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Canna fumaria: no all’installazione incassata se limita i diritti degli altri condomini

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L’installazione di una canna fumaria privata ad incasso su muro comune perimetrale potrebbe limitare il pari uso da parte di ciascun condomino di quella porzione comune. I chiarimenti della Cassazione

L’installazione di una canna fumaria privata su parti comuni condominiali rientra tra i diritti di tutti i condòmini, a patto di non diminuire o ledere l’uso di ciascun condomino su quella parte comune.

A tal proposito interviene la Cassazione con l’ordinanza n. 16066/2020 a chiarire il caso di una nuova canna fumaria installata ad incasso nella muratura della facciata di un condominio.

Il caso

Un condomino voleva installare una canna fumaria ad incasso nella muratura esterna relativa alla facciata del fabbricato condominiale.

Gli faceva opposizione un altro condomino che lamentava contro quella installazione una diminuzione dell’uso personale (al pari degli altri condomini) della parte comune del fabbricato che sarebbe servita da appoggio alla canna fumaria.

Dopo due gradi di giudizio, la vicenda approdava in Cassazione con i sostenitori del progetto che ricorrevano contro il condomino contrario.

Il condomino che si opponeva, lamentava principalmente il fatto che:

  • l’incasso della canna fumaria avrebbe diminuito lo spessore del muro condominiale (corrispondente alla facciata del palazzo) pari a 30 cm e oltre, in modo da limitarne l’uso in corrispondenza del tratto che attraversava la sua proprietà;
  • l’assottigliamento del muro a causa dell’incasso della canna fumaria avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla staticità dell’edificio.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini richiamano il giudizio di secondo grado della Corte territoriale (che dava ragione al condomino contrario) e citando l’art. 1102 del Codice civile (Uso della cosa comune), sono del parere che l’utilizzo della cosa comune è ammessa da parte del condominio:

purché non si alteri la destinazione del bene e limiti le facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti

I giudici chiariscono che la consolidata giurisprudenza consente che si appoggi una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a patto che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non sia provocato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza ed al decoro architettonico dell’edificio.

Nel caso specifico, secondo gli ermellini, la canna fumaria ad incasso oggetto della contesa avrebbe costituito un impedimento all’utilizzo del muro perimetrale al pari degli altri condòmini, in violazione dell’art. 1102 del c.c., poiché ne avrebbe limitato lo spessore di 30 cm e oltre impedendo in quel tratto (dato l’eccessivo assottigliarsi della muratura) di un ulteriore ed eventuale uso da parte del condomino ricorrente.

A conclusione, per quel che riguarda l’ipotetica compromissione statica del fabbricato, i giudici la ritengono una motivazione che passa in secondo piano e del tutto aggiuntiva rispetto al motivo principale della diminuzione dell’uso comune della cosa.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Cassazione

 

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