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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Caduta dall’alto: fattori di rischio e misure preventive

Caduta dall’alto: fattori di rischio e misure preventive

La caduta dall’alto rappresenta la principale causa di infortuni sul luogo di lavoro. Quali sono le categorie e le rispettive misure preventive

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 5 Settembre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
caduta dall'alto

La principale causa di infortunio grave o mortale nel settore edilizio è rappresentata da cadute dall’alto relative ai lavori in quota. I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al cosiddetto rischio di caduta dall’alto.

In caso di caduta dall’alto, il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza rispondono dell’erronea verifica di sicurezza ed errata redazione della documentazione. Pertanto, per svolgere un’attenta valutazione del rischio di caduta dall’alto, ad esempio per i lavori eseguiti in copertura, ti suggerisco di utilizzare un software calcolo linee vita in grado di supportarti nei calcoli, nelle verifiche di sicurezza e nella documentazione necessaria dal semplice disegno della copertura.

Per saperne di più, leggi gli altri approfondimenti “Lavori in quota: normativa e formazione” e “Elaborato tecnico della copertura: tutto quello che c’è da sapere (con esempio PDF)”

Indice

  • Cosa si intende per caduta dall’alto?
  • Caduta dall’alto: sottocategorie e fattori di rischio
  • Caduta dall’alto: misure preventive
  • Caduta dall’alto ed elaborato tecnico della copertura
  • Caduta dall’alto: valutazione del rischio
  • Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto
  • Approfondimenti
  • Caduta dall’alto: sentenze di riferimento

Cosa si intende per caduta dall’alto?

Il testo unico sulla sicurezza definisce i lavori in quota le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Per piano stabile si intende un piano saldamente ancorato al suolo (il pavimento e il terreno sono piani stabili).

Caduta dall’alto: sottocategorie e fattori di rischio

L’Inail ha classificato le cadute dall’alto in 6 principali sottocategorie:

  • caduta per sfondamento di copertura: determinata dalla modalità operativa del lavoratore e si riferisce a situazioni in cui il lavoratore si trova a transitare su superfici non portanti e quindi non calpestabili e al mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  • caduta da scala portatile: determinata da un uso improprio o errato di una scala portatile;
  • caduta da parte fissa di edificio (in particolare da un tetto o da un terrazzo o anche da una finestra): determinata alle modalità operative del lavoratore che riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio.
  • caduta da ponteggi e impalcature fisse: determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore e la mancanza di protezioni fisse;
  • caduta all’interno di varco: determinata dai fattori relativi all’organizzazione dell’ambiente con una mancanza di protezioni del varco o di parapetti e alle modalità operative del lavoratore che transita comunque su percorsi pericolosi, non protetti e non segnalati;
  • caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota: determinata dalle modalità operative del lavoratore con un errore di procedura o un macchinario non appropriato.
caduta dall'alto

Sottocategorie di caduta dall’alto

Caduta dall’alto: misure preventive

Le misure preventive, relative a ciascuna delle categorie sopra elencate, da adottare per eliminare o quantomeno ridurre il rischio di caduta dall’alto sono di seguito riportate.

Caduta per sfondamento di copertura

Per quanto concerne la caduta da sfondamento è necessario che sia segnalato adeguatamente il passaggio dei lavoratori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Deve essere, inoltre, predisposta un’area di lavoro con appositi piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.

Qualora questo non sia possibile, occorre dotare gli operatori dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, costituiti da:

  • imbracatura del corpo;
  • connettore;
  • cordino;
  • assorbitore di energia;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • dispositivo di ancoraggio.

I sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Per ulteriori approfondimenti, leggi anche “DPI anticaduta: guida alla scelta e all’uso”

Caduta da scala portatile

Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego.

Esse devono essere provviste di:

  • dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
  • ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Quando l’uso delle scale comporta pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. È necessario utilizzare scale in base alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata). Infine, è obbligatorio indossare calzature a uso professionale.

Caduta da parte fissa di edificio

Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario adottare specifiche misure di sicurezza come:

  • adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
  • opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti in sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
  • dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.

