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Home » Documenti » Norme, leggi e prassi » Decreto parametri-bis: come calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016

Decreto parametri-bis: come calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016

7 Settembre 2026

Consulta in modalità interattiva il testo
del D.M. 17 giugno 2016

Scarica il testo
del D.M. 17 giugno 2016 PDF

Determinazione dei parametri e dei compensi, testo in PDF del Decreto parametri con le tabelle dei corrispettivi e software gratuito per il calcolo

Adottate ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le tabelle ministeriali del D.M. 17/06/2016 (Decreto parametri-bis) diventano con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) uno strumento a carattere vincolante per le stazioni appaltanti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

Cosa prevede il Decreto parametri-bis e quali criteri stabilisce per il calcolo dei corrispettivi?

Per saperne di più leggi questo articolo e scarica il software per il calcolo dei compensi gratis per i servizi di ingegneria e architettura secondo il Codice appalti, che puoi utilizzare gratuitamente per sempre.

Indice

  • Cosa prevede il Codice Appalti sui corrispettivi a base di gara
  • Cosa prevede il Decreto parametri-bis (D.M. 17 /06/2016)
  • Calcolo corrispettivi: prassi e giurisprudenza
  • Il testo completo del Decreto parametri-bis (D.M. 17/06/2016)
  • Software di calcolo dei corrispettivi gratis
  • Esempio di calcolo del corrispettivo secondo il Decreto parametri (D.M. 17/2/2016)

Cosa prevede il Codice Appalti sui corrispettivi a base di gara

Il Decreto parametri-bis, adottato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (il "vecchio" Codice appalti, come modificato dal D.Lgs 56/2017), rappresenta l’aggiornamento del D.M. 143/2013 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara e la classificazione dei servizi professionali per gli affidamenti di contratti pubblici dei servizi relativi all’Architettura e all’Ingegneria.”

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 24 del Codice le stazioni appaltanti per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici attinenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura devono utilizzare i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016.

Le Linee Guida n. 1 dell’ANAC stabiliscono inoltre che “… Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei
compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato,
l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo …”

L'articolo 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 rinvia all'Allegato I.13 per "le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni.

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

L'Allegato I.13 dispone espressamente, all'art. 1, che "1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/2016."

Il Consiglio di Stato (Sez. V, Sent. 03/02/2025, n. 844) ha rimarcato come "In tale quadro, le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi fungono dunque da strumento per la ‘“individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", a carattere vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza peraltro da quanto accadeva nella vigenza del precedente art. 24, comma 8, d.Igs. n. 50/2016, che considerava le tabelle ministeriali quale mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”;

La Delibera Anac n. 343 del 20 luglio 2023 ha ritenuto che "e tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle stazioni appaltanti di discostarsi motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura".

Decreto parametri-bis: cosa cambia con il nuovo Codice appalti

Con il nuovo Codice appalti cambiano i criteri di calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di ingegneria e di architettura da fornire alla PA:

  1. Nuovi livelli di progettazione
    Si passa da 3 a 2 livelli, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, mentre scompare il progetto definitivo. Le aliquote previste dal D.M. 17/06/2016 vanno ripartite secondo le fasi progettuali previste dal nuovo Codice.
  2. Appalto integrato
    La stazione appaltante può stabilire che il contratto abbia per oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. L’allegato I.13 fornisce le istruzioni per ripartire le aliquote in caso di appalto integrato.
  3. Appalto BIM
    Negli appalti per cui è obbligatoria l’adozione della metodologia BIM dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale BIM).

L'allegato I.13 del nuovo Codice appalti definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/16 e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative:

  • alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori;
  • al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  • alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione;
  • al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • al collaudo;
  • agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici

La tabella A annessa all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, nelle more dell'adozione di un Decreto del Ministero della Giustizia con nuovi parametri, ripartisce le aliquote indicate rispetto ai 2 livelli di progettazione previsti.

