Cassazione: il condomino è responsabile dei debiti del condominio solo per la quota che gli compete
La responsabilità del condomino è in proporzione alle rispettive quote: il creditore, cioè, potrà rivalersi nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno
La giurisprudenza dominante ha sempre sostenuto la natura solidale delle obbligazioni dei condomini.
Finora, infatti, era largamente prevalente il principio secondo cui la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal “condominio” verso i terzi ha natura solidale, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1294 del Codice Civile (per l’ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione).
In altre parole il creditore nei confronti del condominio poteva rivalersi nei confronti di uno qualsiasi dei condomini per l’intero ammontare del credito da lui vantato, indipendentemente dalla cifra dovuta dal condomino scelto.
Le Sezioni Unite Civili, ora, con la citata sentenza n. 9148/2008, hanno affermato che la responsabilità dei condomini è regolata da criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del Codice Civile per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote.
La Suprema Corte ha ritenuto, in pratica, che la responsabilità del condomino è in proporzione alle rispettive quote: il creditore, cioè, potrà rivalersi nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
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Sentenza n. 9148/ 2008 | 53 Kb | ![]() |

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