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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Le società di ingegneria: norme, costituzione, vantaggi

Le società di ingegneria: norme, costituzione, vantaggi

Come funzionano le società di ingegneria, come si formano, quali vantaggi offrono. Dalle Merloni al Codice appalti, passando per la legge sulla concorrenza del 2017

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 28 Maggio 2025/0 Commenti/in Lavori pubblici, Professioni tecniche e imprese edili /di
Casellario informatico ANAC

L’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto può articolarsi in differenti soluzioni organizzative e giuridiche.

Una di queste è la società di ingegneria. Ecco una rapida guida con tutte le istruzioni per l’uso e le ultime novità sull’argomento.

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Nuovo regolamento Inarcassa per le società di ingegneria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2025 il nuovo Regolamento Generale Società (RGS) di Inarcassa.

Il provvedimento disciplina in un unico testo l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto definendo requisiti ed obblighi per:

  • società di ingegneria, comprese quelle che operano in qualità di General Contractor;
  • società di professionisti;
  • società tra professionisti.

Il Regolamento Generale Società offre un riordino sistematico di tutta la normativa in materia societaria con lo scopo di distinguere le regole applicabili alle persone giuridiche (società che effettuano servizi di ingegneria e/o architettura) da quelle previste per le persone fisiche (professionisti ingegneri e architetti singoli, associati, soci di società di professionisti o soci di società tra professionisti) i cui obblighi rimangono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).

Nel regolamento sono stabilite le norme per la registrazione negli archivi di Inarcassa e vengono disciplinate modalità e termini per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi.

Icona

Download Gratuito Regolamento Generale Società (Inarcassa, 2025)

Cos’è una Società di Ingegneria

Una società di ingegneria è un’azienda composta da professionisti dell’ingegneria e dell’architettura che, associandosi, possono fornire servizi progettuali e tecnici in modo più efficiente e competitivo rispetto all’attività individuale.

La società può operare in gare pubbliche e private, offrendo un servizio completo e integrato, con un’organizzazione strutturata che valorizza le competenze dei singoli soci.

Società di Ingegneria, società di professionisti, società tra professionisti: differenze

Requisito soggettivoOggetto socialeCompagine societaria
Società di IngegneriaSocietà di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società di professionisti.Una o più delle seguenti attività: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.Soci non professionisti e/o soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti
Società di ProfessionistiSocietà costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II (società semplice), III (società in nome collettivo) e IV (società in accomandita semplice) del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile.Servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale ovvero ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell’ingegneria e/o dell’architettura definite dai relativi Ordinamenti Professionali.Tra i soci professionisti ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.
Società tra ProfessionistiSocietà costituite ai sensi dell’art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 183/2011 e del D.I. 34/20134, secondo i modelli societari regolati dai titoli V (società di persone e società di capitali) e VI (società cooperative) del libro V del Codice civile e che, nella denominazione sociale, contengano l’indicazione di Società tra Professionisti.Contemplato l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.Trai i soci professionisti ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.

La differenza fondamentale tra società tra professionisti e società di ingegneria è che mentre le società tra professionisti sono costituite secondo il modello delle società di persone o cooperative, quelle di ingegneria sono costituite secondo il modello delle società di capitali o cooperative con l’eccezione, in quest’ultimo caso, che ne possono far parte anche soci non iscritti ad alcun albo professionale.

Inoltre, nelle società d’ingegneria i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati al mondo della professione, investitori di capitali di rischio animati dall’intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito.

Invece possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
    criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • che la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Infine, nelle società tra professionisti i soci professionisti iscritti ad apposito Albo di riferimento devono rappresentare almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto rispetto ad
eventuali soci non professionisti. Nel caso in cui tale norma non venga rispettata, l’STP viene cancellata dall’Albo presso cui è iscritta, salvo azioni finalizzate a ristabilire le quote tra soci professionisti e non professionisti.

Nel caso delle società di ingegneria non sono previsti limiti specifici all’apporto di capitale da parte dei soci: possono essere soci sia i professionisti, che sia soggetti non iscritti agli ordini professionali, sia persone giuridiche, ferme restando le tutele in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni di tipo professionale erogate dalla società di ingegneria.

Società di ingegneria: il riconoscimento giuridico e le norme di riferimento

Le società di ingegneria hanno ottenuto il primo riconoscimento giuridico solo nel 1994.

L’articolo 17 della legge Merloni (legge 109/1994 e s.m. e i.) consente per la prima volta a ingegneri e architetti di costituire una società di ingegneria nelle forme della società di capitali o della società cooperativa.

Da premettere che il riconoscimento riguarda inizialmente solo i lavori pubblici e resta il divieto di produzione di beni.

La legge 216/1995 (Merloni-bis) elimina il divieto di produzione di beni e la legge 415/98 (“Merloni-ter”) e prevede espressamente la costituzione di società di ingegneria anche nel settore privato per svolgere servizi di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnica, anche in forma integrata e nell’ambito di contratti “chiavi in mano”.