In dettaglio:

  • le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel D.M. 17/06/16 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
  • le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal D.M. 17/06/16 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle precedenti, secondo i seguenti criteri:
    • l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
    • l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05;
  • le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
    • a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE.

Decreto Parametri-bis ed equo compenso

Le grandi aziende, la Pubblica Amministrazione, le imprese bancarie e assicurative devono obbligatoriamente corrispondere ai professionisti un “equo compenso” conforme ai parametri ministeriali e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

È il principio cardine della legge 49/2023 sull’equo compenso in vigore dal 20 maggio 2023.

Una delle questione più dibattute dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è la “convivenza” tra il principio dell’equo compenso e le norme del nuovo Codice appalti in materia di gare di progettazione.

Per saperne di più, leggi l'approfondimento "Equo compenso nei lavori pubblici: cosa dice il Codice Appalti"

Corrispettivi: le modifiche del D.Lgs. 209/2024

Il D.Lgs. 209/2024 introduce disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti chiarendo i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra interessi garantendo da una parte il principio dell’equa remunerazione del progettista e dall'altra consentendo la valutazione competitiva tra diverse offerte economiche.

La modifica della disciplina sull’equo compenso avviene ad opera dell’art. 14 del D.Lgs. 209/2024 che modifica l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, inserendo un nuovo comma - il 15bis - dedicato alla disciplina per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale  superiori alle soglie di rilevanza europea (importo pari o superiore a 140.000 euro).

Si stabilisce che:

  • i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al D.M. 17/06/2016, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili;
  • per gli affidamenti di valore superiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
    • in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso e non ribassabile (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso);
    • per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento;
  • all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso;
  • per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Per quanto riguarda il ribasso sul 35% dell’importo posto a base di gara, la stazione appaltante deve determinare il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis (Metodi di calcolo dei punteggi economici) dell’Allegato I.13. Occorre:

  1. stabilire il punteggio dell’offerta economica (X, massimo 30);
  2. stabilire un coefficiente α compreso tra 0,1 e 0,3;
  3. determinare il ribasso medio di tutte le offerte (Rmed);
  4. se il ribasso offerto (Ri) è inferiore al ribasso medio, si utilizza la seguente formula:

Pei = (Ri/ Rmed)^α * X

  1. se il ribasso offerto (Ri) è maggiore del ribasso medio, Pei = X

Cosa prevede il Decreto parametri-bis (D.M. 17 /06/2016)

All'art. 1 il D.M. 17/06/2016 prevede che i corrispettivi definiti secondo i criteri da esso stabiliti sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.

Determinazione dei parametri e dei compensi

Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

  1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera,
  2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione,
  3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione,
  4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il parametro V, definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.

Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 del decreto.

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, è dato dall'espressione:

P = 0,03 + 10/V0,4

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a 25 mila euro, il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.

Per la determinazione del compensi si applica la seguente formula:

CP= ∑ (V×G×Q×P)

Spese e oneri accessori

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:

  • per opere di importo fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso,
  • per opere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso,
  • per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Specificazione delle prestazioni

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

  1. Pianificazione e programmazione
  2. Attività propedeutiche alla progettazione
  3. Progettazione
  4. Direzione dell’esecuzione
  5. Verifiche e collaudi
  6. Monitoraggi

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

  1. Edilizia
  2. Strutture
  3. Impianti
  4. Infrastrutture per la mobilità
  5. Idraulica
  6.  Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
  7. Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste
  8. Territorio e Urbanistica

Classificazione delle prestazioni

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.

Calcolo corrispettivi: prassi e giurisprudenza

Circolare CNI 417/2026 - Come si calcola il compenso per le attività di revisione prezzi

Le attività connesse alla revisione prezzi non danno luogo a compensi aggiuntivi quando la direzione lavori è svolta da personale interno della stazione appaltante, poiché rientrano nelle funzioni ordinarie già remunerate tramite gli incentivi tecnici; diversamente, ove l’incarico sia affidato a un professionista esterno, le prestazioni ulteriori rispetto all’incarico originario devono essere autonomamente remunerate, secondo i parametri del D.M. 17/06/2016, l’art. 41 del d.lgs. 36/2023 e nel rispetto del principio dell’equo compenso.

