Case mobili in strutture ricettive: quando serve il permesso di costruire?
Per la Cassazione le case mobili in strutture ricettive se di una certa consistenza ed usate in modo prolungato, sono nuova costruzione e necessitano del permesso di costruire
La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 32735/2020 fa importanti considerazioni in merito all’installazione di manufatti leggeri (nello specifico di case mobili al servizio di strutture ricettive all’aperto) in relazione al concetto di stagionalità, temporaneità e contingenza.
Le case mobili ed il Testo Unico dell’Edilizia
Vengono inoltre forniti chiarimenti sugli artt. 3 e 6 del dpr 380/2001 dei quali è utile riportare la citazione:
- art. 3, comma 1, lett. e.5) “Interventi di nuova costruzione e installazione di manufatti leggeri”
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- art. 6 (Attività di edilizia libera), comma 1, lett. e-bis “opere stagionali, temporanee e contingenti”
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
Il caso
Un agriturismo veniva raggiunto da un’ordinanza di sequestro emessa dal tribunale del riesame riguardo a due case prefabbricate installate nell’area parcheggio e destinate al soggiorno dei turisti.
Le due case mobili (dalle dimensioni cospicue del peso di circa 3,5 tonnellate ciascuna) erano:
- munite di impianto di condizionamento;
- collegate agli scarichi fognari ed alla rete idrica tramite gli allacci predisposti per la sosta dei campers nelle piazzole;
- sprovviste di ruote.
I predetti manufatti erano stati installati per il secondo anno consecutivo per una durata di sei mesi.
Il tribunale qualificava le due case mobili come “interventi di nuova costruzione” (necessitanti di un permesso di costruire) in contravvenzione alle regole regionali per consistenza strutturale ed utilizzo prolungato nel tempo degli stessi manufatti, mentre i ricorrenti ne sostenevano la stagionalità con esigenze meramente temporanee e il conseguente rientro delle opere in attività di edilizia libera.
La vicenda arrivava in Corte di Cassazione.
Il giudizio della Corte di Cassazione
I giudici della Cassazione richiamano l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr 380/2001 che presuppone il permesso di costruire per l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali anche le case mobili, fatta eccezione per gli stessi quando siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
I giudici spiegano che l’eccezione alla regola è riferita alla temporaneità e che questa deve intendersi come qualcosa che ha una durata limitata nel tempo.
Infatti, a parere della Corte, è particolarmente indicativa la circostanza che ha visto l’installazione dei due manufatti per il secondo anno consecutivo e per la durata di sei mesi.
I giudici osservano che, secondo l’art. 6, comma 1, lett. e-bis del dpr 380/2001, le opere considerate stagionali e temporanee devono essere rimosse immediatamente al cessare della temporanea necessità e non oltre un massimo di 180 giorni, per cui ne consegue che:
tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio. Invero, per “contingente” […] si intende ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza».
Gli ermellini escludono, quindi, che le due case mobili in oggetto possano considerarsi destinate al soddisfacimento di esigenze “meramente temporanee” come evidenziato dall’articolo 3 del dpr 380/2001 né possano rientrare in “opere stagionali” come evidenziato nell’articolo 6 dello stesso Testo unico, in considerazione della consistenza delle strutture e del loro impiego prolungato nel tempo nel contesto della struttura dell’azienda agrituristica.
Quindi ci vuole il permesso di costruire.
Il ricorso non è accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Strutture temporanee e manufatti leggeri: cosa cambia nel testo unico dell’edilizia“
- “Quando è necessario il permesso di costruire per camper e roulotte?“
Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!