Casa mobile: quando è nuova costruzione?
Per il Tar Liguria per considerare se una casa mobile è nuova costruzione bisogna valutarne l’uso che se ne fa e l’impatto che ha sullo stato dei luoghi
Il fatto che un nuovo volume si realizzato con materiali precari, non sia fissato a terra, sia disposto su ruote (cd. casa mobile) e non sia allacciato alle utenze non implica che non occorra il permesso di costruire.
Il Tar Liguria con la sentenza n. 55/2021 ci spiega il perché.
Il caso
Un Comune ordinava la demolizione di un manufatto qualificato come “casa mobile” perché riteneva che si trattasse di una nuova costruzione e, quindi, necessitante di un permesso di costruire.
In dettaglio, il manufatto in questione era costituito da:
- dimensioni in pianta di 8 m x 2,55 m per un’altezza media di 4,50 m;
- copertura del tipo a capanna in pannelli;
- pareti laterali in legno intonacato e tinteggiato, dotate di finestre e ingresso;
- struttura (non allacciata ad alcuna utenza) sollevata da terra di circa 70 cm, appoggiata su ruote gommate, elementi in ferro e mattoni;
- pianale (sul quale sorge la volumetria) con applicazione di una targa con la dicitura “rimorchio…”.
La casa mobile risultava parcheggiata su terreno scosceso di proprietà dell’interessato (rientrante oltretutto in zona paesaggisticamente protetta), puntellata con elementi in ferro e mattoni, lontana dalla strada.
Il proprietario del manufatto, quindi, ricorreva al Tar, poiché sosteneva che si trattava di una struttura precaria, non fissa a terra, momentaneamente parcheggiata in quella posizione e messa in circolazione sulle strade.
La sentenza del Tar Liguria
I giudici richiamano l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del Testo Unico dell’edilizia che afferma che rientrano negli interventi edilizi di “nuova costruzione”, adatti alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
Premesso ciò, i togati spiegano che la necessità del permesso di costruire non deriva dalle caratteristiche materiali dei beni, ma occorre considerare l’uso concreto che ne viene fatto nonché la loro capacità di incidere sullo stato dei luoghi.
Le dimensioni non trascurabili della “casa mobile”, infatti, comportano un’apprezzabile trasformazione del territorio cui si correla la violazione dell’assetto urbanistico e paesaggistico, trattandosi di zona e destinazione agricola e soggetta a vincolo di tutela ambientale.
Per i giudici, la pretesa rimovibilità del manufatto abusivo non impedisce di considerarlo come nuova costruzione ai fini edilizi, ferma restando inverosimile la tesi del ricorrente secondo cui il manufatto sarebbe abitualmente “messo in circolazione”, anche perché l’altezza supera i limiti di sagoma previsti dal codice della strada. La casa mobile, oltretutto, non è ubicata lungo la sede viaria o in prossimità di essa, ma su un terreno scosceso per cui il sottostante telaio è sorretto da elementi metallici e mattoni in funzione di ancoraggio al suolo.
In conclusione, non rilevando i materiali utilizzati e l’assenza di allacci alle reti di servizi, la casa mobile in questione si configura come manufatto funzionale al soddisfacimento di esigenze stabili nel tempo che, pertanto, richiedeva il previo rilascio di un permesso di costruire per essere installato e mantenuto nell’area di sedime.
Il ricorso è, quindi, respinto.
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