Dichiarazione di conformità impianti: cos’è e quando è richiesta
Quando è obbligatorio e cosa deve contenere il certificato di conformità degli impianti (Di.Co.) previsto dal D.M. 37/08. Esempio PDF da scaricare gratis
La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.) è un documento obbligatorio rilasciato dalle imprese abilitate presso la Camera di Commercio secondo il D.M. 37/08 che attesta che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge.
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Indice
- Che cos’è la dichiarazione di conformità dell’impianto?
- Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità
- Chi rilascia la dichiarazione di conformità impianti?
- Cosa contiene la dichiarazione di conformità degli impianti
- Dichiarazione conformità impianti (Di.Co.) e dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)
- Mancata dichiarazione di conformità impianto elettrico
- Dichiarazione di conformità impianti: il testo del D.M. 37/08
- Esempio di dichiarazione di conformità di un impianto elettrico
Che cos’è la dichiarazione di conformità dell’impianto?
A stabilirlo è l’art. 6 del D.M. 37/08. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.
Nel rilasciarla dichiara che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte e verificato secondo le normative vigenti.
Il tecnico dichiara esplicitamente di aver:
- rispettato il progetto;
- seguito la norma tecnica applicabile all’impiego;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, dopo opportune verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge vigenti.
Il certificato di conformità dell’impianto assume grande rilevanza in quanto ha valore di garanzia. Esso garantisce che l’impianto sia stato installato a regola d’arte, secondo la normativa vigente. È il titolare o legale rappresentante dell’impresa a dichiarare ciò sotto la propria responsabilità, tenendo sempre conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui l’edificio è destinato.
Si tratta di un documento obbligatorio che garantisce una certa sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti dovuti al malfunzionamento di impianti elettrici, idrici, ecc.
La dichiarazione di conformità di un impianto non ha una scadenza e rimane valida fintanto che l’impianto non è modificato da interventi non dichiarati, o compromesso da fattori esterni.
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità
Il certificato di conformità è obbligatorio in 3 casi:
- installazione di un nuovo impianto;
- manutenzione straordinaria;
- modifica/ampliamento di un impianto già esistente.
L’obbligo non sussiste in caso di manutenzione ordinaria. La ditta installatrice degli impianti rilascia il certificato al termine dei lavori e dopo aver collaudato l’impianto stesso.
Il D.M. 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Tali impianti sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche¤ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Chi rilascia la dichiarazione di conformità impianti?
Le imprese abilitate al rilascio del certificato di conformità sono quelle iscritte nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali.
La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
Cosa contiene la dichiarazione di conformità degli impianti
Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante:
- il progetto;
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
Nel certificato di conformità di un impianto elettrico devono essere inseriti una serie di documenti, quali:
- descrizione schematica dell’impianto (tipologia di intervento sull’ impianto ossia nuovo impianto, trasformazione o ampliamento di uno già esistente, manutenzione straordinaria);
- descrizione del sito di installazione con indirizzo di riferimento;
- specificazione della destinazione d’uso dell’immobile (industriale, civile, commerciale, ecc);
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della impresa (visura camerale o equivalente)
- eventuali allegati aggiuntivi rilevanti al fine dichiarativo
Che cos’è la relazione con tipologie dei materiali impiegati?
La relazione con tipologie dei materiali impiegati è l’insieme delle distinte con l’elenco dei materiali installati, identificati con:
- Descrizione del componente
- Ubicazione e tipo di installazione
- Eventuali informazioni tecniche contestuali (quantità, diametro, lunghezza, materiale ecc…)
- Eventuale riferimento allo schema tecnico di impianto realizzato (punto 8)
Chi fa e cosa contiene il progetto allegato alla Di.Co.
Il progetto è redatto di regola dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
E’ redatto da un progettista professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- Impianti elettrici:
- Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6kW
- Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400m2
- Per impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto
- Per impianti realizzati con potenza complessiva maggiore di 1200VA resa dagli alimentatori
- Per impianti adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione
- Per utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW
- Per impianti in locali con superficie superi i 200m2
- Per impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI
- Per impianti in locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio
- Per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200m3
- Impianti di riscaldamento:
- Dotati di canne fumarie collettive ramificate
- Per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000Fr/h
- Impianti gas:
- Per impianti con portata termica superiore a 50kW
- Per impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate
- Per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio
- Impianti di protezione antincendio:
- Per impianti inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi
- Per impianti dove gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici:
- Per impianti che coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte e in conformità alla vigente normativa.
