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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Bonus ISCRO Partite IVA: domanda per indennità entro il 31 ottobre

Bonus ISCRO Partite IVA: domanda per indennità entro il 31 ottobre

A chi spetta e come richiedere il Bonus Partite IVA, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) dell'INPS per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 12 Ottobre 2026/0 Commenti/in Bonus edilizi, Professioni tecniche e imprese edili /di
bonus-partite-iva

Con la Legge di Bilancio 2024 è stata messa a regime l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Indice

  • Cos’è il Bonus Partite IVA-ISCRO?
  • A chi spetta il Bonus Partite IVA-ISCRO?
  • Come si calcola il Bonus Partite IVA-ISCRO?
  • A quanto ammonta il Bonus Partite IVA-ISCRO?
  • Quando fare domanda del Bonus Partite IVA-ISCRO?
  • Indennità lavoratori autonomi (ISCRO): le istruzioni INPS
  • ISCRO e aggiornamento professionale: i percorsi previsti dalla legge

Cos’è il Bonus Partite IVA-ISCRO?

La ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.

La misura prevede un vero e proprio Bonus per le Partite IVA, un’indennità versata dall’INPS agli iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Il contributo è erogato per sei mesi senza accredito di contribuzione figurativa.

La ISCRO è incompatibile con:

  • pensioni dirette;
  • indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedono compensi come indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Il diritto all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa decade in caso di chiusura della partita IVA durante l’erogazione del bonus.

A chi spetta il Bonus Partite IVA-ISCRO?

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro.

Con il messaggio 1129/2026, Inps ha chiarito che l’assenza di iscrizione formale alla gestione separata non blocca la domanda, se i contributi sono stati versati regolarmente. Tuttavia il richiedente dovrà comunque formalizzare l’iscrizione.

Se, ad esempio, la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2026, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (anno precedente alla presentazione della domanda) che deve essere inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2023 e 2024 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).

Esempio

  • anno di presentazione della domanda: 2026
  • reddito dell’anno 2025 (antecedente alla domanda) pari a € 7.000,00
  • redditi del biennio precedente all’anno antecedente la domanda:
2023   € 10.000,00
2024   € 11.000,00
Somma 2023 e 2024   € 21.000,00
Media del biennio   € 10.500,00
70% della media   € 7.350,00

Come si calcola il Bonus Partite IVA-ISCRO?

L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Ad esempio, per una domanda presentata nel 2024, se l’assicurato ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda) rispettivamente un reddito pari a 6.000 euro e a 5.000 euro, si determina la media degli stessi (€ 6.000 + € 5.000 = € 11.000/2 = € 5.500), ottenendo il valore di 5.500 euro, quindi, si divide quest’ultimo importo per due (base semestrale € 5.500/2 = € 2.750) e si procede a calcolare la misura della prestazione che è pari a 687,50 euro (€ 2.750 x 25/100).

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A quanto ammonta il Bonus Partite IVA-ISCRO?

Il Bonus Partite IVA previsto dalla ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro. Qualora la misura della prestazione calcolata risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

Per il 2026 la forchetta è tra 255,53 e 817,69 euro.

Il bonus per le Partire IVA:

  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa;
  • è erogata per sei mensilità;
  • non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Quando fare domanda del Bonus Partite IVA-ISCRO?

La domanda di indennità ISCRO può essere presentata dal 1° agosto al 31 ottobre di ogni anno, accedendo al servizio dedicato dell’INPS con le proprie credenziali.

Con il messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026 l’INPS ha comunica che è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 a decorrere dal 15 giugno 2026.

Contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesto di autocertificare i redditi prodotti per ogni anno rilevante, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’INPS.

L’INPS, per verificare il rispetto di questi requisiti, comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda. Successivamente, l’Agenzia risponde all’Istituto con l’esito delle verifiche sui requisiti reddituali, secondo le modalità e i tempi stabiliti da accordi di cooperazione tra le due parti.

Indennità lavoratori autonomi (ISCRO): le istruzioni INPS

La circolare INPS 23 luglio 2024, n. 84 approfondisce:

  • i requisiti necessari ad accedere alla ISCRO;
  • le modalità di calcolo, la misura, la durata e la decorrenza della prestazione;
  • le modalità di presentazione della domanda;
  • le condizioni di decadenza dalla prestazione;
  • il regime delle incompatibilità;
  • la competenza e i termini di presentazione di eventuali ricorsi.
Icona

Download Gratuito Circolare INPS 84/2024 - ISCRO

Con il messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026 l’INPS comunica che a decorrere dal 15 giugno 2026 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026.

Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale inps.it e autenticarsi con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o IDAS.

In alternativa, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023 non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, come già chiarito al paragrafo 6 della citata circolare n. 84/2024, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

ISCRO e aggiornamento professionale: i percorsi previsti dalla legge

L’articolo 1, comma 155, della legge 213/2023, come modificato dall’articolo 17-bis del decreto-legge 60/2024, prevede che l’erogazione dell’ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. La disposizione demanda a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri, delle modalità e del finanziamento dei percorsi. Affida inoltre al Ministero del Lavoro il monitoraggio della partecipazione.

A questa previsione dà attuazione il decreto interministeriale del 3 settembre 2026, che disciplina la formazione e la presa in carico dei beneficiari attraverso il SIISL. Per le domande presentate dal 2025, il decreto prevede l’iscrizione d’ufficio alla piattaforma, tramite INPS, al momento dell’accoglimento. L’Istituto comunica al beneficiario le modalità di accesso per sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

I percorsi devono aggiornare le competenze possedute o consentirne l’acquisizione di ulteriori, coerenti con il fabbisogno del lavoratore. Devono essere erogati da enti titolati o accreditati, riferirsi agli standard del Repertorio nazionale e concludersi con il rilascio almeno di un documento di trasparenza.

Trascorsi 90 giorni dalla stipula del patto digitale, il SIISL trasmette ai Centri per l’impiego l’elenco dei soggetti ancora beneficiari dell’ISCRO che non hanno avviato un percorso. La segnalazione serve al monitoraggio e all’orientamento individuale: il decreto non prevede una decadenza automatica dall’indennità al superamento di questo termine.

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