La legge 415/1998 consente inoltre la costituzione di società di professionisti, nelle forme delle società di persone e cooperative, composte da soci esclusivamente iscritti all’albo professionale.

L’abolizione effettiva del divieto di svolgimento di attività professionale in forma societaria avviene con la Legge 223/2006 (Legge Bersani) che abroga l’articolo 2 della legge 1815/39.

Per effetto di tale evoluzione normativa, le società di ingegneria operano nel settore privato e pubblico in base alle sole disposizioni di natura “speciale” del Codice dei contratti (dall’art. 17 della Legge 109/1884 all’art. 66 del D.Lgs. 36/2023); ad esse, pertanto, non si applicano le norme sulle società professionali della legge 183/2011 e del regolamento sulle società tra professionisti previsto dall’articolo 10, comma 10 della legge 183.

Sono integrative ai fini dei rapporti con i privati le sole norme contenute nella legge 214/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

Pertanto, per le società di ingegneria:

  • si applica il regime introdotto dall’articolo 90, comma 2, lettera b) D.Lgs. 163/2006 (ora art. 66 del D.lgs. 36/2023), il quale prevede la possibilità di costituire società di ingegneria nella forma delle società di capitali o cooperative;
  • non valgono i limiti di partecipazione previsti per i soci non professionisti, come invece espressamente stabilito dall’articolo 10, comma 4, lettera b), legge 183/2011.
  • non si applicano i vincoli (limiti sul capitale sociale, obbligo di iscrizione all’albo) previsti dalla legge 183/2011

Con la legge 124/2017, è definitivamente chiarito che le società di ingegneria possono operare in ambito pubblico e privato e che ad esse non si applica la disciplina sulle società tra professionisti di cui alla legge 183/2011.

In tema di contratti privati stipulati dalle società di ingegneria, la legge 124/2017 ha stabilito a decorrere dal 29 agosto 2017 le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza r.c. professionale e a garantire che le attività professionali siano svolte da soggetti iscritti agli appositi albi professionali.

Allo stato attuale, sono quindi due le fondamentali fonti normative che regolano l’operatività delle società di ingegneria e architettura:

  • la legge 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza);
  • il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare l’articolo 66 e l’Allegato II.12 al Codice, Parte V

Le società di ingegneria nel Codice Appalti

L’articolo 66, comma 1, del D.lgs. 36/2023 ammette espressamente alla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.

Ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici, le società di ingegneria e le società di professionisti possono operare sia singolarmente, sia nell’ambito di consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti, costituendosi in base a quanto previsto dall’articolo 65, comma 2, lett. d).

Il comma c) precisa che le società di ingegneria ammesse sono:

  • le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice
    civile,
  • le società nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti

che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

La disposizione in tema di società di ingegneria non prevede limiti all’apporto di capitale (possono quindi esserne soci sia professionisti, sia soggetti non iscritti ad ordini professionali, sia persone giuridiche), ferme restando le garanzie e le tutele in ordine allo svolgimento delle prestazioni professionali, sotto il profilo della responsabilità e personalità dell’attività, di cui allo stesso Codice, all’Allegato II.12 e alla legge 124/2017.

L’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 dispone all’art 36 che la società di ingegneria:

  • è tenuta a versare il contributo integrativo del 4% ad Inarcassa;
  • se opera a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi, è tenuta a nominare un direttore tecnico, con il compito di collaborare alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, nonché di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Si stabilisce così il principio della personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati1,
unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria. società di ingegneria e le società di professionisti

La lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 66, prevede inoltre la costituzione, da parte di soli soci professionisti, di “società di professionisti”, strutture organizzate secondo i modelli delle società di persone e delle società di cooperative, che svolgono le stesse attività delle società di capitali.

Per le nuove società di ingegneria e società di professionisti, l’articolo 66, comma 2 del d.lgs. 36/2023 prevede la possibilità di documentare, per cinque anni dalla costituzione, il possesso dei
requisiti per partecipare alle gare anche con riguardo ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei dipendenti.

Nell’Allegato II.12, Parte V, sono contenuti i requisiti delle società di ingegneria, per quel che riguarda la figura del direttore tecnico (art. 36, commi da 1 a 4).

Lo stesso Allegato II.12  prevede inoltre che le società di ingegneria predispongano un organigramma relativo ai soggetti impegnati nella prestazione di attività tecnico-professionali (art. 36, commi da 5 a 6)

Ai sensi dell’art. 40 dell’Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti sopra elencati, necessari ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, avviene tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), operativo del primo gennaio 2024.

A tale proposito va fatto presente che ad oggi non sussiste più alcun obbligo di comunicazione di dati all’Anac da parte delle società di ingegneria e delle società tra professionisti, come era previsto in base al D.M. 263/2016 dal momento che, proprio in relazione all’istituzione e all’operatività del FVOE, l’Anac ha dichiarato chiuso il casellario delle società di ingegneria e delle società tra
professionisti che era stato istituito a valle del D.P.R. 544/99 ed è rimasto in vigore fino a metà del 2023.

