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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Cantiere temporaneo o mobile: le norme del Titolo IV del TUS

Cantiere temporaneo o mobile: le norme del Titolo IV del TUS

Le caratteristiche e le misure per la salute e sicurezza dei cantieri temporanei o mobili previste dal Testo Unico e la disciplina della patente a crediti

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 7 Ottobre 2024/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
cantiere-temporaneo-mobile

Nel contesto delle costruzioni e delle opere pubbliche, la sicurezza e l’organizzazione dei lavori sono fondamentali per garantire la protezione dei lavoratori e l’efficienza delle operazioni.

Un elemento chiave in questo ambito è rappresentato dai cantieri temporanei o mobili, spazi di lavoro che si caratterizzano per la loro natura transitoria e per la varietà di attività che vi possono essere svolte.

Dalla costruzione di nuovi edifici alla manutenzione di infrastrutture esistenti, questi cantieri richiedono una gestione attenta e conforme alle normative vigenti.

Comprendere cosa si intende per cantiere temporaneo o mobile è essenziale non solo per i professionisti del settore, ma anche per tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, le normative vigenti prevedono l’obbligo della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili. Per rispondere a tale obbligo e fare in modo che il cantiere risulti a norma di legge, scopri la nuova soluzione per mantenere i tuoi cantieri e la tua impresa sempre al top della sicurezza!

 

Indice

  • Qual è la definizione di “cantiere temporaneo o mobile”?
  • Qual è la differenza tra “cantiere temporaneo” e “cantiere mobile”?
  • Quali sono le norme di riferimento per i cantieri temporanei o mobili?
  • Semplificazioni per i cantieri temporanei o mobili
  • Cantieri temporanei o mobili: gli obblighi dei datori di lavoro
  • Cantiere temporaneo o mobile: le novità della patente a crediti

Qual è la definizione di “cantiere temporaneo o mobile”?

Un cantiere temporaneo o mobile è definito come un’area di lavoro dedicata alla realizzazione di opere edili o di ingegneria civile.

Secondo l‘articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, rientrano in questa categoria tutti i luoghi in cui si svolgono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione e interventi analoghi. Tali cantieri possono variare da progetti fissi, come la costruzione di un edificio, a cantieri mobili, come quelli stradali, che si spostano durante le operazioni.

La normativa di riferimento per la gestione della sicurezza in questi contesti è il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce obblighi specifici per garantire la sicurezza dei lavoratori e la corretta organizzazione delle attività. In sintesi, i cantieri temporanei e mobili rappresentano spazi operativi cruciali nel settore edile, soggetti a normative rigorose per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni.

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Qual è la differenza tra “cantiere temporaneo” e “cantiere mobile”?

“Cantiere temporaneo” e “cantiere mobile” sono concetti strettamente correlati, ma non sono esattamente la stessa cosa. Entrambi si riferiscono a luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, ma differiscono principalmente nella loro natura e operatività.

Cantiere temporaneo: il termine si riferisce a un’area di lavoro con una durata limitata nel tempo, in cui vengono eseguiti lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione e simili. La sua caratteristica principale è che ha inizio e termine in date specifiche.

Cantiere mobile: si tratta di una tipologia di cantiere temporaneo, caratterizzata da un movimento progressivo delle attività lavorative. In sostanza, è necessario che ci sia un continuo avanzamento, la cui velocità può oscillare da poche centinaia di metri al giorno a diversi chilometri all’ora e per la segnalazione di questi cantieri, vengono impiegati vari veicoli appositamente attrezzati, di solito nelle ore con minor traffico. Al contrario, si parla di cantiere stradale fisso quando rimane nello stesso luogo senza spostarsi per almeno mezza giornata.

Tabella comparativa

AspettoCantiere TemporaneoCantiere Mobile
DurataLimitata nel tempoSi sposta continuamente
EsempiCostruzione di un edificioLavori stradali che si muovono
NormativaRegolato dal D.Lgs. 81/08Anche regolato dal D.Lgs. 81/08
Tipologia di RischioVarie misure di sicurezza necessarieMisure di sicurezza specifiche per il movimento

Quali sono le norme di riferimento per i cantieri temporanei o mobili?

