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Bonus vacanze 2020: il credito d’imposta di 500 euro del decreto Rilancio

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Il decreto prevede un credito d’imposta massimo di 500 euro per famiglia destinato alle vacanze in Italia: prenotazione solo attraverso agenzie e tour operator

Il decreto Rilancio prevede tra le numerose misure per incentivare la ripresa economica del Paese, un credito d’imposta (ribattezzato bonus vacanze), per le famiglie che vogliono andare in vacanza in Italia quest’anno.

In particolare nel Capo I, destinato alle misure di settore per il turismo e la cultura, l’art. 176 prevede il “tax credit vacanze”.

Il bonus vacanze 2020

Il decreto prevede, per il periodo d’imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Il credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è destinato al pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

  • dalle imprese turistico ricettive;
  • dagli agriturismo;
  • dai bed & breakfast.

Il credito è corrisposto solo se la prenotazione ed il pagamento avvengono senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Entità del credito

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è:

  • di 500 euro massimo per ogni nucleo familiare;
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile esclusivamente, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, nella misura:

  • dell’ 80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Condizioni di accesso

Il credito di cui al comma è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & brealifast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di
    soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con le modalità applicative del credito d’imposta.

 

Clicca qui per scaricare il decreto Rilancio

 

factus

 

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