Cambio da locale commerciale a studio fisioterapico: può bastare una SCIA?
Una SCIA non è sufficiente per il cambio d’uso da locale commerciale a studio fisioterapico, anche se senza opere, poiché il cambio è urbanisticamente rilevante. I chiarimenti del Tar Lazio
L’entusiasmo di avviare una attività professionale e trovare negli spazi a propria disposizione il giusto ambiente di lavoro potrebbe farci commettere dei veri e propri abusi edilizi, poiché non è possibile cambiare l’uso degli immobili con tanta semplicità, anche quando non siano previsti lavori di ristrutturazione più o meno articolati al fine di adattare l’immobile alle nostre nuove esigenze, che siano lavorative, professionali, abitative o altro.
La sentenza n. 326/2022 del Tar Lazio ci mette in guardia proprio da questa eventualità, attraverso il dibattimento di un caso di cambio di destinazione d’uso di un locale per esigenze professionali.
Trasformare un negozio in studio fisioterapico
Un privato presentava una Segnalazione certificata di inizio attività al Comune per l’apertura di uno studio di fisioterapia, ma l’ente ne dichiarava l’inefficacia: la SCIA presentata non era sufficiente per il cambio di destinazione d’uso da locale commerciale a studio fisioterapico.
Il privato di conseguenza contestava con un ricorso al Tar il provvedimento comunale; queste alcune delle motivazioni a sua difesa:
- la competenza a decidere in merito alla presentata SCIA era del Settore Urbanistica ed Edilizia – Ufficio Agibilità e non del Settore Sviluppo Economico;
- essendo decorsi trenta giorni senza che il competente Settore Edilizia si fosse pronunciato, la SCIA doveva ritenersi efficace per intervenuto silenzio assenso;
- il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile avveniva senza realizzazione di opere e, quindi, senza aumento del carico urbanistico, pertanto nell’esercizio della libera facoltà di godimento dell’immobile da parte del possessore, senza che fosse necessario cambiarne la categoria catastale.
La sentenza del Tar Lazio: è necessaria una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica e agibilità
Il Tar premette che la decisione sulla segnalazione d’inizio di un’attività di servizi rientra nella competenza del Settore delle attività produttive dell’ente locale di appartenenza, il quale ha comunque la possibilità di chiedere pareri non vincolanti al Settore urbanistica/edilizia qualora sia necessario valutare i presupposti della conformità alla normativa di assetto del territorio.
Quindi, non trattandosi di una SCIA edilizia, il margine di tempo per annullare la segnalazione non è di 30 ma di 60 giorni.
Sul mutamento di destinazione d’uso dell’immobile in questione i giudici ribadiscono che:
esso richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente rilevante e che deve essere considerata tale ogni forma di utilizzo dell’immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che comporti l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità.
In definitiva, la destinazione dell’immobile ad attività commerciali esclude la possibilità di avviare la differente attività di fisioterapia in difetto del titolo abilitativo al mutamento d’uso e del cambio della categoria catastale appropriata.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Come si prova la destinazione d’uso?“
- “Cambio destinazione d’uso da abitazione a studio: quando occorre il permesso di costruire?“
- “Per il cambio di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale basta una SCIA“
- “Cambio destinazione d’uso da sottotetto ad abitazione: permesso di costruire o SCIA?“
- “Cambio destinazione d’uso: SCIA o permesso di costruire?“

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!