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Cer terre e rocce da scavo

CER terre e rocce da scavo: cos’è e qual è

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Le terre e rocce da scavo sono da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi identificati con il codice CER 170504

Il dpr 120/2017 definisce terre e rocce da scavo il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera: scavi in generale, attività di perforazione, trivellazione, palificazione e consolidamento del terreno, opere infrastrutturali (gallerie e strade), rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono anche contenere una serie di materiali, tra cui calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi utilizzati per facilitare lo scavo meccanizzato.

Nel contesto delle operazioni di scavo in un cantiere, è fondamentale riconoscere l’alto rischio associato a situazioni di seppellimento e sprofondamento. Il dlgs 81/08 prevede la necessità di un piano di sicurezza degli scavi che deve essere accompagnato da tavole esplicative di progetto (con annessa planimetria che illustra l’organizzazione generale del cantiere e nel caso di opere complesse, è richiesta una tavola tecnica specifica che dettaglia gli aspetti legati agli scavi stessi) focalizzate sugli aspetti legati alla sicurezza. Puoi compilare questo documento scaricando il software piano sicurezza scavi ed usarlo gratuitamente per 30 giorni.

Cos’è il codice CER?

La dicitura codice CER (catalogo europeo dei rifiuti) si riferisce a un elenco standardizzato di varie tipologie di rifiuti. Ogni tipologia è identificata da una sequenza numerica composta da 6 cifre, organizzate in coppie. Queste cifre forniscono informazioni dettagliate:

  • coppia di cifre iniziali:  rappresenta la categoria o l’attività che ha generato il rifiuto;
  • coppia di cifre centrali: indica il processo produttivo che ha condotto alla generazione del rifiuto. Offrono dettagli sulla fase o il settore specifico in cui il rifiuto è stato prodotto;
  • coppia di cifre finali: identifica il rifiuto in modo più specifico, differenziandolo da altre tipologie di rifiuti all’interno della stessa categoria e processo produttivo.

In sostanza, il codice CER fornisce un sistema di classificazione dettagliato che consente di identificare con precisione il tipo di rifiuto, la sua origine e il processo produttivo associato. Questo sistema agevola la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in conformità alle normative ambientali.

CER terre e rocce da scavo, qual è

La gestione delle terre e rocce da scavo è regolamentata dal dpr 120/2017 che stabilisce due modalità di gestione delle terre e rocce da scavo:

  • trattamento come rifiuti;
  • trattamento come sottoprodotti.

È importante notare che il materiale inerte proveniente dalle attività di costruzione e demolizione nei cantieri edili è classificato come rifiuto speciale. All’interno di questa categoria, possono essere ulteriormente distinti in due sottocategorie:

  • rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
  • rifiuti da costruzione e demolizione pericolosi.

Le terre e le rocce da scavo rientrano nella prima sottocategoria, ossia rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi identificati con il codice CER 170504. Questa designazione è basata sulla struttura del codice CER:

  • 17 indica l’origine da operazioni di costruzione e demolizione;
  • 05 si riferisce ai rifiuti di terra, rocce e fanghi di dragaggio;
  • 04 specifica che le terre e rocce non contengono sostanze pericolose.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, indipendentemente dalla classificazione, è necessario confermare la natura non pericolosa di queste terre e rocce da scavo attraverso apposite analisi di laboratorio. È fondamentale che al loro interno non siano presenti materiali pericolosi che potrebbero avere un impatto ambientale negativo o rappresentare un rischio.

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo dipendono dalla tipologia di cantiere:

  • nei cantieri di grandi dimensioni in cui si producono terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6000 metri cubi, è richiesto di presentare un piano di utilizzo di tali materiali in conformità alle disposizioni dell’Allegato 5 del decreto. Questo piano deve essere inviato in formato elettronico almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
  • per i cantieri di piccole dimensioni, in cui la produzione di terre e rocce da scavo non supera i 6000 metri cubi, è richiesta una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura del cantiere almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

Terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo possono essere considerati sottoprodotti anziché rifiuti se soddisfano i requisiti delineati dall’art. 4 del dpr 120/2017 :

  • devono essere generati come parte integrante della realizzazione di un’opera, e il loro scopo primario non deve essere la produzione di tali materiali;
  • l’uso di questi materiali deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo, come definito nell’art. 9, o della dichiarazione, come definito nell’art. 21. L’utilizzo può avvenire in due modi:
    • durante l’esecuzione dell’opera in cui sono stati generati o in un’opera diversa, per scopi quali reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o altre forme di ripristino e miglioramento ambientale;
    • nei processi produttivi, come sostituti dei materiali estratti da cave;
  • devono essere idonei all’uso diretto, senza necessitare di ulteriori trattamenti al di fuori delle normali pratiche industriali;
  • devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificamente previsti nel Capo II, Capo III o Capo IV del regolamento per le modalità di utilizzo specificate nella lettera b.

Terre e rocce da scavo: nuovo decreto

Per rimanere sempre aggiornato su terre e rocce da scavo ti consiglio di approfondire terre e rocce da scavo: ecco il nuovo decreto. Un nuovo e atteso decreto ministeriale semplificherà e garantirà l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per le terre e le rocce da scavo. Queste modifiche normative renderanno più snelle le procedure, accelerando la realizzazione di impianti e infrastrutture per la sicurezza energetica del Paese in modo efficiente e sostenibile. Le principali modifiche includono semplificazioni amministrative, agevolazioni per il riuso delle terre e rocce, e semplificazioni per il trasporto delle risorse. Si precisa che il nuovo decreto volto a semplificare la gestione delle terre e delle rocce da scavo, così come previsto dall’articolo 48 comma 3 del dl 13/2023, doveva essere introdotto dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21 aprile 2023) della legge 41/2023 di conversione dello stesso dl 13/2023.

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