Caduta da ponteggi e impalcature fisse

Per impedire la caduta da ponteggi e impalcature devono essere fornite le attrezzature di lavoro in quota provviste di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi occorre fare riferimento al PiMUS. La scelta dei DPI da inserire nel PIMUS, i DPI anticaduta devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione.

Leggi l’approfondimento “Cos’è PiMUS“

Caduta all’interno di varco

Per quanto riguarda le caduta all’interno del varco devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, ben evidenziate anche in condizioni di scarsa visibilità per i varchi presenti in prossimità di:

  • vani scale;
  • vani ascensore;
  • lucernai in manutenzione.

Caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota

Per evitare la caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota è necessario ottemperare ai principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo dei macchinari.

Leggi l’approfondimento “responsabilità del datore di lavoro​”

Caduta dall’alto ed elaborato tecnico della copertura

L’elaborato tecnico della copertura è un allegato del fascicolo dell’opera previsto dall’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Viene redatto dal coordinatore per la progettazione e successivamente aggiornato dal coordinatore per l’esecuzione o, in sua assenza, dal direttore dei lavori. Si tratta di un documento importante che racchiude tutte le informazioni (indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, verifiche di sicurezza, certificazioni di conformità, ecc.) utili per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto durante i lavori su coperture.

Adottare adeguate misure di prevenzione e sicurezza diventa fondamentale per eliminare o comunque ridurre al minimo le situazioni di pericolo. Per elaborare, in maniera corretta e in linea con le norme provinciali e regionali di riferimento, l’elaborato tecnico della copertura ti suggerisco di utilizzare il software calcolo linea vita.

Caduta dall’alto: valutazione del rischio

La valutazione del rischio di caduta dall’alto, come ogni altro tipo di valutazione dei rischi previsto dal testo unico sulla sicurezza, viene eseguita secondo specifiche fasi:

  • individuazione dei rischi attraverso un’accurata ricerca di quelli che potrebbero essere i rischi in grado di causare lesioni ai lavoratori, comportando la caduta dall’alto di persone o di oggetti;
  • individuazione dei soggetti esposti al rischio suddividendoli in gruppi omogenei in base alla mansione svolta;
  • predisposizione di misure di contenimento del rischio in base ai risultati incrociati e al calcolo dell’esposizione dei gruppi omogenei per valutare le misure di sicurezza già adottate e capire se queste ultime siano conformi dalle norme tecniche di settore;
  • documentazione dei risultati attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi;
  • monitoraggio dei risultati per verificare se le misure siano efficaci nel tempo.

Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto

Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 modifica l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 e riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

  • dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza);
  • definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo.

Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.

Approfondimenti

Sicurezza dei lavori in quota e rischio caduta: all’esame una nuova legge nazionale

È iniziato nelle commissioni riunite Affari sociali e Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge n. 1962 recante la nuova “Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell’esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici“.

La legislazione vigente prevede una analisi del rischio e individua le misure di prevenzione e protezione da attuare, prevalentemente, ogni qualvolta si eseguono attività che prevedono l’utilizzo
dei ponteggi e l’accesso con funi.

Esistono però una serie di attività che non sono dettagliatamente regolate dal Testo Unico della Sicurezza, e per le quali tuttavia si registrano la maggior parte di infortuni; a titolo esemplificativo, le attività di manutenzione ordinaria non rientrano obbligatoriamente nel fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre casistiche, che sfuggono il più delle volte all’apertura di un tradizionale cantiere edile con mezzi di prevenzione e dispositivi di protezione di fortuna o addirittura inesistenti.

Per questo motivo, molte regioni hanno colmato tale lacuna attraverso norme regionali che introducono l’obbligo di predisporre l’elaborato tecnico della copertura.

L’obiettivo della proposta di legge n. 1962 è quello di definire una disciplina che si applichi in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale e che al contempo rappresenti la sintesi tecnica degli obblighi imposti sia dal D.Lgs. 81/2008, sia dalle norme tecniche UNI che codificano lo stato dell’arte di un prodotto.

Al centro della proposta vi è quindi l’introduzione dell’obbligo di una attenta valutazione del rischio di caduta dall’alto e della conseguente individuazione dei sistemi preventivi e protettivi
che devono essere adottati, da attuare attraverso la redazione di un elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA).

Il documento dovrà contenere indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta
dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare sulla copertura, nonché per i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue.