E' il chiarimento fornito dalla Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del MIT, prot. n. 0006587 dell’8 aprile 2026 e trasmessa dal CNI con la circolare 417.

Il CNI individua le principali attività che possono essere coinvolte dagli aggiornamenti dei prezzi e che, ove comportino prestazioni ulteriori, possono incidere sul corrispettivo professionale.

Tra queste rientrano la progettazione, con aggiornamento del computo metrico estimativo, del quadro economico, dell’elenco prezzi e delle eventuali analisi prezzi; la direzione lavori, l’assistenza al collaudo e le prove di accettazione; la contabilità dei lavori, sia a misura sia a corpo; le attività progettuali svolte in corso d’opera a seguito dell’aggiornamento prezzi; le prestazioni dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere; il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La revisione prezzi, quindi, non rileva solo come incremento economico riconosciuto all’impresa esecutrice. Può determinare anche nuovi adempimenti tecnici, nuove verifiche, nuove analisi e ulteriori responsabilità professionali.

Nella circolare il CNI chiarisce inoltre che il corrispettivo relativo alle attività connesse all’adeguamento prezzi deve essere calcolato applicando l’aliquota QcI.07, riferita alla “variante della quantità del progetto in corso d’opera”, sull’importo derivante dall’adeguamento stesso.

Per tutte le altre attività riferibili all’esecuzione dei lavori, identificate con le aliquote QcI, il corrispettivo deve invece essere calcolato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi derivanti dalla revisione prezzi.

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Download Gratuito Circolare CNI 417/2026 - Corrispettivi dei servizi tecnici per le attività connesse alla revisione prezzi

Sintesi redazionale del chiarimento

Delibera ANAC 102/2025 - I compensi oggetto di una procedura di gara non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento

I compensi oggetto di una procedura di gara non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento.

Con il nuovo Codice Appalti le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17/06/2016 assurgono a parametro vincolante per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.

L'ANAC (Delibera n. 102 del 19 marzo 2025) si è così pronunciata sull'istanza di precontenzioso presentata dall'OICE avente ad oggetto un bando del Consorzio di Bonifica Centro per l'affidamento tramite accordo quadro dei servizi di redazione del PFTE e del progetto esecutivo, del CSP, della direzione lavori e del CSE.

Nel bando la S.A. prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria massima di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP, occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, e la remunerazione della progettazione con le somme messe a disposizione dal finanziamento solamente in caso di esito positivo della richiesta, con l'avvertenza che, in caso contrario, non vi sarebbe stato obbligo di procedere alla progettazione completa.

Richiamando l'articolo 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.13, l’ANAC precisa innanzitutto che le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi stabilite dal D.M. 17/06/2016 fungono da strumento vincolante e inderogabile per l’individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Anche le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell'ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non appare conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

Infine, l'ANAC chiarisce che il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).

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Download Gratuito Delibera ANAC 102/2025 - Compenso forfettario per servizi di ingegneria e architettura

Consiglio di Stato 8442/2025 - Quando si applica il criterio di calcolo dei compensi "a vacazione"

Il criterio di calcolo dei compensi "a vacazione" (art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2016) è applicabile solo per prestazioni non determinabili con i criteri tabellari o per analogia (art. 6, co. 1), e non, ad esempio, per attività come la verifica di vulnerabilità sismica che, pur in assenza di progettazione di opere, rientrano comunque tra le attività propedeutiche alla progettazione e tabellate dal D.M. 17 giugno 2016 (Tabelle Z-1 e Z-2), rendendo legittimo il calcolo del compenso basato su una stima parametrica del costo di costruzione unitario del fabbricato.

Il criterio "a vacazione" (art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2016) è un criterio residuale, applicabile solo alle prestazioni non determinabili né direttamente né per analogia con le tabelle.

