Cappotto e sostituzione decori architettonici: sì all’agevolazione 110%
Le spese per rimuovere e sostituire i decori su una facciata al fine di consentire l’installazione del cappotto possono rientrare nelle spese agevolate a certe condizioni
Nell’installazione di un cappotto termico, le agevolazioni al 110% coprono anche le spese per rimuovere e sostituire elementi di decoro architettonico che posso caratterizzare una facciata non vincolata, a patto che un tecnico ne asseveri i lavori necessari.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 685/2021.
Il quesito
Un condominio vuole procedere alla coibentazione “a cappotto” della facciata e del tetto del fabbricato ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio.
Il condominio istante fa presente che l’edificio in oggetto:
- è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari;
- non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.
Il condominio rappresenta, inoltre, che per l’installazione del cappotto si rende necessaria la rimozione e la sostituzione dei suddetti elementi estetici con elementi a misura isolanti che incidono in modo significativo, anche sul piano economico.
L’istante, quindi, chiede:
se i lavori di rimozione del decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale, e la sua sostituzione con uno simile fatto con un materiale isolante rientrerebbero nella categoria delle spese accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall’articolo 5 del DM del 6 agosto 2020 e pertanto possano fruire del Superbonus e, in particolare, dello sconto in fattura.
La risposta del Fisco
Le Entrate ricordano che la circolare n. 30/E del 2020, richiamando i precedenti documenti di prassi (la circolare n. 24/E del 2020 e la risoluzione n. 60/E del 2020), ha chiarito che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. L’Agenzia ricorda, infatti, che come stabilito dall’art. 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.
Per maggiore approfondimento leggi questo articolo di BibLus-net: “Cappotto termico ed elementi vincolati sulle facciate”
Clicca qui per scaricare l’interpello dell’Agenzia delle Entrate

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