Contengono almeno gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.
Adempimenti del tecnico abilitato per l’equipaggiamento digitale dell’edificio
L’art. 5-bis del D.M. 37/08 – come modificato dal D.M. 130/2025 – prevede che:
- il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e gli altri indicati all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulti con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001.
- al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilasci, ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga” ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Le modifiche al D.M. 37/2008 – che disciplina le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici – riguardano gli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dal comma 2-bis dell’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) introdotto dal D.Lgs. 207/2021 e modificato dal D.Lgs. 48/2024.
Il Testo Unico dell’Edilizia prevede :
- al comma 1 dell’art. 135-bis, che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.
- al comma 2 dell’art. 135-bis, che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.
Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 – per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022 – l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato.
Alla luce di queste modifiche in vigore dal 2 ottobre 2025, il tecnico abilitato non è più responsabile della presenza nel progetto di tutti i componenti che devono formare l’infrastruttura multiservizio, ma è tenuto a seguire le indicazioni del progettista edile che, dunque, assume le maggiori responsabilità per gli adempimenti obbligatori per l’infrastrutturazione in fibra ottica degli edifici.
Cambia anche la documentazione da produrre per dimostrare di aver rispettato l’obbligo di predisposizione alla banda ultra-larga. Alla segnalazione certificata di agibilità non va allegata la dichiarazione di conformità degli impianti, bensì l’attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga» rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.
Ribadendo quanto previsto nel Testo Unico per l’Edilizia, su istanza del privato, vige l’obbligo da parte del responsabile tecnico dell’impresa di comunicare entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Catasto delle infrastrutture di rete (il Sinfi).
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Dichiarazione conformità impianti (Di.Co.) e dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)
Certificato conformità impianti e dichiarazione di rispondenza non sono la stessa cosa. La dichiarazione di rispondenza è un documento sostitutivo del certificato originale obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, ad uso immobiliare e non. La sostituzione avviene solo quando il documento originale non è stato elaborato o risulta essere irreperibile. Si differenzia dalla dichiarazione di conformità perché può essere redatta solo quando un impianto è già esistente.
La dichiarazione di rispondenza è necessaria per tutti gli impianti installati tra il 1990 e il 2008 per cui era necessaria la dichiarazione di conformità. Se l’impianto è stato realizzato dopo il D.M. 37/08 è sempre necessaria la dichiarazione di conformità.
La Di.Ri. non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, in esito a sopralluogo ed accertamenti e sotto personale responsabilità, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
I soggetti abilitati al rilascio della Di.Ri. sono i tecnici iscritti all’albo professionale relativo al settore a cui si riferisce la dichiarazione, a condizione che costoro esercitino la professione da almeno 5 anni.
Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, la Di.Ri. può essere rilasciata anche da parte di un responsabile tecnico di impresa installatrice, abilitato al settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, purché operante da almeno 5 anni.
Mancata dichiarazione di conformità impianto elettrico
La mancata dichiarazione di conformità prevede sanzioni amministrative che vanno dai 100 € ai 1.000 € con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Le violazioni accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici vengono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
Dichiarazione di conformità impianti: il testo del D.M. 37/08
Esempio di dichiarazione di conformità di un impianto elettrico
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La struttura della DICO (Allegato I) per punti
La Dichiarazione di Conformità (Allegato I) segue un modello definito nel decreto che l’impresa è tenuta a rispettare. Vediamo la struttura generale per punti: (esempio realizzato con mrDico)
- Anagrafica dell’impresa installatrice
- Breve descrizione dell’impianto
- Tipologia dell’intervento
- Anagrafica del committente
- Eventuale progetto del tecnico che ha redatto il progetto
- Elenco delle norme tecniche seguite
- Conferma di installazione di materiali adatti
- Conferma di funzionalità e sicurezza dell’impianto
- Allegato dell’eventuale progetto redatto dal progettista professionista
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- Schema dell’impianto realizzato
- Eventuale riferimento a Dichiarazioni di Conformità precedenti o parziali
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- Eventuale certificazione di conformità per materiali non normalizzati (14)
- Eventuali allegati facoltativi
- Firma della Di.Co.
- Avvertenze per il committente

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/certificato-di-conformita-impianti-cose-obbligo-esempio-pdf/