Non rileva l'eventuale assenza di una "vera e propria realizzazione di opere," né la presunta assenza del parametro V. L'attività rientra comunque tra quelle afferenti alla progettazione, e l'amministrazione ha correttamente determinato il valore delle opere ai fini del calcolo con una stima parametrica (costo di costruzione unitario) che non è stata censurata nel merito.

A stabilirlo è la sentenza 8442/2025 del Consiglio di Stato.

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Download Gratuito Sentenza CdS 8442/2025 - Equo compenso e applicazione del D.M. 17/06/2016

Il testo completo del Decreto parametri-bis (D.M. 17/06/2016)

Preambolo D.M. 17/06/2016 - Nuovo decreto parametri

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 2 - Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

  1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
  2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
  3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
  4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Articolo 3 - Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

3. Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

P=0,03+10/V0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

Articolo 4 - Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Articolo 5 - Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Articolo 6 - Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

  1. professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
  2. aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
  3. aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Articolo 7 - Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

  1. pianificazione e programmazione;
  2. attività propedeutiche alla progettazione;
  3. progettazione;
  4. direzione dell'esecuzione;
  5. verifiche e collaudi;
  6. monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

  1. edilizia;
  2. strutture;
  3. impianti;
  4. infrastrutture per la mobilità;
  5. idraulica;
  6. tecnologie della informazione e della comunicazione;
  7. paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
  8. territorio e urbanistica.

Articolo 8 - Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

CATEGORIA: EDILIZIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE 

ID.

Opere

CorrispondenzeIDENTIFICAZIONE DELLE OPEREGradi

di complessità G

l.143/49

Classi e categorie

D.M. 18/11/1971D.M. 232/1991
 

Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato

E.01I/a I/bI/bEdifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.0,65
E.02I/cI/bEdifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.

0,95

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la MobilitàE.03I/cI/bOstelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice0,95
E.04I/dI/bAlberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi1,20
ResidenzaE.05I/a I/bI/bEdifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza0,65
E.06I/cI/bEdilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.0,95
E.07I/dI/bEdifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.1,20
Sanità, Istruzione, RicercaE.08I/cI/bSede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

0,95

E.09I/dI/bScuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura1,15
E.10I/dI/bPoliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria1,20
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 

E.11

 

I/c

 

I/b

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

0,95

E.12I/dI/bAree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte1,15
 

E.13

 

I/d

 

I/b

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

1,20

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordineE.14I/a I/bI/bEdifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme0,65
E.15I/cI/bCaserme con corredi tecnici di importanza corrente0,95
E.16I/dI/bSedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura1,20
CATEGORIA: STRUTTURE
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le CostruzioniS.01I/fI/bStrutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 

0,70

S.02IX/aIIIStrutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,0,50
Strutture, Opere infrastrutturali puntualiS.03I/gI/bStrutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.0,95
S.04IX/bIIIStrutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90

Strutture specialiS.05IX/b IX/cIIIDighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.1,05
S.06I/g IX/cIIIOpere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 

1,15

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

IA.01

 

III/a

 

I/b1

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75

IA.02III/bImpianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico0,85
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

IA.03

 

III/c

 

I/b1

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15

 

IA.04

 

III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

1,30

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inertiIB.04II/aIIIDepositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.0,55
IB.05II/bI/bImpianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.0,70

Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili.

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

IB.06

 

II/b

 

I/b

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. 

0,70

IB.07II/cGli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti0,75
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecnicheIB.08IV/cImpianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.0,50
IB.09IV/b 

I/b

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica0,60
IB.10IV/aImpianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche0,75
Impianti per la produzione di energia– Laboratori complessiIB.11I/bCampi fotovoltaici - Parchi eolici0,90
IB.12I/bMicro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso1,00


CATEGORIA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
DESTINAZIONE FUNZIONALEID.

