Contributo terremoto, ecco come si esegue il calcolo
Contributo terremoto centro Italia: in Gazzetta le modalità per la determinazione del contributo per interventi su edifici colpiti dal sisma Centro Italia
Sulla Gazzetta ufficiale 295 del 19 dicembre 2016 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 dicembre 2016.
Nel documento vengono definiti i criteri e i parametri per la determinazione del contributo terremoto concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
Definizioni
Prima di indicare i criteri per il calcolo del contributo, si forniscono le seguenti definizioni:
- per “superficie complessiva” si intende la superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare
- per “superficie utile netta” si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre
- per “pertinenze” si intendono gli spazi interni all’edificio che svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva (garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m 1,80), nonché i locali interni all’edificio di uso comune (androni d’ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale -vani ascensori, scale e relativi pianerottoli- la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale)
Calcolo contributo terremoto centro Italia
Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi:
- edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali
- edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc.)
- edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale)
Il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per:
- le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura
- le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza
- le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio
- le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile
- le spese tecniche
Il contributo è pari a:
- 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne
- 50% del medesimo costo ammissibile nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 7, del dl 189/2016
L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.
Per gli edifici a destinazione produttiva e prevalentemente produttiva, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all’efficientamento energetico.
Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all’edificio, danneggiate ed oggetto di ordinanza di inagibilità, nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso il 70% della superficie utile netta della pertinenza si somma a quella dell’abitazione per concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo da comparare col costo dell’intervento dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze.
Sono ammesse a contributo secondo i criteri e i parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell’intero edificio.
Calcolo contributo terremoto per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali
In tal caso il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra i seguenti costi:
- il costo dell’intervento, definito in base al computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario (fatte salve le voci di spesa non previste) al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
- il costo convenzionale
Il costo convenzionale si ottiene nel seguente modo:
Cconv = Cpar · Stot
dove:
- Cpar è il costo parametrico
- Stot è la superficie complessiva dell’unità immobiliare
Il costo parametrico è pari a:
- 370 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 120 m2)
- 222 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 120 m2 e 200 m2 )
- 111 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 200 m2 )
Tali valori sono incrementati:
- del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
- del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
- del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a m 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità
Calcolo contributo terremoto per gli edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc.)
Il costo ammissibile è determinato con le stesse modalità degli edifici residenziali senza le riduzioni per superfici crescenti.
In pratica il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra i seguenti costi:
- il costo dell’intervento, definito in base al computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, (fatte salve le voci di spesa non previste), al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
- il costo convenzionale
Il costo convenzionale si ottiene nel seguente modo:
Cconv = Cpar · Stot
dove:
- Cpar è il costo parametrico
- Stot è la superficie complessiva dell’edificio
Il costo parametrico è pari a:
- 259 euro/m2 più IVA se non recuperabile
Tale valore viene incrementato:
- del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
- del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
- del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a m 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità
Calcolo contributo terremoto per gli edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale)
Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale) è pari al minore importo tra i seguenti costi:
- il costo dell’intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario (fatte salve le voci di spesa non previste) al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
- il costo convenzionale
Il costo convenzionale si ottiene nel seguente modo:
Cconv = Cpar · Stot
dove:
- Cpar è il costo parametrico
- Stot è la superficie complessiva dell’edificio
Il costo parametrico è pari a:
- 100 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 1000 m2)
- 80 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 1000 m2 e 2000 m2 )
- 70 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 2000 m2 e 5000 m2 )
- 60 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 5000 m2 )
I costi parametrici sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m 4,00.
Avvio lavori e concessione del contributo
L’avvio dei lavori avviene a seguito della presentazione di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), da inviare a mezzo PEC.
Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
L’Ufficio speciale nei 60 giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario.
Nei 10 giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.
Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
- il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori
- il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori
Clicca qui per scaricare l’Ordinanza 14 dicembre 2016

Un chiarimento: il costo parametrico è in assoluto o a scaglioni? ad esempio:
immobile residenziale di 250 mq
fino a 120 mq Contributo 370 x 120
da 120 a 200 contributo 80 x 222
superiore a 200 contributo 50x 111
oppure
111 x 250 ?
Grazie
Ciao Domenico,
il testo dell’Ordinanza 8 non prevede un meccanismo a scaglioni come da te ipotizzato, ma si limita a definire il costo parametrico in funzione dei metri quadri.
In particolare, l’Allegato 1 recita così:
“il costo convenzionale è ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati…”
Pertanto, in caso di appartamento con superficie pari a 250 m², si ha:
Costo convenzionale = 370*0,3*250 € = 27 750 €
Saluti.
Ciao a tutti,
credo, invece, che vada interpretato a scaglioni come dice Domenico, e spiego perchè.
Nel caso che la superficie fosse di 200 mq avrei:
370*0,6*200 = € 44 400.e così via
Cioè con una sup minore otterrei un importo maggiore. Non logico.
Saluti
Ciao Cosimo, fino a 200 mq vale il 100% del contributo, quindi
Costo convenzionale = 370*200 € = 74 000 €.
Il problema di verifica da 201 m² in su…
Infatti, nel caso di 201 m², si ha:
Costo convenzionale = 370*201*0.6 € = 44 622 €.
E’ evidente che il meccanismo a scaglioni risulta sempre più equo, anche se quando viene applicato la norma lo prevede espressamente (v. ad esempio il calcolo dell’Irpef).
Stando a quanto scritto nel decreto, non si parla di applicazione progressiva o per scaglioni…
Vediamo se ci saranno chiarimenti al riguardo.
Saluti.
è chiaro che su superfici più ridotte il costo di intervento sia maggiore e quindi il parametro deve essere adeguato. Su superfici maggiori si hanno anche economie maggiori.
Mi sembra che fino a 120 mq valga il 100%, da 121 a 200 il 60% , oltre i 200 il 30%.
Tuttavia, il problema non è questo. E’ che, non esisterebbe una funzione relazionale tra sup ed importi.
Quanto riportato nell’Ordinanza potrebbe essere anche interpretato a scaglioni.
Sono d’accordo con te che sarebbero necessari chiarimenti.
Saluti
non c’è dubbio che il costo convenzionale se rappresentato in un grafico in funzione della superficie sia una spezzata (con inclinazione sempre più orizzontale) ma continua!. non è ammissibile che l’intorno sinistro e destro di una data superficie veda un salto di 30.000 euro. saluti,