Bozza della Regola Tecnica Verticale sulle attività in edifici tutelati
Presentata la bozza di revisione della RTV riguardante la progettazione delle attività in edifici tutelati diversi dai musei
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 11 dicembre scorso è stata presentata la bozza di revisione della Regola Tecnica Verticale (RTV) riguardante la progettazione delle “Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.
A renderlo noto è stato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con la circolare 466/XIX Sess.
Il CNI ricorda che le attività di “musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” sono oggetto di una diversa RTV, già approvata in CCTS, per la quale si attende la pubblicazione in Gazzetta.
La bozza di revisione della Regola Tecnica Verticale
Scopo e campo di applicazione
La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette al DPR 151/11, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4.
Strategia antincendio
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Sono riportate nella nuova RTV le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.
Piano di limitazione dei danni
Il piano di limitazione dei danni, sottoscritto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni. Esso contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Controllo dell’incendio
In considerazione della natura del bene tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili.
La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.
Rivelazione ed allarme
L’attività in edifici tutelati deve essere dotata di un sistema di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Controllo di fumi e calore
In considerazione della natura del bene tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili.
Clicca qui per scaricare la bozza della RTV per le attività in edifici tutelati

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