Opere

CorrispondenzeIDENTIFICAZIONE DELLE OPEREGradi di complessità

G

l.143/49

Classi e categorie

D.M. 18/11/1971D.M. 232/1991
ManutenzioneV.01VI/aII/aInterventi di manutenzione su viabilità ordinaria0,40
Viabilità ordinariaV.02VI/aII/aStrade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili0,45
Viabilità specialeV.03VI/bII/bStrade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.0,75
NavigazioneD.01VII/cIIIOpere di navigazione interna e portuali0,65
 

Opere di bonifica e derivazioni

D.02VII/aIIIBonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani0,45
D.03VII/bIIIBonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.0,55
 

Acquedotti e fognature

D.04VIIIIIIImpianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario0,65
D.05IIIImpianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.0,80
Sistemi informativiT.01Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.0,95
Sistemi e reti di telecomunicazioneT.02Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.0,70
Sistemi elettronici ed

automazione

T.03Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.1,20
Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 

P.01

 

Parte IV sez. I

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 

0,85

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportivaP.02Parte IV sez IOpere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.0,85
Interventi recupero, riqualificazione ambientaleP.03Parte IV sezione IOpere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.0,85
Interventi di sfruttamento di cave e torbiereP.04Parte I sez IIIOpere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa0,85
CATEGORIA: TERRITORIO E URBANISTICA
Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestaleP.05Cat II sez IV Cat III sez II –III – Parte III sez. IIOpere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale0,85
Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentareP.06Cat II sez II –III – Parte IV sez. VIOpere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale.0,85
Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentareU.01Parte III – sez.IOpere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)0,90
Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica 

U.02

Parte IV sez. IInterventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico0,95
PianificazioneU.03Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore1,00

Allegato dm 17 giugno 2016 fasi prestazionali

Allegato dm 17 giugno 2016 attività propedeutiche alla progettazione

2 Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell’opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell’opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel caso della categoria “paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste”.

Allegato dm 17 giugno 2016 progettazione preliminare

3 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici
4 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori pubblici
5 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
6 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

Allegato dm 17 giugno 2016 progettazione definitiva

7 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara
8 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

Allegato dm 17 giugno 2016 progettazione esecutiva

Allegato dm 17 giugno 2016 fasi prestazionali 3

9 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
10 Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.
11 Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

Allegato dm 17 giugno 2016 fasi prestazionali 4

12 In caso di collaudo in corso d’opera il compenso è aumentato del 20%.

13 In assenza della documentazione di diagnosi energetica, il corrispettivo relativo alla sua redazione sarà determinato con i parametri di cui alla prestazione QbII.22

Allegato I.13 nuovo codice appalti

Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1. - Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all’articolo 41 del codice.

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2. - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

  1. l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
  2. l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

  1. le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Descrizione singole prestazioneAliquote
Relazioni, planimetrie, elaborati graficiQbI.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbI.02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobiliQbI.03
Piano economico e finanziario di massimaQbI.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoQbI.05
Relazione geotecnicaQbI.06
Relazione idrologicaQbI.07
Relazione idraulicaQbI.08
Relazione sismica e sulle struttureQbI.09
Relazione archeologicaQbI.10
Relazione geologicaQbI.11
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbI.12
Studio di inserimento urbanisticoQbI.13
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturareQbI.14
Prime indicazioni di progettazione antincendioQbI.15
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezzaQbI.16
Studi di prefattibilità ambientaleQbI.17
Piano di monitoraggio ambientaleQbI.18
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminareQbI.19
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminareQbI,20
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010QbI.21
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materieQbII.01
Rilievi dei manufattiQbII.02
Disciplinare descrittivo e prestazionaleQbII.03
Piano particellare d’esproprioQbII.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economicoQbII.05
Studio di inserimento urbanisticoQbII.06
Rilievi planoaltimetriciQbII.07
Schema di contratto, capitolato speciale d’appaltoQbII.08
Relazione geotecnicaQbII.09
Relazione idrologicaQbII.10
Relazione idraulicaQbII.11
Relazione sismica e sulle struttureQbII.12
Relazione geologicaQbII.13
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistentiQbII.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistentiQbII.15
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturaliQbII.16
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbII.17
Elaborati di progettazione antincendioQbII.18
Relazione paesaggisticaQbII.19
Elaborati e relazioni per requisiti acusticiQbII.20
Relazione energeticaQbII.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indaginiQbII.22
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCQbII.23
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientaleQbII.24
Piano di monitoraggio ambientaleQbII.25
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitivaQbII.26
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitivaQbII.27

