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La copertura assicurativa Inail è sempre obbligatoria?

Cassazione: l’obbligo di copertura assicurativa Inail non sussiste per i professionisti associati, il libero professionista è libero di scegliere

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, interviene la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 30428/2019, chiarendo che non sussiste l’obbligo di copertura assicurativa nei confronti dei componenti di studi professionali associati.

Il caso

A seguito di una verifica ispettiva fatta nel maggio 2012 dall’Inail presso uno studio associato di architetti, l’istituto previdenziale imponeva l’obbligo assicurativo, osservando che ai sensi del disposto n. 7 del primo comma dell’art. 4 dpr n. 1124 del 1965 si prevede che vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale.

Il Tribunale di Milano, invece, aveva dichiarato che gli architetti associati non fossero soggetti all’obbligo assicurativo sulla base del fatto che l’associazione professionale mantiene inalterata la natura autonoma dell’attività dei suoi membri.

Proposto ricorso in appello, la Corte d’Appello di Milano respingeva la richiesta avanzata dall’Inal avverso la sentenza di primo grado; l’Istituto proponeva, quindi, ricorso in cassazione contro lo studio associato di architetti.

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello impugnata.

Nel caso in esame non è emerso che i tre architetti componenti lo studio associato:

  • svolgano attività manuale
  • si trovino in posizione di lavoro subordinato
  • svolgano la propria attività sotto la direzione altrui

condizioni che legittimano, invece, l’obbligo assicurativo.

Tuttavia, concludono gli ermellini:

Questo non inibisce al libero professionista di dotarsi di un’assicurazione antinfortunistica, ma ne difende la libertà di scelta sempre a condizione che non siano presenti le condizioni tassativamente elencate dalla norma del 1965, che invererebbero invece un obbligo privo di qualsiasi discrezionalità.

In pratica, il libero professionista è libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa antinfortunistica dell’Inail.

 

compensus
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1 commento
  1. Claudio Forghieri
    Claudio Forghieri dice:

    A questo punto sarei curioso di sapere se l’Inail ha anche rimborsato i tre architetti per le loro perdite di tempo e per le perdite di denaro correlate. Il dirigente Inail che si è incaponito ha avuto conseguenze o ha continuato a percepire uno stipendio pagato dalla comunità?

    Rispondi

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