Più in dettaglio l’ETSA contiene:

  • una relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sono evidenziate, in modo specifico, la conformità delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere; qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di
    tipo fisso o permanente, nella relazione sono indicate le eventuali aree interdette e sono specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, nonché le misure di protezione contro le cadute dall’alto non permanenti previste in sostituzione; sono altresì indicate le procedure operative per l’accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei DPI da
    utilizzare nonché le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture;
  • gli elaborati grafici, che devono indicare 1) le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture; 2) la distribuzione degli eventuali impianti elettrici e tecnologici presenti sulle coperture; 3) il percorso di accesso, il punto di accesso e le loro dimensioni; 4) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l’accesso, permanenti o non permanenti; 5) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con la specificazione per ciascuno di essi del tipo di appartenenza e il numero massimo di utilizzatori in contemporanea; 6) la presenza di eventuali DPC, con la specificazione per ciascuno di essi della tipologia e la norma di riferimento; 7) il tirante d’aria su tutti i bordi
    esposti in caso di progettazione in arresto caduta; 8) le aree della copertura non calpestabili, con le relative modalità di segnalazione e protezione di tali aree; 9) le procedure necessarie per l’accesso e il transito sulle coperture; 10) la tipologia del DPI anticaduta e il massimo allungamento in caso di caduta; 11) la legenda dei simboli utilizzati;
  • una relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti;
  • una dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni;
  • una dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture;
  • una dichiarazione di corretta posa in opera dell’installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura;
  • la certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall’alto installati sulla copertura in accordo con le norme tecniche vigenti e applicabili al caso specifico;
  • un registro degli accessi alla copertura, che deve essere controfirmato da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività, dichiarando la presa visione della documentazione completa dell’ETSA e il completamento della formazione;
  • il programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati;
  • i manuali d’uso dei DPI contro le cadute dall’alto installati;
  • una documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera.

L’ETSA costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del dD.Lgs. 81/2008, in caso di obbligo di predisposizione del fascicolo stesso, altrimenti costituisce documento autonomo; esso è redatto in fase di progettazione dal coordinatore della sicurezza o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da un professionista abilitato.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, l’ETSA è depositato presso lo sportello unico dell’amministrazione competente all’atto della richiesta del titolo abilitativo; in caso di lavori pubblici, costituisce parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico-economica.

Per saperne di più:

  • scarica il testo della proposta di legge con scheda di lettura

Caduta dall’alto: sentenze di riferimento

Caduta dall’alto: è responsabile il committente anche senza un formale contratto di lavoro?

La sentenza n. 22013/2025 riguarda un infortunio mortale sul lavoro e affronta il tema della responsabilità penale del committente nei confronti di lavoratori non formalmente assunti. La vicenda trae origine da un incidente avvenuto nel 2015 in cui perse la vita un lavoratore. Il titolare della ditta aveva incaricato il lavoratore di eseguire lavori di manutenzione sul tetto del capannone aziendale. Durante l’intervento, una parte della copertura in plexiglass, non adatta a sostenere il peso di una persona, cedette improvvisamente, provocando la caduta del lavoratore da un’altezza di circa 6-7 metri e causandone la morte.

Il titolare della ditta, in qualità di committente di fatto, è stato ritenuto responsabile di diversi elementi di colpa: negligenza, imprudenza, imperizia e mancato rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, gli sono stati contestati la violazione dell’articolo 26, lettere a) e b), e dell’articolo 148 del D.Lgs. 81/08, per non aver verificato preventivamente l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore incaricato, per non aver fornito adeguate informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e, infine, per non aver controllato la resistenza della copertura del tetto.

La Corte ha sottolineato che, indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo (subordinato, autonomo, amicale o occasionale), chi affida un lavoro deve garantire la sicurezza del soggetto incaricato, assumendosi una posizione di garanzia.

