Titoli edilizi

Casetta sull’albero: occorre il permesso di costruire?

La casetta sull’albero con struttura portante e volume abitabile necessita del permesso di costruire, Tar Liguria

Dopo piscine, pergotende, tettoie, pergolati, pollai, ripostigli, armadi da esterno, barbecue e quant’altro, mancava ancora all’appello la casetta sull’albero, sogno di ogni bambino. Ma qualche volta anche un innocente sogno di bambino potrebbe trasformarsi in un incubo per un adulto: al vostro caro figliolo non vorreste mai regalare un abuso edilizio nascosto sotto le mentite spoglie di una tanto agognata quanto innocente casetta sull’albero! E se l’abuso edilizio è sempre dietro l’angolo, anche a causa di un titolo edilizio mal scelto o risultato inappropriato a distanza di anni con gravi ripercussioni in soldoni e condanne penali, oggi puoi prevenire spiacevoli sorprese e stare più tranquillo con l’aiuto di un valido strumento: il software per la gestione dei titoli abilitativi in edilizia che attraverso una procedura guidata ti aiuta ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell’intervento.

La casetta sull’albero e l’abuso edilizio sono proprio gli ingredienti della recente sentenza n. 507/2023  del Tar Liguria.

C’era una volta una graziosa casetta sull’albero ed una perfida amministrazione che voleva spazzarla via…

Il proprietario di un giardino aveva deciso di riutilizzare il tronco senza chioma di una palma morta a causa del punteruolo rosso, costruendovi sopra la classica casetta sull’albero per il suo bambino ed i suoi piccoli amici del quartiere.

Ma poco dopo giungeva dal Comune l’ordine di demolire il manufatto.

La casetta, realizzata in economia e qualificata dal proprietario come opera edilizia libera, si sviluppava su due livelli:

  • al piano inferiore è situato un terrazzino ad un’altezza di 2 metri circa da suolo;
  • al piano superiore, raggiungibile con apposita scala a pioli, si trova un vano chiuso avente una superficie di circa 4 m², dotato di tre finestre, tavolo, sedie e impianto elettrico.

Il Comune qualificava la casetta sull’albero come nuova costruzione soggetta al permesso di costruire.

Il ricorso al Tar era così servito. Per il ricorrente proprietario, il Comune era in errore; il manufatto contestato costituiva opera di edilizia libera ai sensi:

  • dell’art. 6, lett. e-quinquies del TU Edilizia;
  • del punto 29 della tabella “A” allegata al dlgs n. 222/2016 che menziona tra le ipotesi di edilizia libera le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” e del “glossario” di cui al regolamento di cui al dm 2.3.2018 che individua le aree ludiche suddette tra quelle liberamente realizzabili;

Il Tar Liguria sulla consistenza e la pericolosità della casetta sull’albero che necessita del permesso di costruire

I giudici del Tar chiariscono che il manufatto non è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6, dpr 380/2001 né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica.

Più propriamente esso è qualificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-5) del TUE secondo cui sono considerate nuove costruzioni:

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Nel caso in esame la “casetta” in questione:

  • costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo;
  • consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 m²;
  • non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
  • non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché è  (per ammissione del ricorrente) destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine. Il manufatto è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico.

In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire.

I giudici, infine, fanno notare che la “casetta” è costituita da una struttura portante a sbalzo, situata ad un’altezza di circa 4 metri, realizzata senza le previste autorizzazioni in materia di strutture portanti, onde non può garantire la sicurezza necessaria dei fruitori, in prevalenza bambini, anche del circondario.

L’opera inoltre è stata realizzata senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione se non quella del tronco della palma, il cui ancoraggio al suolo non è sicuro, specie nel caso in esame trattandosi di una pianta morta e quindi soggetta all’inevitabile deperimento del suo apparato radicale, circostanza che rende il manufatto, oltre che abusivo, anche pericoloso sotto il profilo statico per i suoi fruitori.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Ti ricordo che per una valida gestione e archiviazione dei moduli edilizi, esiste il software titoli abilitativi edilizia che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione e consultazione rapida dei dati.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Armadio da esterno: quando rientra in edilizia libera?

 

 

 

Commenti

  • Come direbbero i tedeschi “ Typisch italienisch” tipicamente italiani, non c’è verso abbiamo l’arte di complicarci la vita! Fra un po’ si arriverà a legiferare anche per le casette per i picchi, povera Italia.

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