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Calcolo uomini giorno

Calcolo uomini giorno: cos’è e come si esegue

Tempo di lettura stimato: 6 minuti

Gli uomini giorno sono il numero presunto delle giornate lavorative impiegate per la realizzazione dell’opera. Scopri come si calcolano

All’interno dei cantieri temporanei e mobili esiste un parametro specifico denominato numero uomini giorno che stabilisce quando vengono applicati determinati obblighi e adempimenti ai soggetti responsabili della gestione dei lavori in un cantiere. Questo numero rappresenta una stima approssimativa della durata dei lavori all’interno di un cantiere.

Per calcolare gli uomini giorno puoi usare gratuitamente per 30 giorni il software per il calcolo uomini giorno con il quale è possibile, grazie ad una specifica calcolatrice, acquisire con il drag&drop da un apposito elenco le tipologie di opere che saranno svolte in cantiere. Per ciascuna tipologia è già definito il valore di incidenza manodopera; in questo modo, specificando l’importo della tipologia di opere il software è in grado di stimare l’entità presunta del cantiere ossia il valore di uomini giorno.

calcolo uomini giorno

Calcolo uomini giorno – CerTus

Cosa si intende per uomini giorno?

Con l’espressione “uomini giorno” si intende l’entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. Questa è la definizione contenuta nell’art. 89 al comma 1, lettera g) del dlgs 81/08.

La norma per gli uomini-giorno fissa una soglia discriminante pari a 200 uomini-giorno. Superare questa soglia significa dover ottemperare a determinati obblighi, che in caso contrario non sarebbero previsti. Determinare quindi per il proprio cantiere l’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) consente di stabilire gli obblighi da assolvere. Nel gergo comune dei cantieri, ci si riferisce spesso a questo valore, utilizzando l’abbreviazione “U-G“.

A cosa serve il calcolo degli uomini giorno?

Il calcolo dell’entità “uomini-giorno” occorre per comprendere se per il proprio cantiere si è sotto o sopra la soglia dei 200 U-G.

Il superamento o meno della soglia, comporta determinati adempimenti nel caso di:

  • piani di sicurezza nei cantieri;
  • notifica preliminare;
  • nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP);
  • verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
  • dichiarazione dell’organico medio annuo delle imprese esecutrici.

Piani di sicurezza nei cantieri

Che il calcolo dell’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) sia un dato preminente del PSC lo si evince dal fatto che ricade tra i contenuti minimi del PSC. Infatti, l’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del dlgs 81/2008, al punto 2.1.2 lettera i) indica che tra i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento ci sia, oltre alla durata delle fasi di lavoro, anche l’entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno. Questo dato è importante per il coordinamento delle attività e il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo dei lavori. Nello specifico nella suddetta norma si legge: 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

Calcolo uomini giorno notifica preliminare

La notifica preliminare è un documento che deve essere trasmesso all’ASL, alla Direzione Provinciale del Lavoro e limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto, prima dell’inizio dei lavori. Questo documento fornisce informazioni essenziali sull’opera in corso, tra cui i dettagli del cantiere, la natura dell’opera, i soggetti responsabili, il numero di lavoratori, la durata presunta dei lavori e il loro importo.

La notifica preliminare è obbligatoria nei cantieri (pubblici o privati) al cui interno operano due o più imprese. Invece, nel caso in cui in un cantiere operi una sola impresa, la notifica preliminare è obbligatoria solo se l’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) è uguale o superiore a 200 uomini-giorno, come stabilito dall’art. 99 comma 1 lettera c del dlgs 81/08.

Nomina del RLSSP

L’art. 49 comma 1 lettera d) del dlgs 81/08 prevede l’individuazione dei RLSSP in specifici contesti lavorativi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. Tra l’altro, la loro individuazione è prevista per cantieri con almeno 30.000 uomini giorno intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere.

Questa figura è selezionata tra i RLS delle aziende presenti e gioca un ruolo chiave nella gestione della sicurezza in siti complessi.

Verifica dell’idoneità tecnico professionale

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale è prevista dall’art. 90, comma 9, lettera a) e coinvolge il committente e il responsabile dei lavori. Questa operazione è finalizzata a garantire che siano rispettati determinati standard di competenza e professionalità da parte delle seguenti entità:

  • imprese affidatarie;
  • imprese esecutrici;
  • lavoratori autonomi.

La verifica deve essere effettuata anche quando i lavori sono affidati a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo. Tuttavia, esistono delle eccezioni per i cantieri con un’entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e in assenza di rischi particolari elencati nell’allegato XI. In tali situazioni, è sufficiente presentare i seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. Questo certificato attesta la regolarità dell’impresa e la sua esistenza legale, dimostrando che è adeguatamente registrata presso l’autorità competente;
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il DURC è un documento che attesta la regolarità contributiva dell’impresa, dimostrando che essa è in regola con i pagamenti previdenziali e assistenziali;
  • autocertificazione che attesta il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. Questo documento è un’autodichiarazione da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, in cui attestano di soddisfare gli altri requisiti previsti nell’allegato XVII, che potrebbero riguardare aspetti specifici di sicurezza o professionalità.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri definiti.

Dichiarazione dell’organico medio annuo delle imprese esecutrici

Sempre l’art. 90 prevede che il committente o il responsabile dei lavori (anche nel caso in cui i lavori siano affidati a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo) richiedano alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle denunce dei lavoratori effettuate. Anche in questo caso, per i cantieri con un’entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e in assenza di rischi particolari elencati nell’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto presentando documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.   

