Bonus mobili: sì alle detrazioni anche per le lavasciuga di classe A
Le Entrate chiariscono che l’elenco del dlgs n. 49/2014 è esemplificativo e non esaustivo: possono essere detratte le spese per l’acquisto anche di grandi elettrodomestici non presenti
Con la risposta n. 245 ad un interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’elenco contenuto nell’Allegato II del dlgs n. 49/2014, è esemplificativo e non esaustivo: possono quindi essere detratte le spese di altri grandi elettrodomestici non presenti nell’elenco purché appartenenti alla classe energetica più alta.
Nel decreto infatti si chiarisce che:
è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il quesito
L’istante rappresenta di avere in corso una pratica edilizia e di trovarsi, pertanto, nelle condizioni per poter beneficiare della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, cosiddetto “bonus mobili”.
In particolare, intende procedere all’acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, e osserva che le lavasciuga sono considerate alla stregua delle lavatrici od asciugatrici come “grandi elettrodomestici”, ma non sono espressamente comprese nell’elenco degli apparecchi agevolabili riportato nella guida fiscale.
Precisa, inoltre, che la lavasciuga che intende acquistare è in classe A dal momento che per questo tipo di elettrodomestici la classe energetica riconosciuta di efficienza più elevata in assoluto risulta essere la A (in ottemperanza della Direttiva 96/60/CE).
Il parere dell’Agenzia
Per l’individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, con la circolare AE n. 7/2018 è stato precisato che costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo, e non esaustivo, di cui all’allegato 1B del dlgs 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del dlgs 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’elenco contenuto nell’Allegato II di tale provvedimento, che tuttavia, non riporta le lavasciugatrici.
Dall’esame del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 ottobre 1998, recante “Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico“, si desume che, le classi di efficienza energetica per le lavasciuga vanno da A (consumi di energia più bassi) a G (consumi di energia più alti). Pertanto, in base alla normativa vigente, per le lavasciugatrici l’etichetta energetica prevede attualmente la classe energetica A come massima efficienza energetica.
Ciò posto, considerato che l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei “grandi elettrodomestici” di cui all’Allegato II del dlgs n. 49/2014, è esemplificativo e non esaustivo, e considerato che la disposizione normativa deve essere intesa ad agevolare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica si ritiene che l’agevolazione in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, possa trovare applicazione anche per le spese sostenute per l’acquisto di una lavasciuga di classe A, attualmente massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico.
Il bonus mobili
Ricordiamo che la legge di Bilancio n. 145/2018 ha confermato per tutto il 2019 la possibilità di acquistare mobili e grandi elettrodomestici ed usufruire della detrazione del 50% calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
In base ad alcune dichiarazioni degli esponenti del Governo, potrebbe essere l’ultimo anno per usufruire di questa agevolazione: per il 2020 il bonus mobili potrebbe essere non rinnovato.
La detrazione spetta per le spese sostenute di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici
È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.
I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
- bonifico ordinario
- carte di credito
- carta di debito
Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Clicca qui per scaricare l’interpello

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