delle Entrate

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