Progettazione esecutiva

Descrizione singole prestazioneAliquote
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutiviQbIII.01
Particolari costruttivi e decorativiQbIII.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodoperaQbIII.03
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogrammaQbIII.04
Piano di manutenzione dell’operaQbIII.05
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialisticheQbIII.06
Piano di sicurezza e coordinamentoQbIII.07
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutivaQbIII.08
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutivaQbIII.09
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d’appaltoQbIII.10
Supporto al RUP: per la validazione del progettoQbIII.11

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti all’ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all’ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all’esecutivo nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
3) Le aliquote afferenti all’ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell’esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
Nell’eventualità che il PFTE venga redatto per l’espletamento dell’appalto integrato, la norma richiede l’anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell’aggiudicatario, l’ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l’onere di revisione e aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale BIM).

Software di calcolo dei corrispettivi gratis

Ricordiamo che è disponibile gratuitamente Compensus-LP FREE, il software per il calcolo dei compensi gratis e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi professionali  già aggiornato al nuovo Codice appalti e al D.M. 17/06/2016.

Esempio di calcolo del corrispettivo secondo il Decreto parametri (D.M. 17/2/2016)

Analizziamo passo dopo passo un esempio di calcolo corrispettivo con l'apposito software per il calcolo compensi professionali gratuito rispettando i criteri del D.M. 17 giugno 2016.

Al fine di ottenere il calcolo e la stampa di un corrispettivo, inseriamo in primis i dati del professionista.

Calcolo corrispettivo_inserimento_dati_professionista

Calcolo corrispettivo: inserimento dati professionista Compensus-LP FREE

Dopo aver compilato i dati generali relativi al professionista, è opportuno inserire i dati del committente.

Calcolo corrispettivo_inserimento dati committente

Calcolo corrispettivo: inserimento dati committente - Compensus-LP FREE

A questo punto, occorre scegliere il tipo di prestazione e selezionare la categoria tra quelle indicate dal D.M. 17 giugno 2016.

Calcolo corrispettivo_inserimento prestazione e scelta Categoria

Calcolo corrispettivo: inserimento prestazione e scelta categoria - Compensus-LP FREE

È richiesto, in seguito, di inserire il valore dell'opera e scegliere l'attività.

Calcolo corrispettivo_inserimento Valore opera e scelta Attività

Calcolo corrispettivo: inserimento valore opera e scelta attività - Compensus-LP FREE

Prima di poter stampare il corrispettivo, è possibile inserire ulteriori prestazioni.

Calcolo corrispettivo_inserimento ulteriori Prestazioni

Calcolo corrispettivo: inserimento ulteriori prestazioni - Compensus-LP FREE

Una volta compilati tutti i campi, si può ottenere la stampa del corrispettivo, cliccando nell'apposita sezione gestione stampe.

Calcolo corrispettivo_Stampa corrispettivo

Calcolo corrispettivo: stampa corrispettivo - Compensus-LP FREE

Scarica l'esempio di corrispettivo.

Icona

Download Gratuito Esempio di calcolo corrispettivo Compensus-LP FREE

 

Scopri nel dettaglio come calcolare i corrispettivi a base di gara per le prestazioni di progettazione utilizzando il software per il calcolo compensi professionali.

compensus-lp-free
compensus-lp-free
Redazione BibLus / 7 Settembre 2026 Tempo di lettura stimato: 10 minuti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/dm-17-giugno-2016-nuovo-decreto-parametri-determinazione-tabelle-corrispettivi/
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