La difesa del commettente ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo erronea l’affermazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra l’imputato e la vittima. Secondo il legale, dagli atti del processo non emergerebbero elementi che giustifichino l’attribuzione al committente di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore. Inoltre, ha sostenuto che il titolare non era presente in azienda al momento dell’incidente e che non avrebbe mai affidato al lavoratore un incarico così complesso, circostanze che, a loro avviso, escluderebbero una responsabilità diretta dell’imputato.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’assenza di un contratto scritto o di un rapporto formalizzato non esonera il committente dagli obblighi di sicurezza, i quali sorgono già dal momento in cui si affida, anche informalmente, un lavoro pericoloso a terzi.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 22013/2025 - Responsabilità del committente anche in assenza di contratto formale di lavoro

Caduta da piattaforma elevabile: imprudenza o carenza nei documenti di sicurezza aziendali?

I lavori in copertura espongono i lavoratori ad un elevato rischio di caduta dall’alto ed in caso di infortunio le conseguenze comportano lesioni gravi, in alcuni casi mortali. Per svolgere in sicurezza i lavori su copertura è necessario partire da un’adeguata valutazione dei rischi che puoi effettuare utilizzando uno specifico software calcolo linea vita.

Con sentenza n. 9456/2025, la Corte d’Appello di Trieste ha parzialmente modificato la decisione emessa dal Tribunale di Rovereto in sede di giudizio abbreviato. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale del presidente della società e datore di lavoro, del consigliere delegato e dirigente della stessa società e del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni personali gravi colpose, in cooperazione colposa, a causa di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro.

Il reato era stato commesso in relazione all’art. 590 in riferimento all’art. 583, comma 1 n. 1) del codice penale, per aver causato lesioni gravi al dipendente. L’infortunio si era verificato mentre il lavoratore stava rimuovendo vecchi cavi elettrici. Per accedere ad un soppalco posto a circa 4,5 metri di altezza, utilizzava una piattaforma di lavoro elevabile, aerea e semovente. Nell’atto di scendere dalla piattaforma e ritornare dal soppalco al cestello, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra, riportando un grave trauma cranico-facciale con emorragia cerebrale che aveva determinato una malattia superiore a 40 giorni.

Secondo l’accusa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il datore di lavoro non avevano redatto adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza (POS), omettendo la corretta valutazione dei rischi legati alla rimozione dei cavi e all’uso della piattaforma. Il consigliere delegato e dirigente della stessa società era accusato di non aver scelto metodi sicuri per l’accesso al luogo di lavoro in quota, permettendo l’uso improprio della piattaforma senza prevedere adeguate misure di sicurezza alternative come impalcature o ponteggi.

Al coordinatore per la sicurezza (durante l’esecuzione dei lavori) si contestava di non aver verificato l’idoneità del POS e non aver aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione alle modifiche operative necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. In generale, i giudici di merito avevano riscontrato una grave carenza nell’organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, il che aveva determinato l’infortunio occorso al lavoratore.

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che la motivazione della sentenza fosse viziata da contraddizioni e travisamenti della prova, affermando che il POS già includeva valutazioni sufficienti sui rischi delle lavorazioni in quota. Hanno, inoltre, argomentato che il comportamento imprudente del lavoratore e la presenza di un preposto per la sicurezza avrebbero dovuto escludere il nesso di causalità tra le loro omissioni e l’evento lesivo.

Infine, hanno contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli, come la formazione ricevuta dal lavoratore, il rispetto complessivo delle normative sulla sicurezza da parte della società e gli interventi correttivi messi in atto dopo l’infortunio.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando come le sentenze di primo e secondo grado, pienamente conformi, avessero accertato che l’infortunio era conseguenza diretta di una grave omissione nella valutazione dei rischi specifici legati alla lavorazione.

È stato ribadito che il comportamento imprudente del lavoratore non poteva considerarsi abnorme o imprevedibile e, pertanto, non interrompeva il nesso causale. La responsabilità del datore di lavoro e degli altri garanti non veniva esclusa dalla presenza di un preposto, poiché permaneva il dovere primario di organizzare il lavoro in modo sicuro. La Cassazione ha, inoltre, chiarito che non vi era stato alcun travisamento della prova e che il rischio concreto di caduta dal soppalco era stato ignorato nei documenti di sicurezza aziendali.

Sul piano delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato la mancanza di elementi positivi e la persistente insistenza degli imputati nell’attribuire la colpa esclusivamente al lavoratore. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 9456/2025 - Carenza nei documenti di sicurezza aziendali


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