Nuovo APE, ecco i casi di esclusione
Quali sono gli immobili per cui non è necessario redigere l’APE? Ecco tutti i casi di esclusione previsti dal DM linee guida nuovo APE
Pubblicati i nuovi decreti attuativi previsti dalla legge 90/2013, ossia i decreti interministeriali del 26 giugno 2015, contenenti:
- nuovi requisiti minimi
- nuove linee guida per la certificazione energetica
- modelli di relazione tecnica di progetto
Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
- box
- cantine
- autorimesse
- parcheggi multipiano
- depositi
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
- agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
- i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)
Note sui casi di esclusione dal nuovo APE
Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
Clicca qui per scaricare il decreto linee guida nuovo APE 2015

Buongiorno,
volevo avere un vostro parere.
Sono stata incaricata da un Notaio a scrivere una dichiarazione di esclusione dell’Ape ma non volevo incorrere a multe in quanto nelle linee guida nazionali non trovo alcun punto di esclusione che faccia al mio caso. La situazione è questa:
– porzione di edificio catastalmente identificata come A/4 ma:
1. inaccessibile in quanto ci sono le impalcature per sorreggerla;
2. in disuso da almeno 10 anni;
3. tutto l’edificio è da ristrutturare;
4. edificio in centro storico e ha ancora i serramenti interni;
5. esiste già un progetto comunale di lavori di consolidamento
Grazie
LIsa
Ciao Lisa, gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti:
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati –
– gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
– gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
– gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
– gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
– i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
– i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
Quindi solo se trattasi di rudere ed è espressamento previsto nell’atto notarile.
Da notare che per i ruderi permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
No, non è prevista l’esclusione. Devi per forza di cose fare l’APE…per non rischiare pesanti sanzioni!!
Buongiorno spero di ricevere il vostro aiuto su una questione che riguarda la redazione di un APE ma che un po si allontana dal tema del vostro articolo. Devo redigere l’APE per un capannone con categoria catastale D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” che dovrebbe essere un E.5 del D.P.R 412/93, che viene dato in locazione ad una ditta che lo utilizza come showroom. Il capannone non viene consegnato provvisto di impianto di riscaldamento e raffrescamento, ma è il locatario che provvede a dotarlo a seconda delle proprie esigenze e a seconda dei locali che decide di utilizzare come uffici, magazzini, etc… A mio avviso l’APE deve essere redatto perchè si presuppone la presenza di persone, ma dovrebbe essere redatto con impianto simulato, perchè altrimenti ad ogni cambio di affittuario occore redigere un nuovo APE. Vorrei un vostro parere più esperto …cosa mi consigliate!?
Ciao, anche io ho un caso simile, vi preghiamo di fornirci qualche informazione!!!
Grazie
Credo che tu debba comunque redigere l’APE nello stato di fatto in cui lo affitti.
Ti ricordo che i casi di esclusione sono i seguenti (solo se rientri in uno di questi non devi redigere l’APE):
Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti:
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
– gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
– gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
-box
-cantine
-autorimesse
-parcheggi multipiano
-depositi
-strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
– gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
– i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
– i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
Ecco il link all’articolo completo: https://biblus.acca.it/casi-di-esclusione-ape/
Buonasera, è necessario redigere la certificazione per un fabbricato accatastato come d10, il quale è al 90% destinato a deposito è solo il 10 % è destinato ad uffici. Devono dare in locazione solo due locali della zona destinata a deposito. Il tutto é privo di impianto di riscaldamento e raffrescamento. Grazie
Se non rientra in nessuno degli 8 punti sopra riportati, è necessario redigere l’APE.
Buonasera, mi è stato richiesta di redigere l’APE per un fabbricato classificato nella visura catastale come “area urbana”, quindi in categoria F/1, ma tale tipologia di fabbricati non è esclusa dall’obbligo dell’APE?
Cordiali Saluti
Ciao Luca,
nella categoria catastale F/1 – area urbana – ricadono “Aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all’urbano”.
Non trattandosi di uno spazio chiuso non è possibile redigere un’APE. L’APE è indispensabile, nella compravendita di immobili, qualora sia necessario garantire un confort termico, infatti dall’obbligo di legge sono escluse cantine, garage, soffitte, depositi ecc.
Il DL 63/2013 all’art. 6 in ogni caso elenca i casi in cui l’APE è obbligatorio.