Cosa stabilisce la legge 124/2017 sulle società di ingegneria

Oltre a chiudere la questione sulla legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a partire dal 1997, anno di approvazione della Legge Bersani 266/97 che ha abrogato il divieto di svolgimento in forma societaria delle attività professionali, la legge 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) detta alcune importanti norme integrative della disciplina delle società di ingegneria.

Come detto, la legge, in primo luogo, prevede:

  • la validità dei rapporti contrattuali intercorsi dalla data di entrata in vigore della “legge Bersani” (11 agosto 1997), tra soggetti privati e società di ingegneria.
  • che, a fare data dal 29 agosto 2017, le società di ingegneria, sempre per i rapporti privatistici, devono stipulare una polizza r.c. professionale a copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto e indicare nominativamente nel contratto il professionista iscritto all’albo che svolgerà la prestazione;
  • che l’Autorità nazionale anticorruzione provveda alla pubblicazione dell’elenco delle società di ingegneria (solo qualora operanti nel settore privato). Tale elenco è disponibile da ANAC con comunicato del 3 ottobre 2018 (link all’elenco https://servizi.anticorruzione.it/questionari-sdip/).

Come si costituisce una società di ingegneria

CI sono alcuni adempimenti necessari per costituire una società di ingegneria:

  • si deve sottoscrivere l’ “atto costitutivo” di fronte ad un Notaio;
  • si deve sottoscrivere un capitale minimo di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario (per i giovani fino a 35 anni il nuovo art. 2463-bis del codice civile prevede un euro di capitale sociale, fino a 10.000 euro);
  • deve provvedere alla nomina del direttore tecnico e predisporre un’organigramma, laddove abbia intenzione di operare nel settore pubblico;
  • nel solo ambito dei rapporti con committenti privati, si deve procedere alla comunicazione dei dati all’ANAC;
  • si deve depositare l’atto costitutivo presso il registro delle imprese e procedere all’iscrizione presso la Camera di commercio locale;
  • nell’ambito dei rapporti con committenti privati, si deve stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale
  • si deve effettuare l’iscrizione della società presso la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale” ai fini del versamento a – generalmente – Inarcassa del cosiddetto contributo oggettivo (l’irregolarità contributiva risulta elemento ostativo alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura)

Sebbene la riforma del diritto societario abbia eliminato ogni riferimento allo statuto, si ritiene in ogni caso preferibile e consigliabile farlo.

Chi nominare come direttore tecnico della società di progettazione?

La società di ingegneria, come accennato al paragrafo 3, in base all’articolo 36 dell’Allegato II.12, deve provvedere alla nomina del direttore tecnico, laddove abbia intenzione di operare nel settore
pubblico. Tale nomina deve risultare da un atto ufficiale della società (anche a fini di verifica dell’ANAC o della stazione appaltante).

La norma non prevede espressamente il direttore tecnico che la società indica debba essere necessariamente un dipendente;  di norma il direttore tecnico è un socio, o un dipendente della società.

Quali vantaggi offre una società di ingegneria

Con la società di ingegneria:

  • l’attività professionale viene svolta in una forma di organizzazione imprenditoriale, spesso certificata dal punto di vista della qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000;
  • si mettono in sinergia know-how interdisciplinari che consentono di fornire un prodotto a maggiore valore aggiunto rispetto ad un libero professionista o ad uno studio associato;
  • la collaborazione e il confronto stimolano la crescita, l’aggiornamento professionale, la formazione continua;
  • aumenta la propensione ad investire e a cogliere le nuove opportunità di business, anche attraverso la diversificazione dell’offerta professionale;
  • è possibile partecipare alle gare di servizi di ingegneria e architettura all’interno di un consorzio stabile;
  • si stabilisce un rapporto equilibrato con le altre strutture organizzate che operano nella filiera delle costruzioni;
  • si pongono le basi per operare all’estero con committenti stranieri abituati da sempre a dialogare con società di consulenza struturate;
  • è più facile investire in innovazione per l’applicazione di metodologie e tecniche, come ad esempio il BIM, che presuppongono un’organizzazione efficiente e strutturata;
  • si ha un accesso facilitato al credito, soprattutto quando è adeguatamente capitalizzata, anche con apporti di investitori finanziari e con risorse professionali coerenti con il mercato che intende affrontare.

La possibilità di acquisire una “massa critica” ben diversa dal singolo progettista consente alla società di ingegneria di fornire un prodotto tecnico migliore e una proposta altamente efficiente ed efficace sotto il profilo della qualità, dei tempi e dei costi.

FAQ sulle Società di Ingegneria

Una società di ingegneria deve iscriversi a Inarcassa?

Sì, se l’oggetto sociale comprende tutte le attività professionali elencate dall’art. 66 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, la società deve iscriversi a Inarcassa per la previdenza dei soci professionisti.

Qual è il ruolo del direttore tecnico?

Il direttore tecnico è responsabile della gestione tecnica degli incarichi e deve essere nominato ufficialmente. Può essere scelto dal cliente o indicato dalla società.

È obbligatorio redigere uno statuto?

Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato per definire chiaramente le regole di funzionamento della società.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/casellario-anac-2023/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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