Cancellati definitivamente i compensi minimi per i commissari di gara
Il Tar Lazio ha definitivamente annullato i compensi lordi minimi per i componenti della commissione giudicatrice previsti dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2018
Con la sentenza n. 6926/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) viene definitamente annullato il decreto del MIT del 12 febbraio 2018 nella parte in cui fissa i compensi minimi per i commissari di gara.
Ricordiamo che con l’ordinanza del Tar Lazio 4710/2018 era stata bocciata già la parte del decreto del Ministero che fissava una tariffa minima di 3.000 euro per gli appalti fino a 20 milioni di euro.
Tuttavia, si faceva comunque ancora riferimento al decreto del 12 febbraio 2018 per quanto riguardava:
- le regole generali per fissare i compensi
- il costo unitario di 168 euro l’anno per l’iscrizione al bando
- i compensi massimi.
La nuova sentenza ha origine da un ricorso presentato dal Comune di Celle di Bulgheria contro il MIT (Ministero infrastrutture e trasporti) con cui si chiedeva l’annullamento del decreto del 12 febbraio 2018:
Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi
con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell’allegato A del decreto.
Il decreto del 12 febbraio 2018
Si tratta di un decreto emanato in virtù del comma 10 dell’art. 77 del dlgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) che, al secondo capoverso, prevede:
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
Il Ministero invece con il suddetto decreto aveva fissato anche i compensi minimi dei commissari, posti come limite minimo inderogabile, secondo solo tre scaglioni di valore:
- 20.000.000,00 euro per gli appalti di lavori – concessioni di lavori
- 1.000.000,00 euro per appalti e concessioni di servizi – appalti di forniture
- 200.000,00 euro per appalti di servizi di ingegneria e di architettura.
Con riferimento a tutte le tre riportate tipologie di gara è stato previsto, per lo scaglione più basso, quale compenso minimo per ciascun commissario, l’importo di 3.000,00 euro oltre rimborso spese.
Il ricorso
Per il Comune il decreto MIT violerebbe l’art. 77, comma 10, del Codice degli appalti il quale demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa pubblica e non anche, dunque, la previsione di un compenso minimo.
Inoltre, secondo l’Ente, sarebbe illogica e viziata la previsione di un compenso minimo di 3.000,00 euro da corrispondere a ciascun componente la commissione giudicatrice, sia per l’attività prestata per un appalto di lavori per complessivi 20.000.000,00 euro sia per un appalto di importo ben inferiore, ad esempio di 80.000,00 euro.
Il Comune precisa poi che molte gare bandite sono rese possibili dall’utilizzo di finanziamenti europei FESR, per i quali è espressamente previsto che le spese generali siano contenute nel limite massimo del 10/12 %; limite che, di fatto, viene rispettato anche in gare non finanziate. Tuttavia detto limite non potrebbe essere rispettato stanti i minimi tariffari fissati dall’impugnato decreto.
La seconda bocciatura con la sentenza n. 6926/2019
Il Tar nell’accogliere il ricorso precisa:
come già rilevato in sede cautelare, il decreto impugnato, travalicando i limiti normativamente imposti al suo oggetto, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di copertura legislativa.
Si aggiunge che:
dovendo le spese per il funzionamento della commissione costituire una voce del quadro economico dell’intervento, si spiega la fissazione di un compenso “massimo”, mentre va in direzione decisamente contraria la fissazione di un compenso “minimo”.
Deve ulteriormente osservarsi che, se la ratio della censurata opzione, consistita di fatto in uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse da ravvisare nella volontà di dare decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara, risulterebbe altresì irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di complessità e di valore significativamente diversi.
Conclusivamente il Tar stabilisce che il decreto impugnato deve essere annullato nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del “Codice degli appalti”.
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