La casetta sull’albero con struttura portante e volume abitabile necessita del permesso di costruire, Tar Liguria
Dopo piscine, pergotende, tettoie, pergolati, pollai, ripostigli, armadi da esterno, barbecue e quant’altro, mancava ancora all’appello la casetta sull’albero, sogno di ogni bambino. Ma qualche volta anche un innocente sogno di bambino potrebbe trasformarsi in un incubo per un adulto: al vostro caro figliolo non vorreste mai regalare un abuso edilizio nascosto sotto le mentite spoglie di una tanto agognata quanto innocente casetta sull’albero! E se l’abuso edilizio è sempre dietro l’angolo, anche a causa di un titolo edilizio mal scelto o risultato inappropriato a distanza di anni con gravi ripercussioni in soldoni e condanne penali, oggi puoi prevenire spiacevoli sorprese e stare più tranquillo con l’aiuto di un valido strumento: il software per la gestione dei titoli abilitativi in edilizia che attraverso una procedura guidata ti aiuta ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell’intervento.
La casetta sull’albero e l’abuso edilizio sono proprio gli ingredienti della recente sentenza n. 507/2023 del Tar Liguria.
Il proprietario di un giardino aveva deciso di riutilizzare il tronco senza chioma di una palma morta a causa del punteruolo rosso, costruendovi sopra la classica casetta sull’albero per il suo bambino ed i suoi piccoli amici del quartiere.
Ma poco dopo giungeva dal Comune l’ordine di demolire il manufatto.
La casetta, realizzata in economia e qualificata dal proprietario come opera edilizia libera, si sviluppava su due livelli:
Il Comune qualificava la casetta sull’albero come nuova costruzione soggetta al permesso di costruire.
Il ricorso al Tar era così servito. Per il ricorrente proprietario, il Comune era in errore; il manufatto contestato costituiva opera di edilizia libera ai sensi:
I giudici del Tar chiariscono che il manufatto non è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6, dpr 380/2001 né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica.
Più propriamente esso è qualificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-5) del TUE secondo cui sono considerate nuove costruzioni:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Nel caso in esame la “casetta” in questione:
In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire.
I giudici, infine, fanno notare che la “casetta” è costituita da una struttura portante a sbalzo, situata ad un’altezza di circa 4 metri, realizzata senza le previste autorizzazioni in materia di strutture portanti, onde non può garantire la sicurezza necessaria dei fruitori, in prevalenza bambini, anche del circondario.
L’opera inoltre è stata realizzata senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione se non quella del tronco della palma, il cui ancoraggio al suolo non è sicuro, specie nel caso in esame trattandosi di una pianta morta e quindi soggetta all’inevitabile deperimento del suo apparato radicale, circostanza che rende il manufatto, oltre che abusivo, anche pericoloso sotto il profilo statico per i suoi fruitori.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Armadio da esterno: quando rientra in edilizia libera?”
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Come direbbero i tedeschi “ Typisch italienisch” tipicamente italiani, non c’è verso abbiamo l’arte di complicarci la vita! Fra un po’ si arriverà a legiferare anche per le casette per i picchi, povera Italia.