Campo da calcio: CILA o PdC?
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CdS: un campo da calcio a sette, recintato ed illuminato incide sull’assetto urbanistico-edilizio territoriale, per cui occorre richiedere il permesso di costruire
Il Testo unico dell’edilizia colloca le aree ludiche senza fini di lucro nell’art. 6 “Attività edilizia libera“, comma 1, lett. e-quinquies. Ma quali sono i limiti perché un campo da calcio, frutto di vari singoli interventi edilizi, possa rientrare in tale definizione senza incorrere nel pericolo della materializzazione di un abuso edilizio?
In questo caso, può essere utile tenere a mente un ormai acclarato orientamento giurisprudenziale ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9022/2023: un intervento edilizio va valutato nel suo insieme, per cui più interventi, apparentemente irrilevanti, potrebbero generare un abuso, se non inquadrati da appropriato titolo edilizio per cui può essere interessante utilizzare uno strumento che ti aiuta alla scelta corretta del titolo edilizio e con tutti i modelli unici per l’edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.
Realizzazione a step di una campo da calcio: più CILA distribuite nel tempo bastano a legittimarlo?
Un’amministrazione comunale riteneva privi di titoli idonei e quindi passibili di demolizione gli interventi realizzati in tempi successivi, ciascuno attraverso la presentazione di una CILA e che avevano concretizzato la realizzazione di un campo da calcio a sette munito di apposita recinzione e illuminazione. Nel dettaglio le opere contestate consistevano in:
- recinzione con paletti in ferro collegati da un filo metallico;
- sei pali sormontati da fari per l’illuminazione ancorati al suolo con plinti in cls;
- paletti in metallo su cordolo in calcestruzzo armato di 0,30 m circa, di circa 1,80 m di altezza a recinzione di un’area rettangolare di 30 m per 50 m, modificata con creazione di fondo di allettamento con brecciame e materiale di risulta.
I proprietari del campo da calcio si opponevano alla demolizione e facevano ricorso al Tar, poiché ciascuna opera che lo componeva era stata assentita con una appropriata CILA.
L’ok del Tar alla legittimità del campo da calcio
Il Tar accoglieva il ricorso, osservando che:
- il campo da calcio non presentava le caratteristiche morfologico-strutturali della trasformazione urbanistico-edilizia subordinata al previo rilascio del permesso di costruire, non venendo in rilievo opere edilizie fuori terra, ma, piuttosto, semplicemente l’allestimento di una “area ludica senza fini di lucro” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del dpr 380/2001);
- neppure per l’annessa recinzione e per l’annesso sistema di illuminazione si imponeva il previo rilascio del permesso di costruire, tenuto conto della natura meramente accessoria delle opere;
- le opere di recinzione di un terreno non si configuravano come nuova costruzione quando, per natura e dimensione, fossero rientrate nel diritto di delimitare una proprietà.
In conclusione, la valutazione in ordine alla necessità o meno della concessione edilizia doveva essere effettuata caso per caso avendo riguardo ai due parametri della natura e dimensione delle opere ed alla loro destinazione e funzione.
Il Comune non demordeva e ricorreva in appello presso il CdS.
Il CdS ribalta la sentenza del Tar: l’opera va valutata nel suo complesso
I giudici di Palazzo Spada premettono che più volte hanno sottolineato che:
la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni
Detto ciò, essi spiegano che in merito alla recinzione, secondo costante orientamento della giurisprudenza, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di tale manufatto nel caso in cui esso sia caratterizzato da materiale di scarso impatto visivo e da dimensioni ridotte, per cui non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale; pertanto bisogna verificare le concrete caratteristiche dell’opera. Nel caso di specie, invece, la recinzione in questione riguarda un’area particolarmente estesa in quanto lunga 30 metri per 50 metri; inoltre, tale recinzione non è composta solo dalle reti ma le stesse sono collocate su un cordolo che, seppur non particolarmente alto, si estende, comunque, per l’intero perimetro della recinzione. In considerazione dell’estensione dell’opera, la stessa non può ricondursi all’ambito della c.d. edilizia libera.
Non può ritenersi neppure valido il titolo edilizio del campo di calcio realizzato. Infatti, gli appellati si erano, invero, limitati a depositare una mera comunicazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria consistenti nella creazione di un’area ludica. Ma queste opere, complessivamente valutate, integrano un’apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell’area, considerato che, come esposto, si tratta di un campo di dimensioni pari a m 50 x 30, munito, comunque, di due panchine, di fari per l’illuminazione e della recinzione sopra esaminata. Pertanto, anche tale trasformazione dell’area non poteva essere sorretta da una mera comunicazione come quella depositata dagli odierni appellati.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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- “Campo da tennis: quale titolo edilizio occorre?“
- “Recinzioni, tra edilizia libera e permesso di costruire“
- “Progetto di un campo da calcetto, guida pratica con esempio 3D da scaricare“

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