Entrambi i tipi di cantiere rientrano sotto la normativa italiana del D.Lgs. 81/08, e le prescrizione da adottare bei casi in cui si debbano svolgere lavori su costruzioni sono principalmente contenute nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 entrambi che stabilisce obblighi specifici per garantire la sicurezza dei lavoratori. Nonostante le differenze operative, le regole di sicurezza e gestione sono simili per entrambi i tipi di cantiere.

Cantieri temporanei o mobili: gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori

L’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 (obbligo del committente o del responsabile dei lavori) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori debbano seguire i principi di tutela della salute e della sicurezza durante le fasi di progettazione dell’opera includendo:

  • scelte architettoniche e tecniche;
  • pianificazione dei lavori;
  • previsione della durata dei lavori.

Inoltre, nei cantieri con più imprese esecutrici, il committente deve designare un coordinatore per la progettazione al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione. Ed ancora, prima dell’affidamento dei lavori, deve essere designato anche un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve possedere specifici requisiti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
    • LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi:
    • L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, (ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
  • formazione in sicurezza: è richiesto un attestato di frequenza a un corso specifico in materia di sicurezza organizzato da enti riconosciuti (come regioni o istituti specializzati), con verifica dell’apprendimento finale. I corsi devono rispettare le prescrizioni indicate nell’allegato XIV del decreto. Tuttavia, non è necessario tale attestato per coloro che hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni come pubblico ufficiale o per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Il committente ha la facoltà di ricoprire sia il ruolo di coordinatore per la progettazione che quello per l’esecuzione, se in possesso dei requisiti richiesti. È obbligatorio comunicare i nominativi dei coordinatori alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi, con indicazione nel cartello di cantiere.

Verifiche e documentazione

Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nei lavori, in particolare:

  • per cantieri con entità inferiore a 200 uomini-giorno e senza rischi particolari, è sufficiente presentare un certificato di iscrizione alla Camera di commercio e un documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  • verifica il possesso della patente a crediti (obbligatorio per tutte le imprese dal 1° ottobre 2024) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;
  • prima dell’inizio dei lavori, il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente vari documenti, inclusa la notifica preliminare e il documento unico di regolarità contributiva delle imprese.

Sospensione dell’Efficacia del Titolo Abilitativo

Se non sono presenti il piano di sicurezza o la notifica preliminare quando richiesti, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. L’organo di vigilanza comunica eventuali inadempienze all’amministrazione concedente.

Semplificazioni per i cantieri temporanei o mobili

Sono previste norme semplificate per i piccoli cantieri nei quali è presente un’unica impresa esecutrice. In tali situazioni, non è necessario nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, poiché non si verificano problematiche di interferenza.

Al contrario, quando sono coinvolte più imprese esecutrici, anche se non lavorano contemporaneamente, il Committente o il Responsabile dei Lavori deve designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) al momento dell’incarico di progettazione, e il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima di iniziare i lavori.

È importante notare che, sebbene un’unica impresa possa essere designata come affidataria (o General contractor), essa non ha la facoltà di subappaltare alcuna attività.

Per evitare gli obblighi di nomina sopra menzionati, il Committente deve includere nel contratto d’appalto una clausola che vieti espressamente il subappalto e monitorare il rispetto di tale clausola durante l’esecuzione dei lavori.

Anche se è presente solo una singola impresa esecutrice, il Committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa in base alle linee guida dell’Allegato XVII e di inviare la notifica preliminare se il lavoro prevede più di duecento uomini-giorno.

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Cantieri temporanei o mobili: gli obblighi dei datori di lavoro

Ai datori di lavoro, inoltre, sono collegati alcuni obblighi molto importanti, ex art. 96 del d.lgs. 81/2008, tra cui:

  • adottare misure di sicurezza specifiche così come indicate nell’allegato XIII;
  • predisporre che l’accesso al cantiere e la recinzione siano ben visibili;
  • curare e sistemare i materiali e le attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento;
  • proteggere i lavoratori dalle condizioni atmosferiche avverse;
  • coordinarsi con il committente per la rimozione sicura dei materiali pericolosi;
  • curare lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie, gestiti correttamente con un piano di gestione dei rifiuti nei cantieri;
  • redigere un piano operativo di sicurezza.

Cantiere temporaneo o mobile: le novità della patente a crediti

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, non è consentito operare in cantiere; è solo consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

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