Caro materiali e gara d’appalto: ok alla base d’asta congrua
Il Tar Lazio chiarisce che in una gara di appalto il valore della base d’asta non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi del mercato ma occorre che sia congruo e realistico
In tempi attuali, in cui i prezzi dei materiali da costruzione sono schizzati alle stelle, occorre porre particolare attenzione ad una seria verifica sulla determinazione del prezzo a base di una gara per l’assegnazione di lavori pubblici, anche al fine di una equa competizione tra i concorrenti.
Questo, in sostanza, quanto chiarito dal Tar Lazio con il decreto n. 2560/2022.
Gara d’appalto pubblico e congruità del valore della base d’asta, il caso
L’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), con altri operatori del settore delle costruzioni navali, presenta un ricorso al Tar contro un’autorità di sistema portuale. Il ricorso verte sull’annullamento in via cautelare degli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dalla stessa autorità per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento di realizzazione di un primo stralcio del primo lotto funzionale di un nuovo porto commerciale, poiché non si riteneva congruo e realistico il valore di partenza delle opere previsto a base della gara.
Le osservazioni del Tar Lazio sulla determinazione del valore della base d’asta nelle gare pubbliche
I giudici ritengono che:
va allo stato ribadito il principio (cfr. Cons. St., III, 24 settembre 2019 n. 6355; id., 20 marzo 2020 n. 2004), secondo cui nelle gare pubbliche la base d’asta, pur se non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi di mercato, non può esser fissata in modo arbitrario con conseguente alterazione della concorrenza;
considerato pertanto che la determinazione del prezzo a base di gara non può prescindere da una seria verifica, soprattutto nelle congiunture economiche sfavorevoli, della reale congruità rispetto alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione dell’appalto
Per il Tar, infatti, occorre che i concorrenti devono esser in grado di presentare una proposta concreta e realistica, da qui la necessità di un’analisi preliminare dei dati di mercato, propedeutica alla fissazione dei prezzi.
Quest’ultima condizione:
- risulta in sé funzionale all’individuazione dei corretti parametri di gara,
- garantisce la trasparenza,
- evita a priori l’abuso di discrezionalità tecnica,
senza che risultino necessari interventi giudiziari in corso di gara, se non dopo l’aggiudicazione.
Il Tar accoglie, quindi, l’istanza cautelare provvisoria e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio.
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