Canna fumaria: quando occorre il permesso di costruire?
Per il Tar Calabria occorre valutare dimensioni ed impatto visivo sulla facciata per far rientrare una canna fumaria nella scelta del giusto titolo edilizio
Da volume tecnico ad oggetto sottoposto a permesso di costruire: non sempre risulta facile inquadrare una canna fumaria. Dimensioni, visibilità, impatto visivo sono tutte variabili che possono fare la differenza.
La sentenza n. 699/2021 del Tar Calabria ci aiuta a fugare ulteriormente i dubbi nei confronti di questo oggetto.
Il caso
Una società è proprietaria di un immobile affittato ad un’attività di ristorazione-pizzeria.
A supporto di tale attività era stata installata sulla parete esterna dell’immobile una canna fumaria per l’evacuazione dei fumi prodotti dal forno a legna.
La canna fumaria in acciaio inox, in seguito ad accertamenti da parte del Comune, non risultava in nessuno dei grafici a corredo della SCIA presentata per lo svolgimento dell’attività né in quelli relativi all’autorizzazione paesaggistica.
Per tale mancanza il Comune ne ordinava lo smontaggio.
La società riteneva che la canna fumaria costituisse un volume tecnico, pertanto non soggetta al permesso di costruire, né tantomeno alla sanzione demolitoria.
La questione, quindi, sfociava in un ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Calabria
I giudici del Tar premettono che l’area su cui è ubicato l’immobile di proprietà della società ricorrente risulta essere assoggettata a vincolo paesaggistico.
Gli interventi edili nelle zone ricadenti nel predetto vincolo sono, per i giudici, sempre sottoposti alla previa e necessaria autorizzazione paesistica, comportando pertanto la sanzione demolitoria in caso di assenza del predetto titolo autorizzativo.
I togati osservano che la canna fumaria in esame, come dedotto dal Comune nell’ordinanza di demolizione, non risulta contemplata in alcun tipo di provvedimento autorizzativo ai fini paesaggistici e ambientali, in quanto la presenza di essa non risulta dagli elaborati tecnici a suo tempo prodotti.
Il Tar spiega che:
La giurisprudenza, inoltre, ha affermato più volte che l’inserimento della canna fumaria nel novero dei “volumi tecnici” incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l’immobile e la canna stessa, di talché il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire
I giudici concludono che l’opera in questione ha un elevato impatto visivo rispetto alla sagoma dell’immobile su cui è posta, come si deduce dalle fotografie allegate dalla stessa ricorrente: da ciò discende la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di essa.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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