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Catasto: solo 30 giorni a disposizione per effettuare le denunce

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Dal 12 marzo scorso, contribuenti e professionisti, hanno a disposizioni solo 30 giorni per effettuare la denunce al Catasto dei fabbricati di nuova costruzione e delle unità immobiliari che hanno subito modifiche di destinazione, ampliamenti o frazionamenti.

Dal 12 marzo scorso, contribuenti e professionisti, hanno a disposizioni solo 30 giorni per effettuare la denunce al Catasto dei fabbricati di nuova costruzione e delle unità immobiliari che hanno subito modifiche di destinazione, ampliamenti o frazionamenti.
A prevedere il nuovo termine sono il Decreto Legge 4/06 (articolo 34-quinquies, comma 1) e la circolare n. 3 dell`11 aprile l’Agenzia del Territorio.
Il Decreto Legge 4/06 è il provvedimento che ha varato il nuovo modello digitale per l’edilizia (vedi BibLus-net n. 71), che consentirà di presentare richieste di approvazione di progetti e Dia insieme a quelli per l’accatastamento.
In precedenza, il termine per non incorrere nelle sanzioni per omessa o denuncia in ritardo era il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l`unita` immobiliare era diventata abitabile, o aveva perso il requisito di esenzione (fabbricati ex rurali).
Le nuove disposizioni, come già detto, sono in vigore dal 12 marzo scorso e hanno effetto sul regime sanzionatorio previsto dall’articolo 1, comma 338, della Legge 311/04 che prevede sanzioni minime di 268 euro fino al 2006.
La circolare dell’Agenzia dispone inoltre che gli uffici dovranno verificare le eventuali infrazioni alla nuova norma al momento della presentazione delle denunce con proposte di rendita effettuate con il programma Docfa.

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Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3 dell’11 aprile 200673 KbPDF
 
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