Calcolo uomini giorno

Il calcolo dell’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) viene eseguito tenendo conto di alcuni fattori, quali:

  • l’importo dei lavori;
  • l’incidenza della manodopera in funzione della tipologia dei lavori;
  • il costo orario dei lavoratori (specializzato, qualificato e manovale);

La metodologia di calcolo prevede che:

  • l’importo dei lavori venga decurtato dapprima dalla percentuale di utile dell’impresa;
  • l’importo così ottenuto, venga decurtato dalla percentuale di spese generali;
  • all’importo così ottenuto, venga applicato il valore percentuale di manodopera, ottenendo il costo della manodopera;
  • occorre calcolare il costo giornaliero della squadra tipo;
  • bisogna dividere il costo della manodopera per il costo giornaliero della squadra tipo, ottenendo il numero di giornate lavorative della squadra tipo;
  • moltiplicando il numero di giornate lavorative della squadra tipo per il numero di lavoratori della squadra stessa si ottiene il numero di uomini/giorno.
calcolo uomini giorno

Calcolo uomini giorno – CerTus

Calcolo uomini giorno: esempio

Per comprendere meglio come calcolare l’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) facciamo un esempio pratico, ipotizzando di dover calcolare gli U-G per un cantiere dove verrà realizzata una palestra, quindi un lavoro pubblico di tipo edile con un importo di 250 mila euro.

Come dati di ingresso abbiamo:

  • utile impresa – 10%;
  • spese generali – 15%;
  • paga oraria operaio specializzato: 23.3 euro;
  • paga oraria operaio qualificato: 22.5 euro;
  • paga oraria manovale: 21.0 euro.

STEP 1

Procediamo decurtando al costo dell’opera le percentuali di utili e spese generali:

250.000 / 1.26 = 197.628,46

STEP 2

Calcoliamo il costo quotidiano della squadra tipo (*) considerando una giornata di 8 ore:

[2 · 23,30 + 2 · 22,5 + 3 · 21,0] · 8 = 1.236.80

(*) la composizione della squadra tipo, come anche la percentuale di incidenza manodopera della tipologia di opera è desumibile dalle tabelle allegate al dm 11 dicembre 1978.

Nel dettaglio per la tipologia di opera lavori edili, l’incidenza della manodopera è pari al 40% e la composizione della squadra tipo è operaio qualificato (2) , operaio specializzato (2) e manovale (3).

STEP 3

Calcoliamo il costo della manodopera, applicando al costo dell’opera (decurtato di utili e spese) la percentuale di incidenza della manodopera:

197.628,46 · 0.40 = 79.051,38

STEP 4

Calcoliamo il numero di giornate lavorative della squadra tipo andando a dividere il costo della manodopera per il costo quotidiano della squadra tipo:

79.051,38 ⁄ 1.236.80 = 64

STEP 5

Individuate il numero di giornate lavorative della squadra tipo, moltiplichiamo questo valore per il numero di operai componenti la squadra tipo. Nel nostro esempio vi sono 2 operai qualificati, 2 specializzati e 3 manovale per un totale di 7:

67 · 7 = 448

Il risultato sarà che l’entità presunta del cantiere (uomini-giorno) sia pari a 448.

Questo ipotetico cantiere preso come esempio dovrà rispettare una serie di disposizioni:

  • è obbligatorio l’invio della notifica preliminare (448 superiore alla soglia di 200 U-G) anche nel caso in cui in cantiere sia presente una sola impresa;
  • all’interno del PSC dovrà essere riportata l’entità presunta del cantiere di 448 U-G;
  • non è necessario individuare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) trovandoci al disotto della soglia dei 30.000 uomini-giorno;
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dovrà essere fatta secondo le modalità dell’allegato XVII;
  • le imprese dovranno presentare dichiarazioni su organico medio annuo e applicazione del CCNL di settore.
certus
certus
 
3 commenti
  1. Gaetano
    Gaetano dice:

    Il psc non e’ obbligatorio se si supera la soglia degli uomini giorni come da voi indicato

    Il superamento o meno della soglia, comporta determinati adempimenti nel caso di:

    piani di sicurezza nei cantieri

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Gaetano,
      nell’articolo, in riferimento al Piano di Sicurezza, abbiamo solo indicato che tra i contenuti del Piano sia riportata anche l’entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno (allegato XV del D.Lgs. 81/08, punto 2.1.2 lettera i)). Senza alcun riferimento all’obbligatorietà o meno del Piano.

      Con il D.Lgs. 494/96, il superamento della soglia dei 200 u/g comportava la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

      Adesso, con l’attuale norma (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), detta soglia non ha più alcuna valenza al fine dell’obbligatorietà o meno del PSC.

      Infatti, gli adempimenti da assolvere sono stabiliti in funzione:
      – del “tipo” di Lavoro (pubblico o privato);
      – del numero di imprese presenti in cantiere (una o più imprese).

      Il Piano di Sicurezza e Coordinamento o meglio la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è prevista solo nel caso in cui in cantiere vi siano più imprese, e questo sia nel caso di lavori pubblici che privati.

      Fatti salvi i lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, in questo caso non c’è la nomina del CSP ed è il Coordinatore per l’esecuzione a svolgere le sue funzioni, quindi redige il P.S.C. e il fascicolo [D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 11].

      In presenza di una sola Impresa e per qualsiasi tipo di lavoro (pubblico o privato), non è prevista la nomina del coordinatore della sicurezza, quindi non è richiesto il PSC.

      Ci troviamo, quindi, perfettamente d’accordo con la tua osservazione.
      L’articolo in effetti riporta che, nel caso di superamento della soglia, ci sono degli adempimenti da effettuare.
      Nel caso del PSC, però non si menziona l’obbligatorietà, ma solo la necessità di riportare il valore degli “uomini – giorno”.

      Grazie per averci dato, comunque, l’opportunità di approfondire questo aspetto a beneficio di tutti i lettori.

      Rispondi

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