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L’assenza del cappotto isolante può costituire grave difetto d’opera?

La Cassazione afferma che l’omissione del cappotto isolante di un fabbricato costituisce grave difetto di costruzione, qualora fosse prevista la sua presenza

Con l’Ordinanza n. 22093/2019 la Corte di Cassazione chiarisce che l’omissione del cappotto isolante durante la fase di realizzazione del fabbricato rientra nelle opere considerate “grave difetto d’opera” (art. 1669 del c.c. ).

Vedi anche questo articolo di BibLus-net sui “gravi difetti dell’opera” .

Il caso

I proprietari di alcune unità immobiliari di un fabbricato citavano in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni, il venditore e l’appaltatore che avevano realizzato lo stabile, per i gravi vizi costruttivi emersi nelle parti comuni e nei singoli appartamenti, ossia per il cattivo isolamento delle tompagnature esterne.

Il tribunale di primo grado respingeva il ricorso rilevando che: “gli attori avevano agito quali acquirenti delle unità immobiliari e che la disciplina applicabile era perciò quella dell’art 1495 c.c., e ritenendo tardiva la precisazione contenuta in comparsa conclusionale relativa all’avvenuta proposizione di domanda per gravi difetti di costruzione ai sensi dell’art. 1669 c.c.

Successivamente i ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Appello che accoglieva la loro richiesta “ravvisando i gravi difetti […] dell’isolamento delle strutture” e della mancata realizzazione del cappotto di isolamento termico.

L’appaltatore presentava, quindi, ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione conferma il giudizio della Corte di Appello e sottolinea come venga a configurarsi una responsabilità extra contrattualesancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata e al fine di tutelare in tal modo l’incolumità personale“.

Per tale premessa, proseguono i giudici:

Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abilità della medesima

In definitiva, anche se trattasi di carenze legate ad elementi “secondari”, come nel caso in esame relativo alle tompagnature esterne del fabbricato, il cattivo isolamento dovuto all’omessa realizzazione del cappotto termico esterno, incide negativamente e considerevolmente sul pieno godimento e sulla piena fruibilità pratica ed economica del bene (per un maggiore approfondimento sul “grave difetto costruttivo” leggi anche questo articolo di BibLus-net).

Per tale motivo il ricorso è respinto.

 

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 Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione

 

 

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