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La realizzazione di una scala interna deve essere indicata nella SCIA

I chiarimenti della Cassazione: la costruzione di una scala all’interno di un immobile se non è indicata nella SCIA costituisce un illecito penale

Con la sentenza n. 41598/2019 la Corte di Cassazione afferma che l’amministrazione deve essere sempre informata (tramite SCIA) circa la volontà di realizzare una scala all’interno di un immobile.

I fatti in breve

La proprietaria di un immobile presentava la SCIA, in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell’esecuzione di tali lavori veniva anche realizzata una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell’immobile, composta da 15 gradini e della larghezza di m 0,80.

In base ai seguenti 2 motivi venivano, però, individuati i profili di illegittimità dell’opera:

  • la scala interna non era contemplata nella SCIA;
  • la scala era in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale, essendo la larghezza dei gradini inferiore rispetto a quella prevista (80 cm in luogo di 100 cm).

Pertanto veniva intimata la contravvenzione di cui all’art. 44 commi 1 lett. A) e 2 bis del dpr n. 380/2001:

  • commi 1 lett. A): ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • comma 2-bis: le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01 eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

La proprietaria presentava, quindi, ricorso, fino a giungere in Cassazione, obiettando che:

  • la realizzazione della scala interna coincideva con l’opera 30 dell’elenco del Glossario dell’edilizia libera (dm 2 marzo 2008), in quanto rientrante nella categoria “eliminazione delle barriere architettoniche”, si trattava pertanto, di un’attività libera che non richiedeva alcuna autorizzazione edilizia;
  • la scala interna era di collegamento tra il piano terra e il primo piano dell’immobile di esclusiva proprietà della ricorrente, per cui le dimensioni dei gradini (m 0,80) erano rispettose delle specifiche funzionali e dimensionali previste dalla normativa di settore (legge n. 13/1989 e del dm n. 236/1989).

Decisione della Cassazione

Il ricorso è infondato per la Cassazione: oltre a difettare delle dimensioni minime richieste dalla normativa, mancava dell’assenso necessario dell’amministrazione alla sua realizzazione, espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti in materi di modifiche agli immobili.

Gli ermellini hanno, quindi, escluso che l’opera in esame fosse realizzabile in regime di edilizia libera: la scala è stata eseguita nell’ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell’imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche.

Quanto alla dedotta violazione del regolamento comunale, i giudici, hanno sottolineato come la larghezza dei gradini delle scale, pari a m 0,80, fosse in contrasto con la norma del regolamento comunale riferita a tutte le scale, sia esterne che interne.

Con la sentenza in esame i giudici della Corte di Cassazione prendono posizione sui limiti delle attività edilizia e ed in particolare su quale debba essere il contenuto della SCIA.

La scala, osservano i giudici, era stata realizzata attraverso il collegamento di un’unità immobiliare già presente all’interno dell’immobile; modalità di realizzazione che non era stata espressamente indicata nella SCIA e neppure veniva definita la nuova opera che, pertanto, risultava compiuta in assenza di apposita autorizzazione. L’amministrazione, infatti, nonostante la SCIA non era stata informata della volontà di realizzare la scala e, di conseguenza, non ne aveva potuto vietare la realizzazione.

In conclusione, è legittima l’applicazione della sanzione penale dalla mancata indicazione della realizzazione della scala all’interno del contenuto della SCIA.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 41598/2019

 

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