Cappotto e distanze legali: quando non è possibile la deroga?
Il cappotto termico se non raggiunge una significativa riduzione della trasmittanza non può rientrare nelle deroghe alle distanze legali. Lo chiarisce il Tar Lazio
In questo articolo torniamo a parlare del cappotto termico e delle possibili implicazioni in ambito urbanistico. La questione centrale del caso affrontato dal Tar Lazio con la sentenza n. 17984/2024 ruota attorno all’adeguatezza delle opere di ristrutturazione mirate all’efficientamento energetico e al rispetto delle distanze legali, elementi fondamentali per garantire l’integrità del territorio e la sicurezza degli edifici. Questo caso evidenzia nuovamente come anche modifiche apparentemente innocue, come l’installazione di un cappotto termico, possano sollevare interrogativi significativi riguardo alla conformità normativa e alle conseguenze legali che ne derivano.
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Un rivestimento di pietra applicato sull’involucro esterno del fabbricato può svolgere la funzione di cappotto termico in deroga alle distanze tra edifici?
La controversia del caso di oggi scaturiva da un’ordinanza di demolizione, con la quale il Comune ordinava la rimozione di opere ritenute abusive su un immobile di proprietà della ricorrente.
Tra altri abusi riscontrati, i tecnici comunali, dopo un sopralluogo, evidenziavano che i lavori di rivestimento in pietra locale delle facciate, oltre alla modifica della lunghezza dei prospetti, dovuta all’ispessimento del fabbricato, avevano modificato le distanze dai confini stabilite nel progetto originale.
La ricorrente contestava l’ingiunzione di demolizione, sostenendo in primo luogo che l’intervento edilizio, volto a migliorare l’isolamento energetico dell’immobile tramite un cappotto termico e in base alle normative relative al contenimento dei consumi energetici (D.Lgs 4/7/2014 n. 102 e L.R.), non aveva comportato aumenti significativi di cubatura o superficie utile.
La ricorrente argomentava inoltre che:
- eventuali incrementi sarebbero stati ammissibili secondo le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune, che consentono ampliamenti per motivi igienico-sanitari fino al 10%;
- l’aumento di spessore risultante dall’intervento rientrava nella tolleranza prevista dalla normativa vigente.
Il Tar Lazio: il cappotto termico non può essere considerato tale poiché non è stata provata l’efficienza ai fini del risparmio energetico
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha presentato diverse argomentazioni contro l’installazione del cappotto termico in pietra effettuata dalla ricorrente, evidenziando le seguenti motivazioni.
Modifiche delle distanze e aumento di cubatura
I giudici hanno sottolineato che l’opera di rivestimento in pietra locale ha comportato una modifica significativa delle distanze dai confini, violando le normative edilizie. Le misure rilevate durante il sopralluogo hanno mostrato un incremento delle lunghezze dei prospetti dell’edificio, con differenze tra le misure originali e quelle attuali che variano tra 20 e 45 cm. Questo cambiamento ha determinato un incremento di cubatura, che non può essere considerato un semplice “cappotto termico”, ma un intervento sostanziale che altera la conformazione dell’immobile.
Inadeguatezza delle giustificazioni della ricorrente
I giudici hanno ritenuto infondati i motivi addotti dalla ricorrente riguardo all’ammissibilità dell’intervento per motivi igienico-sanitari o motivi di riqualificazione energetica. È stato osservato che non sono state fornite prove concrete riguardo alla riduzione dei limiti di trasmittanza o alla conformità con le normative sulla riqualificazione energetica. Inoltre, il richiamo a motivi igienico-sanitari è stato considerato inadeguato, poiché il rivestimento in pietra non può essere equiparato a tali esigenze.
Violazione delle distanze legali
Il TAR ha ribadito che l’intervento ha superato i limiti di spessore previsti dalla normativa regionale, violando le distanze legali dai confini stabilite dal Piano Regolatore Generale. La ricorrente non è riuscita a dimostrare la conformità dell’opera alle normative vigenti, né ha fornito elementi sufficienti per giustificare la deroga richiesta.
In sintesi, le argomentazioni dei giudici si sono concentrate sull’irregolarità dell’intervento edilizio rispetto alle normative vigenti e ai vincoli paesaggistici esistenti, confermando la necessità di demolire le opere abusive realizzate dalla ricorrente.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
- “Distanze tra pareti finestrate: si può usucapire il diritto di veduta?“
- “Cappotto termico e distanze dai confini“
- “Cappotto, fotovoltaico e area tutelata: occorre il sì paesaggistico?“

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