Bonus verde 2018, come usufruire delle detrazioni fiscali
Il bonus verde è una nuova agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde
Il bonus verde diventa realtà. Si tratta di una nuova misura prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che consente ai contribuenti di recuperare parte delle spese sostenute per una serie di interventi riguardanti sistemazioni a verde di spazi esterni, giardini, terrazzi, ecc.
Come funziona il bonus verde 2018
Il bonus verde consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde.
La legge di Bilancio 2018 disciplina il bonus verde all’art. 1, comma 12-15; in particolare prevede che:
per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]
Di seguito proviamo a schematizzare le regole:
- soggetti ammessi al beneficio fiscale: privati che sostengono le spese e che possiedono o detengono l’immobile
- beneficio: detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
- arco temporale entro cui sostenere le spese: anno solare 2018
- limite massimo di spesa: 5.000 euro per ogni unità immobiliare
- interventi ammessi al beneficio:
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- altre spese agevolabili: sono ammessi al beneficio anchhe:
- interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali
- spese di progettazione connesse all’esecuzione de gli interventi
- spese di manutenzione connesse all’esecuzione de gli interventi
- come effettuare i pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a con sentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico, carte elettroniche di pagamento; NO contanti!)
- ripartizione delle quote: la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (Tuir, art. 16 bis comma 5).
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del dlgs 42/2004, ridotte nella misura del 50% (Tuir, art. 16 bis comma 6).
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (Tuir, art. 16 bis comma 6).

Spett.le direzione,
la domanda a cui ancora non trovo risposta è: il bonifico deve essere effettuato seguendo le procedure del recupero edilizio, per cui su fattura senza l’esposizione della ritenuta d’acconto, o con un bonifico normale, per cui con l’esposizione in fattura della ritenuta d’acconto? Nel caso si dovesse eseguire la prima procedura, quale riferimento normativo è da segnalare sullo stesso bonifico? Le banche, almeno per ora, non hanno ne moduli appositi ne l’indicazione sulla causale per questo tipo di recupero fiscale.
Attendo con fiducia un aiuto.
Filippo
Ciao Filippo, tieni presente che la misura agevolativa è stata introdotta dalla nuova legge di bilancio 2018, quindi ancora non si è espressa l’Agenzia delle Entrate (come fa di solito).
Il testo della legge di stabilità stabilisce in maniera chiara che i pagamenti devono essere effettuati con “strumenti idonei a con sentire la tracciabilità delle operazioni”, il che vuol dire: bonifico, carte elettroniche di pagamento; NO ai contanti!
Dunque, le regole per il pagamento sembrerebbero le stesse di quelle applicabili al bonus mobili (al riguardo ricordo che il mancato obbligo di usare bonifico per le detrazioni per il bonus mobili è stata stabilita proprio dall’Agenzia delle Entrate).
Perché parli di ritenuta d’acconto da esporre in fattura? La ritenuta d’acconto è esposta quando un soggetto IVA emette fattura ad altro soggetto IVA (professionista, impresa, ecc.). Nel caso in esame, bonus verde, il beneficio è applicabile solo al soggetto privato, quindi non soggetto IVA.
Se invece fai riferimento alla questione “ritenuta effettuata dalle banche” in caso di bonifico effettuato con apposito modello (ristrutturazione o riqualificazione energetica), questa NON va esposta in fattura! E’ una ritenuta d’acconto dell’8% che effettua la banca automaticamente in caso di utilizzo del modello apposito. Ma come già detto prima, la legge di bilancio 2018 parla di pagamento come mezzi tracciabili e non fa riferimento all’apposito modello. Quindi, come già detto, bonifico ordinario (magari indicando in causale “bonus verde, legge 250/2017”) o semplicemente carta di credito o bancomat.
Non ci resta che attendere anche il parere delle Entrate (sono certo che confermerà pagamenti con bonifico ordinario / carte di pagamento).
Ciao, Nicola Furcolo
SAlve, avrei una domanda sull’iva.
Il bonus verde deve essere effettuato da ditte qualificate, ed essendo un intervento di manutenzione ordinaria, si può applicare l’iva al 10% oppure al 22%
Grazie
Se trattasi di manutenzione, direi che valgono le regole generali: in caso di fornitura nell’ambito del contratto di appalto (ossia se l’impresa che fa i lavori fornisce anche i materiali), l’IVA è al 10%.