campo da tennis coperto permesso di costruire

Campi da tennis coperti, serve il permesso di costruire?

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Per la copertura di campi sportivi, anche con tensostrutture, è necessario il permesso di costruire. I chiarimenti del Tar

Con la sentenza del Tar Toscana n. 93/2019 si ribadisce che per la copertura fissa di un campo da tennis (o di un qualsiasi altro tipo di campo da gioco), anche attraverso l’uso di una tensostruttura, è necessario il permesso di costruire.

Tali interventi costituiscono vere e proprie costruzioni essendo stabilmente ancorate al suolo, creando così un ingombro plani-volumetrico; sono opere permanenti che modificano il paesaggio per cui serve il permesso di costruire.

I fatti in breve

Una società sportiva proprietaria di  un circolo di tennis, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nel 2013 ha presentato, previo conseguimento della necessaria autorizzazione paesaggistica, una SCIA per la copertura di quattro campi da tennis con tensostrutture provvedendo alla realizzazione di basamenti in cemento armato cui ancorare i manufatti.

A seguito di alcune richieste di integrazione documentale da parte degli uffici comunali, nel 2014 ha presentato una variante, confidando nella conformità del progetto alla disciplina urbanistico edilizia.

Con ordinanza dirigenziale del 2015, il Comune ha tuttavia disposto la sospensione dell’intervento, essendo stato accertato dagli uffici il mancato rispetto delle distanze minime fra l’erigenda struttura ed i confini delle proprietà limitrofe, nonché delle distanze dal vicino fabbricato di proprietà della stessa società.

Il Comune ha, inoltre, disposto l’annullamento in autotutela degli effetti della SCIA del 2013 e della variante del 2014.

Secondo la società sportiva le tensostrutture non potrebbero considerarsi alla stregua di un fabbricato, avendo come unica funzione quella di proteggere i campi dagli agenti atmosferici ed essendo completamente apribili e delle dimensioni strettamente necessarie a svolgere la funzione di copertura. La correttezza dell’assunto sarebbe dimostrata dallo stesso atteggiamento iniziale del Comune che, se avesse ritenuto trattarsi di opera assimilabile a un fabbricato, avrebbe dovuto immediatamente ritenere la SCIA inidonea a legittimare l’avvio dei lavori.

La decisione del Tar

Secondo il Tar i motivi di impugnazione sono infondati poiché il progetto prevedeva l’installazione di tensostrutture costituite da “vele” fisse a chiusura dei lati corti, e tende laterali scorrevoli apribili sui lati lunghi. Per l’ancoraggio della struttura, era prevista la realizzazione di basamenti in cemento armato.

In particolare, sottolineano i giudici, l’art. 3 del dpr n. 380/2001 inserisce fra gli interventi di nuova costruzione anche:

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, la natura precaria dell’opera va comunque esclusa, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata: pertanto è necessario il permesso di costruire.

 

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